F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 226/CSA pubblicata il 30 Marzo 2022 – Virtus Verona S.r.l.
Decisione n. 226/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 241/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
NAZIONALE II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Carlo Buonauro – Componente (relatore)
Mauro Sferrazza – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero con procedimento d’urgenza numero 241/CSA/2021-2022, proposto dalla società Virtus Verona S.r.l. in data 23.03.2022,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 261/DIV del 22.03.2022, avverso la sanzione della squalifica di 1 giornata effettiva di gara inflitta al Sig. Fresco Luigi in relazione alla gara Virtus Verona/Feralpisalò del 20.03.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 25.03.2022, l’Avv. Borgo e udito il Sig. Fresco Luigi per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La società Virtus Verona S.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Virtus Verona/Feralpisalò del 20.03.2022, è stata inflitta all’allenatore della predetta Società, Luigi Fresco, la squalifica per una giornata effettiva di gara “per aver pronunciato in un unico contesto, al 40°minuto del primo tempo, due espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la contestualità della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed). A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere l’annullamento ovvero la commutazione della sanzione comminata, la Società ricorrente ha svolto alcune considerazioni.
In via principale, con riguardo alla complessiva condotta tenuta dal Fresco, (pronunciamento di una ripetuta espressione blasfema), la ricorrente ha evidenziato che tale condotta, peraltro di incerta decifrazione, non è stata rilevata né dal Direttore di Gara né dai suoi Assistenti ma soltanto dai collaboratori della Procura Federale che non sarebbero legittimati ad avviare, mediante il proprio rapporto, l’iter disciplinare relativamente a fatti avvenuti all’interno del recinto di giuoco, senza distinzione tra calciatori ed altri tesserati.
In subordine, la società ha sostenuto, con riferimento alla tipologia della sanzione, che la stessa andrebbe modificata in una lieve ammenda tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
Questa Corte ritiene che il ricorso vada respinto, confermando, conseguentemente, la decisione assunta dal Giudice Sportivo.
Al proposito, giova ricordare che questa Corte, nella decisione n. 102/CSA/2021 -2022 (citata espressamente dal Giudice Sportivo), ulteriormente precisata dalla successiva n. 170/CSA/2021-2022, ha affermato che l’art.61, comma 1, CGS, relativo ai mezzi di prova, “prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti)”.
Orbene, nel caso di specie, contrariamente alla fattispecie decisa con la prima decisione ed in linea con la seconda, le condotte sanzionate dal Giudice Sportivo sulla scorta del rapporto dei Collaboratori della Procura Federale sono state tenute da un allenatore presente in panchina e non da un calciatore impegnato nella competizione agonistica sul terreno di gioco. Una circostanza, quest’ultima, che ha, pertanto, consentito, del tutto legittimamente, al Giudice Sportivo di utilizzare il rapporto dei Collaboratori della Procura Federale ai fini della irrogazione di una sanzione, tenendo conto proprio della diversità percettiva tra quanto accade sul terreno di gioco, nel primario e fide-facente controllo degli ufficiali di gara, e ciò che si svolge aliunde.
Sul piano dosimetrico, infine, la sanzione inflitta, per tipologia e durata, appare, peraltro, del tutto congrua rispetto alla complessiva e ripetuta condotta blasfema tenuta dal sig.
Fresco.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce