F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 228/CSA pubblicata il 30 Marzo 2022 – A.C. Reggiana 1919 S.r.l.

 

Decisione n. 228/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 234/CSA/2021-2022

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

NAZIONALE SEZIONE II

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro – Componente (relatore)

Mauro Sferrazza – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 234/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.C. Reggiana 1919 S.r.l. in data 14.03.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 246/DIV del 14.03.2022, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Luciani Alessio inflitta in relazione alla gara Lucchese/Reggiana dell’11.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.03.2022, il dr. Carlo Buonauro ed udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La sanzione oggetto di reclamo risulta così motivata: “per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta in quanto, dalla distanza di 20 metri, scagliava con forza il pallone verso la panchina aggiuntiva avversaria, colpendo uno dei componenti della stessa, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutate le modalità della condotta”.

Con il proposto reclamo, la società - articolando un unico, complessivo motivo di gravame incentrato sulla “eccessiva severità della pena comminata” ed “errata ricostruzione della dinamica ed errata valutazione del gesto ascritto” con conseguente “configurabilità della condotta del calciatore Luciani come meramente antisportiva e/o, al massimo, gravemente antisportiva ex art. 39 del C.G.S.” - ne chiede in via principale la riduzione ad 1 (una) giornata di gara ed, in via subordinata, a 2 (due) giornate di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 marzo 2022, è comparso il difensore della reclamante, l’Avv. Filippo Pandolfi, che, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere in parte accolto, in relazione alla domanda subordinata di riduzione a due giornate di squalifica dell’impugnata sanzione, per le ragioni che seguono.

In relazione alla doglianza formulata, dagli atti del giudizio – non contestati nella loro dimensione fattuale, con riferimento al cd. supplemento di referto - emerge che le condotte contestate discendono, da un lato, dal (pacifico) rilievo storico per cui al 49° minuto del secondo tempo, il calciatore Luciani, dalla distanza di circa 20 metri, scaglia con forza il pallone verso la panchina aggiuntiva avversaria, colpendone uno dei componenti. Il gesto viene compiuto con violenza, La persona colpita, non ha tuttavia riportato traumi o escoriazioni”.

Orbene, rispetto alla preliminare questione, attinente alla qualificazione della fattispecie ed alla configurabilità (an) di una condotta violenta, occorre premettere che, ai sensi dell’articolo 35 C.G.S., è tale ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale: ne discende che, accanto al dato soggettivo-psicologico (intenzionalità, intesa come cosciente volontà, anche in termini di accettazione del rischio, di ledere), occorre un concomitante requisito oggettivo–materiale (idoneità del gesto, in quanto tale, a produrre astrattamente siffatta lesione). Orbene, nel caso di specie - per la tipologia del gesto medesimo (calcio del pallone), le circostanze spaziali (distanza di 20 metri dal potenziale bersaglio) e per l’indeterminabilità ex antea del destinatario - tale idoneità risulta non configurabile, dovendosi pertanto escludere la natura “violenta” della condotta.

Quanto poi al profilo dosimetrico - in ordine alla connotazione della condotta antisportiva ed al quantum della sanzione – le modalità del gesto e l’aver comunque indirizzato con forza il pallone verso la panchina aggiuntiva (circostanze non bilanciate dal prospettato, concitato contesto di gioco) orientano la qualificazione del fatto verso la condotta “gravemente antisportiva” con maggiore adeguatezza di una squalifica a due giornate effettive.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere parzialmente accolto nei sensi in motivazione.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                       Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it