F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 116/TFN – SD del 01 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6619/344 pf21-22/GC/gb del 7 marzo 2022 nei confronti del sig. Venturato Davide + altri – Reg. Prot. 108/TFN-SD

Decisione/0116/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0108/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Fabio Micali – Componente (Relatore)

Laura Vasselli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell'udienza fissata il giorno 23 marzo 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6619/344 pf21-22/GC/gb del 7 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Venturato Davide, Santoro Emanuele, Cazzola Andrea e della società FC Legnago Salus Srl,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento del 7.3.2022, deferiva a questo Tribunale:

- Il sig. Venturato Davide, all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale Rappresentante tesserato per la società FC Legnago Salus Srl, per rispondere:

1. della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21;

2. della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare:

a) per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Buric Nikola al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15/11/21 al 19/11/21;

b) per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Lazarevic Dejan al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno dal 09/11/21 al 22/11/21;

c) per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Ricciardi Manuel al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 20/08/21 al 16/09/21; d) per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Laurenti Gianluca al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 20/08/21 al 19/09/21.

- I sigg.ri Santoro Emanuele (Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società FC Legnago Salus Srl) e Cazzola Andrea (Medico Sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società FC Legnago Salus Srl), ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, per rispondere:

1. della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21;

2. della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza:

a) per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Buric Nikola al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15/11/21 al 19/11/21;

b) per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Lazarevic Dejan al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno dal 09/11/21 al 22/11/21;

c) per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Ricciardi Manuel al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 20/08/21 al 16/09/21;

d) per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Laurenti Gianluca al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 20/08/21 al 19/09/21.

- La Società FC Legnago Salus Srl per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Venturato Davide, Presidente del CdA e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la Società FC Legnago Salus Srl, come sopra descritto; per rispondere,

b) a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Santoro Emanuele, Responsabile Sanitario, e dal sig. Cazzola Andrea, Medico Sociale, entrambi tesserati all’epoca dei fatti per la società FC Legnago Salus Srl, come sopra descritto; per rispondere, a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. 36/A del 28/07/2021, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.

La fase istruttoria

In data 9 dicembre 2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 344pf21-22 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine ad una presunta violazione dell'art. 4 del CGS e del C.U n. 36/A pubblicato dalla FIGC il 28 luglio 2021 da parte della Società FC Legnago Salus Srl in occasione della visita ispettiva del 24/11/2021”.

I fatti traevano origine dall’esito della visita ispettiva del 24 novembre 2021 effettuata presso la Sede della Società FC Legnago Salus Srl con l’intento di verificare il rispetto dei protocolli sanitari e durante la quale venivano rilevate le violazioni di cui al presente procedimento, meglio evidenziate nella relazione effettuata dai rappresentanti della Procura Federale depositata in atti. Seguiva, poi, comunicazione di conclusione indagini del 7 febbraio 2022 e, in assenza di memorie o richieste di audizione da parte dei presunti incolpati, l’odierno deferimento.

La fase predibattimentale

Veniva fissata dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 23 marzo 2022. i deferiti presentavano memoria difensiva congiunta, con l’assistenza dell’avvocato Andrea Scalco nella quale la difesa ha insistito per il proscioglimento dei deferiti, sostenendo che la corretta interpretazione del documento “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione 2021/2022” del 19.08.2021 non può prescindere da quanto previsto dal D.L. 105/2021 che intendeva regolare le sedute di allenamento al chiuso per i soggetti cd “suscettibili” (non vaccinati e non guariti, oltre ai soggetti vaccinati con ciclo vaccinale non ancora completato); sostiene la difesa che solo per i cennati soggetti il legislatore ha previsto la sottoposizione al test molecolare ovvero antigenico entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento nella quale anche una sola parte dello stesso si svolgesse al chiuso.

Ha posto l’accento, pertanto, sul fatto che la Procura Federale avrebbe dato una lettura errata della norma, sostenendo che la certificazione Verde fosse sempre necessaria per i soggetti suscettibili indipendentemente dal luogo di svolgimento dell’allenamento.

Nel caso di specie, gli allenamenti sarebbero stati svolti all’aperto, come evidenziato anche nella relazione ispettiva e, pertanto, non sarebbe stata necessaria l’esibizione della certificazione verde e del connesso tampone per i soggetti suscettibili. Nel rimarcare quanto evidenziato nella relazione ispettiva in ordine al rispetto dei protocolli, anche in relazione al concreto utilizzo delle palestre, ha altresì eccepito che la palestra utilizzata dalla squadra risulta essere aperta su due lati, priva di separazione con l’esterno, in maniera tale da non poter essere ritenuto luogo all’aperto.

Con riferimento, poi, alla mancata effettuazione di tamponi al calciatore Buric ha evidenziato essersi trattato di mera dimenticanza, mentre per il calciatore Lazarevic non si sarebbe verificata alcuna violazione per il periodo dal 9 novembre 2021 al 22 novembre 2021 in quanto nel detto periodo era stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Con riferimento, poi, alla specifica posizione del Presidente, la difesa ha sostenuto l’assenza di responsabilità in ragione delle competenze espressamente demandate, in materia sanitaria, ai medici sociali nominato ex art. 44 NOIF.

In via subordinata, previa applicazione di circostanze attenuanti la difesa ha chiesto il contenimento del trattamento sanzionatorio nel minimo edittale; in via istruttoria, l’audizione di tutti i soggetti deferiti e del legale degli stessi all’udienza del 23.03.2022.

Il dibattimento

All’udienza del 23 marzo 2022, tenuta in modalità videoconferenza, sono comparsi il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Andrea Scalco, in rappresentanza di tutte le parti deferite.

Preliminarmente l’avv. Andrea Scalco, ha evidenziati di aver depositato agli atti la richiesta della cartella clinica del calciatore Lazarevic Dejan, formulando, un’istanza di breve rinvio al fine di poterne acquisire copia e riservandosi di depositare la stessa. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto della documentazione presentata dall’avv. Andrea Scalco ed analizzata la stessa, dichiarava che non si sarebbe tenuto conto, nelle richieste sanzionatorie, delle violazioni del tesserato Lazarevic Dejan per il periodo dal 9 novembre 2021 al 22 novembre 2021 in merito all’obbligatorietà della certificazione verde Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro, ritenendo sufficiente la documentazione esibita dalla difesa e tenuto conto delle speciali circostanze legate alle fattispecie contestate, riservandosi altresì, di richiedere le sanzioni a seguito del ricalcolo delle stesse.

L’avv. Andrea Scalco, preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante della Procura Federale, ha rinunciato all’istanza di rinvio e, nel merito, ha insistito sulla circostanza che il mero utilizzo degli spogliatoi, alla luce del quadro interpretativo evincibile dalla legge e dai protocolli federali vigenti all’epoca delle infrazioni, non richiedesse l’effettuazione di un tampone e che la palestra della società fosse, come da relazione della Procura, uno spazio aperto e non chiuso, riportandosi per il resto agli scritti difensivi depositati, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Venturato Davide, euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00);

- per il sig. Santoro Emanuele, euro 1.875,00 (milleottocentosettantacinque/00); - per il sig. Cazzola Andrea, euro 1.875,00 (milleottocentosettantacinque/00);

- per la società FC Legnano Salus Srl, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

L’avv. Andrea Scalco si è opposto alle richieste sanzionatorie ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare nel ricostruire gli eventi sulla base delle prove fornite dalla Procura Federale, ritiene sia stata fornita prova di quanto segue:

Il giorno 24 novembre 2021, alle ore 10.30, in Legnano (VR) in Via Olimpia snc, presso gli Uffici della Società ubicati all’interno dello Stadio “Mario Sandrini”, la Procura Federale per mezzo dei propri collaboratori effettuava una visita ispettiva nel corso della quale veniva rilevato il mancato rispetto delle misure previste dal protocollo relativo alla pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Già anteriormente alla visita ispettiva del 24.11.2021, ovvero in data 15 luglio 2021, erano iniziati gli allenamenti collettivi dei tesserati della FC Legnano Salus Srl presso lo stesso impianto sportivo.

All’esito dei suddetti esami e dell'anamnesi degli effettivi, i calciatori del Gruppo 1 venivano suddivisi in “vaccinati”, “suscettibili” e “guariti”, come previsto dal protocollo FIGC del 1° luglio 2021.

Alla data del 27 agosto 2021, l’intero Gruppo 1, concludeva il ciclo vaccinale, fatta eccezione per i tesserati Buric Nikola, e Lazarevic Dejan, che pertanto erano sottoposti all’obbligo di tampone.

Allo stesso percorso (Tampone e sierologico, anamnesi medica generale ed inserimento nel gruppo squadra di riferimento), avevano l’obbligo di essere sottoposti tutti i calciatori via via tesserati fino al 31 agosto 2021, data di chiusura del “calciomercato”; tra questi i calciatori Laurenti Gianluca (19 agosto 2021, proveniente da svincolo e considerato “suscettibile” sino al 27 agosto 2021) e Ricciardi Manuel (6 agosto 2021, proveniente dall'Ascoli e da considerare “suscettibile” sino al 19 agosto 2021).

Durante la sopra menzionata ispezione risultava non essere stata rispettata, da parte del calciatore Buric Nikola, la tempistica prevista dal protocollo FIGC a partire dal 19 agosto 2021, in ordine all’effettuazione obbligatoria dei test molecolari o antigenici nelle 48 ore antecedenti prima di ogni seduta di allenamento. Non risultava, pertanto, essere stata rispettata la tempistica prevista dal protocollo FIGC del 14/10/2021 e dal Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127, a partire dalla data del 15 ottobre 2021, da parte del calciatore medesimo, in ordine all’obbligo previsto per i soggetti suscettibili, del possesso di Green Pass per accedere sul luogo di lavoro. A tal fine non è mai stata fornita prova del possesso di Green Pass per il periodo che va dal 15/11/2021 al 19/11/2021.

Quanto al calciatore Lazarevic Dejan, parimenti, non risultava essere stata rispettatala tempistica prevista dal protocollo FIGC a partire dal 19 agosto 2021, in ordine all’effettuazione obbligatoria dei test molecolari o antigenici nelle 48 ore antecedenti prima di ogni seduta di allenamento. Non veniva presentata prova, in particolare, di esecuzione dei tamponi dal 21/08/2021 al 18/09/2021. Non risultava pertanto essere stata rispettata la tempistica prevista dal protocollo FIGC del 14/10/2021 e dal Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127, a partire dalla data del 15 ottobre 2021, mentre, con riferimento alla contestata mancata prova del possesso del Green pass dal 9 novembre 2021 al 22 novembre 2021, soccorre quanto evidenziato in udienza dalla difesa ed accettato dalla Procura Federale.

Quanto al calciatore Ricciardi Manuel non risultava essere stata rispettata la tempistica prevista dal protocollo FIGC a partire dal 19 agosto 2021, in ordine all’effettuazione obbligatoria dei test molecolari o antigenici nelle 48 ore antecedenti prima di ogni seduta di allenamento. Non venivano, altresì, esibiti i referti relativi ai tamponi riguardanti il periodo successivo al 20 agosto 2021, sino al 17 settembre 2021, data in cui è stato sottoposto a seconda vaccinazione.

Quanto, infine, al calciatore Laurenti Gianluca, non risultava essere stata rispettata la tempistica prevista dal protocollo FIGC, a partire dal 19 agosto 2021, in ordine all’effettuazione obbligatoria dei test molecolari o antigenici nelle 48 ore antecedenti prima di ogni seduta di allenamento. Non venivano, altresì, esibiti i referti relativi ai tamponi riguardanti il periodo successivo al 20 agosto 2021, sino al 20/09/2021, data in cui è stato sottoposto a seconda vaccinazione.

Nel verbale redatto in occasione dell’attività ispettiva in parola, il Pool Ispettivo invitava la Società, nella persona del Segretario Generale, dott. Alessandro Bedin, ad inviare, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 5, la documentazione sanitaria necessaria alla verifica dell’effettivo rispetto dei protocolli FIGC e nazionali in ordine alla prevenzione del Covid-19.

La Società FC Legnago Salus, con mail inviate in data 2, 10 e 27 dicembre 2021, faceva pervenire solo parte delle certificazioni richieste riguardanti gli esami molecolari e sierologici e relativi “green pass” dei tesserati sopra evidenziati, rientranti nella categoria “suscettibili”.

Alcuna giustificazione, poi la società ha fornito in ordine alla mancata effettuazione e/o esibizione dei tamponi, sopra evidenziati. Alla luce dei fatti sopra esposti il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, ritiene che i suddetti calciatori si siano recati presso l'impianto sportivo in difetto dei requisiti previsti dalla normativa all'epoca vigente in materia di contenimento della diffusione della malattia da Covid-19. Tale normativa prevede infatti dei limiti ben precisi all'accesso delle strutture sportive così individuate nel loro complesso, costituite da spogliatoi, palestre e luoghi che non consentono proprio per la loro stretta peculiarità strutturale, di poter essere differenziati o contraddistinti in luoghi "aperti o chiusi"; proprio per sua definizione, l'impianto sportivo è un complesso unico contraddistinto da sue precipue caratteristiche architettoniche eterogenee.

Non può avallarsi, pertanto, nell’ambito di un ambiente lavorativo quale quello in questione, l’interpretazione fornita dalla difesa dei deferiti, atteso che la rigida disciplina sanitaria, fra l’altro emanata in un contesto emergenziale di indubbia rilevanza e gravità, deve necessariamente imporre una conseguente rigorosa osservanza che tenga necessariamente conto di tutti gli elementi e le condizioni presenti sul luogo di lavoro.

Pur a voler ammettere, pertanto, che la palestra ove si svolgevano gli allenamenti potesse essere ritenuto un luogo aperto, la necessaria condivisione di spazi al chiuso (primo fra tutti lo spogliatoio ed il contestuale utilizzo delle docce), deve far propendere per la sussistenza di uno stringente obbligo di effettuazione dei tamponi alle tassative scadenze imposte dalla normativa e dai protocolli federali.

Le eccezioni sollevate dal difensore dei deferiti in ordine alla struttura aperta della palestra ove svolgevano gli allenamenti i tesserati della Società deferita, non possono, pertanto, essere accolte per i motivi sopra esposti.

Gli eventi indicati nel deferimento appaiono certamente idonei a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al sig. Davide Venturato quale legale rappresentante della Società FC Legnago Salus Srl, nonché per i sigg.ri Emanuele Santoro e Andrea Cazzola, che sono i responsabili dello staff sanitario della suddetta società.

Per il Presidente della società, tuttavia, occorre effettuare una doverosa precisazione.

Con riferimento agli specifici obblighi sanitari connessi all’effettuazione dei tamponi, l’avvenuta nomina di un responsabile sanitario e di un medico sociale esclude in radice una connessa responsabilità per “culpa in eligendo e/o vigilando in quanto deve ritenersi, conformemente a quanto già statuito dal Collegio di Garanzia che “…la culpa in eligendo a carico del preponente non ricorre se il preposto abbia compiuto un errore o una negligenza, bensì se la scelta del preponente possa ritenersi formalmente o sostanzialmente scorretta…. Discorso (parzialmente) analogo vale anche per la culpa in vigilando, la quale va necessariamente ad attenuarsi nel momento in cui l’impegno dovuto dal preposto diventa altamente tecnico e specialistico, e dunque, per dirla nei termini di parte ricorrente, “inesigibile” da parte di un preponente non tecnico, almeno per quanto riguarda tutte le incombenze (e tra queste le segnalazioni) di carattere specificamente sanitario. Si consideri, infatti, che i mancati adempimenti contestati al Presidente, come si è visto, sono - in gran parte - attività che presentano aspetti tecnici (e richiedono professionalità) che sono di specifica competenza dello staff medico.” (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., 29 settembre 2021, n. 85).

Nel caso di specie il Tribunale ritiene che gli specifici adempimenti, anche in ordine al rispetto della tempistica, connessi agli obblighi di effettuazione dei tamponi, rientrassero nelle esclusive e qualificate competenze del responsabile sanitario e del medico sociale ai sensi dell’art.44 NOIF e delle indicazioni della FIGC che demandano l’attività di controllo ai responsabili sanitari ed al medico sociale (vedasi pag.12 delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021).

A diverse conclusione, invece, deve giungersi con riferimento al mancato rispetto della normativa sull’accesso nei luoghi di lavoro (con esclusione, come già visto, della vicenda contestata al calciatore Lazarevic), in quanto la specifica attività di controllo della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro è di stretta competenza organizzativa del datore di lavoro che, nel caso di specie, in assenza di specifica delega in atti, non può che essere individuato nel Presidente legale rappresentante.

Alla luce di quanto sopra esposto, consegue, nei termini e nei limiti sopra indicati, la responsabilità degli odierni deferiti per gli illeciti loro contestati; tuttavia appare equo, in ragione di quanto, sopra, limitare nel quantum, la misura della sanzione da irrogare al Presidente, rispetto alla richiesta formulata dalla Procura federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Venturato Davide, euro 1.875,00 (milleottocentosettantacinque/00) di ammenda;

- per il sig. Santoro Emanuele, euro 1.875,00 (milleottocentosettantacinque/00) di ammenda;

- per il sig. Cazzola Andrea, euro 1.875,00 (milleottocentosettantacinque/00) di ammenda;

- per la società FC Legnago Salus Srl, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Micali                                                             Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 1° aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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