C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 15/12/2016 – Delibera – A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 (Campionato di Eccellenza) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 07.12.2016. Gara Budoni / Ilvamaddalena 1903 del 04.12.2016.

A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 (Campionato di Eccellenza) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 07.12.2016. Gara Budoni / Ilvamaddalena 1903 del 04.12.2016.

Con reclamo tempestivamente proposto, la Società ASD Ilvamaddalena 1903 chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo con cui il giocatore Siazzu Gianluca è stato squalificato per tre gare perché “a fine gara colpiva l’allenatore della squadra avversaria con diversi schiaffi e nel contempo lo insultava”. La Società reclamante sostiene che il provvedimento disciplinare impugnato sia sproporzionato alla reale entità dei fatti, perché riconosce che il giocatore Siazzu Gianluca, in un momento di nervosismo, avrebbe proferito espressioni colorite nei confronti degli avversari, ma nega che il giocatore stesso abbia colpito in alcun modo l’allenatore della Società Budoni Calcio. A sostegno di questa affermazione, la società reclamante ha allegato la stampa di un articolo di un sito sportivo on-line, in cui l’allenatore del Budoni avrebbe smentito l’aggressione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale , letti i documenti, ed in particolare il referto del direttore di gara, osserva che, ai sensi dell’articolo 35, comma 1°, n.1 del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell’arbitro ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel referto, il direttore di gara riporta che “a fine gara, durante il rientro negli negli spogliatoi, in particolare all’entrata degli stessi, il signor Siazzu Gianluca, giocatore n° 10 della società Ilvamaddalena 1903 tirava schiaffi all’altezza del volto verso l’allenatore della società Budoni Calcio, provocandogli dolore momentaneo, e gli rivolgeva frasi ingiuriose, mentre si voltava e tornava verso l’entrata del suo spogliatoio”. La descrizione dei fatti fornita dall’arbitro è del tutto chiara. La società reclamante, con le proprie difese, non ha portato elementi che possano validamente contraddire il referto arbitrale. L’estratto del sito sportivo on-line non può costituire valido mezzo di prova, non rientrando nella previsione di cui all’articolo 35 comma 1°, n.2 del Codice di Giustizia Sportiva possono utilizzare al fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati. La Corte Sportiva d’Appello ritiene, pertanto di confermare la decisione del Giudice Sportivo, che appare adeguata agli accadimenti, ai sensi dell’articolo 19, comma 4° lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva, trattandosi di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo, disponendo l’incameramento della tassa.

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