C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 15/12/2016 – Delibera – POL. DORGALESE (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 1° dicembre 2016 Gara Sef Tempio / Dorgalese del 27.11.2016.
POL. DORGALESE (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 1° dicembre 2016 Gara Sef Tempio / Dorgalese del 27.11.2016.
La Società Pol. Dorgalese ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica per quattro gare del calciatore Orrù Stefano perché “espulso per essere intervenuto a piedi uniti sulle caviglie di un giocatore avversario senza aver la possibilità di toccare il pallone, dopo la notifica del provvedimento insultava il direttore di gara”. La Società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, pur senza negare la condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, affermando che il fallo ai danni del giocatore avversario sarebbe stato commesso dall’Orrù senza l’intenzione di cagionare danni fisici. La Corte, letti gli atti del procedimento ed in particolare il referto del direttore di gara, ritenuto che effettivamente non vi è prova che il fallo da parte dell’Orrù fosse preordinato ad arrecare lesioni all’avversario, ritiene di dover accogliere il reclamo, riducendo la squalifica di una giornata. La Corte, per questi motivi, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Orrù Stefano da quattro a tre giornate. Dispone la restituzione della tassa.
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