F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 117/TFN – SD del 04 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 1752 /756pf20-21/GC/am del 20 settembre 2021 nei confronti della società ASD Roma Calcio a 5 – Reg. Prot. 110/TFN-SD

Decisione/0117/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0110/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Fabio Micali – Componente

Laura Vasselli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 23 marzo 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.1752 /756pf20-21/GC/am del 20 settembre 2021 nei confronti della società ASD Roma Calcio a 5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 20 settembre 2021 la Procura Federale ha deferito:

- Sig. Rodrigo Vendramin (dirigente della ASD Roma Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nella stagione sportiva 2019/2020, 7 distinte di gara relative alle partite nelle quali compariva il nome del giocatore Filippo Teramo, così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;

- Sig. Gonzalez Bortolett Eduardo (dirigente della ASD Roma Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, 6 distinte di gara relative alle partite nelle quali comparivano i nomi dei giocatori Filippo Teramo e Santiago Teramo, così attestandone il regolare tesseramento mentre questi ultimi, di contro, risultavano già tesserati per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;

- Sig. Fabrizio Primavera (dirigente della ASD Roma Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nella stagione sportiva 2019/2020, 2 distinte di gara relative alle partite nelle quali comparivano i nomi dei giocatori Filippo Teramo e Santiago Teramo, così attestandone il regolare tesseramento mentre questi ultimi, di contro, risultavano già tesserati per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;

- Sig. Michelangelo Arcangelo Ferrotti (dirigente della ASD Roma Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nella stagione sportiva 2020/2021, 1 distinta di gara relativa alla partita nella quale compariva il nome del giocatore Filippo Teramo, così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;

- la società ASD Roma Calcio a 5, Per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti ascritti al proprio Presidente ed ai propri dirigenti e calciatori.

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 24 maggio 2021 ha iscritto al n. 756 pf 20-21 il procedimento avente a oggetto “ Indagini relative al tesseramento dei calciatori TERAMO Santiago e TERAMO Filippo, attualmente svincolati, ma precedentemente tesserati con la ASD ROMA Calcio a5 i quali risulterebbero ancora tesserati per la Società della Federazione Calcio Argentina ESTRELLA de BOEDO”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante in merito al tesseramento dei calciatori Teramo Filippo e Teramo Santiago e convocando in audizione il Presidente della società ASD Roma calcio a 5.

All’esito delle indagini l’Ufficio, requirente ha adottato, tempestivamente, in data 5 agosto 2021, il provvedimento di cui all’art.

123 C.G.S. a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini ai sigg.ri Massimiliano Brugnoletti, Rodrigo Vendramin, Gonzalez Bortolett Eduardo, Fabrizio Primavera, Michelangelo Arcangelo Ferrotti, Filippo Teramo, Santiago Teramo e alla società ASD Roma Calcio a 5.

Il Presidente Brugnoletti e i due calciatori hanno definito la loro posizione mediante accordo ex art. 126 C.G.S. Gli altri incolpati non hanno esercitato attività difensiva.

La Procura ha provveduto a notificare ai sigg.ri Rodrigo Vendramin, Gonzalez Bortolett Eduardo, Fabrizio Primavera, Michelangelo Arcangelo Ferrotti e alla società ASD Roma Calcio a 5 il deferimento n.1752 /756pf20-21/GC/am del 20 settembre 2021, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato ed il Presidente ha fissato l’udienza per il giorno 7 ottobre 2021.

La fase predibattimentale e l’accordo fra le parti

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, C.G.S. la Procura Federale e la società ASD Roma Calcio a 5 hanno depositato istanza di accordo. Questo Tribunale, all’udienza del 7 ottobre 2021, ha dichiarato l’efficacia dell’accordo intervenuto tra le parti e, per l’effetto, ha disposto nei confronti della società ASD Roma Calcio a 5 l’applicazione della sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2021/2022, e l’ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00), giusta decisione n. 0039/TFNSD-2021-2022 del 7 ottobre 2021.

La fase successiva all’efficacia dell’accordo

A seguito della cennata decisione, con nota prot. 974 del 28 febbraio 2022, l’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC ha comunicato a questo Tribunale il mancato introito della sanzione pecuniaria inflitta all’ASD Roma Calcio a 5, non avendo riscontrato alcun bonifico ricevuto.

Pertanto, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 127 C.G.S., ha proceduto a fissare nuovamente l’udienza per il giorno 23 marzo 2022.

Il dibattimento

All’udienza del 23.3.2022, svoltasi in videoconferenza, è comparso l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Michele Cozzone, in rappresentanza della società ASD Roma Calcio a 5. Quest’ultimo ha confermato il mancato pagamento della sanzione pecuniaria da parte della società ASD Roma Calcio a 5 a causa di avvicendamenti societari.

Pertanto, ai sensi dell’art. 127, comma 5, C.G.S. il Collegio, preso atto di quanto sopra dichiarato, ha disposto la revoca dell’accordo di cui alla decisione n. 39/TFN-SD del 7 ottobre 2021.

Il Collegio, poi, ha preso atto del consenso espresso dalle parti a procedere alla discussione nel merito del deferimento e, conseguentemente, il Presidente ha dichiarato aperto il dibattimento.

L’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, si è riportato integralmente all’atto di deferimento, chiedendo irrogarsi nei confronti della società ASD Roma Calcio a 5 la sanzione di euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda e di punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica.

L’avv. Michele Cozzone, rappresentando che i Dirigenti della società sono stati prosciolti da questo Tribunale con Decisione n. 45/TFN-SD del 15 ottobre 2021, ha chiesto, conseguentemente, il proscioglimento della società ASD Roma Calcio a 5, per gli stessi motivi, ritenendo non sussistenti i motivi per i quali la società dovesse rispondere dell’operato dei suoi dirigenti.

In subordine ha chiesto l’applicazione di una sanzione graduata.

Sono seguite brevi repliche delle parti. L’avv. Alessandro Avagliano ha richiamato a supporto delle tesi della Procura Federale la Decisione n. 58/CFA della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite; l’avv. Michele Cozzone, di contro, ha richiamato la Decisione n. 36/CFA della Corte Federale d’Appello – Terza Sezione.

La decisione

Preliminarmente questo Tribunale, nel procedere alla revoca dell’accordo, ritiene opportuno precisare che la stessa debba riguardare l’intero accordo raggiunto nei confronti della società deferita (anche, quindi, la sanzione riguardante la penalizzazione in classifica), giusta quanto letteralmente previsto dall’art.127, comma 5, C.G.S.

La cennata disposizione, infatti prevede espressamente che, nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione l’organo giudicante proceda alla revoca dell’accordo, dovendo ritenere, pertanto, che l’apertura del dibattimento comporti la completa ridefinizione della posizione del deferito che non ha ottemperato all’accordo nei termini ivi previsti.

Pertanto, alla luce anche delle argomentazioni difensive fornite in udienza, il Tribunale ritiene debba procedersi ad esaminare nel merito la posizione della società deferita.

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che la ASD Roma Calcio a 5 vada ritenuta in parte responsabile delle contestazioni oggetto di deferimento.

Nel merito della vicenda si rileva che, come evidenziato dal difensore del sodalizio societario,  con decisione n. 0045/TFNSD2021-2022 questo Tribunale ha prosciolto i Sigg.ri Rodrigo Vendramin, Eduardo Gonzalez Bortolett, Fabrizio Primavera e Michelangelo Arcangelo Ferrotti, dirigenti della società, sulla scorta del principio, già affermato con la sentenza n. 36/TFNSD2021-2022, a mente del quale non può ritenersi “onere della società verificare la veridicità e la regolarità del tesseramento presso la FIGC, effettuando indagini presso tutte le diverse federazioni nazionali. ………. Da un altro lato, non spetta alle società effettuare tali verifiche; verifiche che le società non sarebbero neppure in grado di effettuare non avendo i mezzi (le federazioni calcistiche di altri paesi consono, infatti, obbligate a rispondere alle eventuali richieste di informazioni sul tesseramento di un calciatore) ed essendo estremamente gravose (le richieste dovrebbero essere trasmesse a tutte le federazioni calcistiche nazionali), tanto da doversi ritenere concretamente impossibili”.

Pertanto, vista l’assoluzione dei dirigenti, il Collegio ritiene non possa dirsi sussistente la responsabilità della società deferita per le condotte da loro poste in essere.

Non è possibile, tuttavia, addivenire ad un proscioglimento della società, atteso che la stessa è stata deferita anche in relazione alla condotta dei singoli calciatori e del Presidente, i quali hanno definito il procedimento ai sensi dell’art. 126 C.G.S.

Si richiama sul punto la giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, secondo la quale “l’accordo ex art. 126 CGS non può essere valutato come statuizione di responsabilità ovvero ammissione di responsabilità da parte dell’incolpato. Trattasi, infatti, di accordo che interviene dopo la C.C.I. ma prima del deferimento; ovverosia, in una fase procedimentale nella quale neppure la Procura ha valutato in via definitiva se procedere o meno al deferimento. L’accordo, inoltre, ancorché sottoposto al Presidente Federale per le sue eventuali osservazioni, sentito il Consiglio Federale, in assenza delle quali il Presidente Federale ne prende atto, non è però sottoposto, a conferma della sua natura pregiustiziale, alla valutazione del Tribunale. Si tratta, dunque, di un atto preprocessuale dal quale non può derivare alcuna conseguenza in termini di affermazione o ammissione di responsabilità” (cfr. Tribunale Federale, Sez. Disciplinare, Decisione/0059/TFNSD-2021-2022).

Occorre, quindi, che, in via incidentale, il Tribunale valuti se dagli atti del procedimento emerga la responsabilità del soggetto o dei soggetti dal cui comportamento deriva la responsabilità contestata alla società con il deferimento.

Nel caso di specie, il procedimento trae origine dalla segnalazione del 07.05.2021 degli Affari Legali e Compliance della FIGC la quale riceveva una nota della Federazione Calcio Argentina (AFA) mediante la quale si è avuto modo di appurare l’irregolarità del tesseramento dei calciatori Teramo Santiago e Teramo Filippo, tesserati in passato con la ASD Roma Calcio a 5 ma ancora tesserati per la Società Estrella de Boedo affiliata per la Federazione Argentina. A seguito dell’attività istruttoria condotta dalla Procura Federale e, in particolare dallo scambio di comunicazioni fra la FIGC e la Federazione Argentina, si è avuto modo di constare che i calciatori Filippo e Santiago Teramo sono stati tesserati nell’ottobre 2018 con la ASD Roma Calcio a 5 senza aver dichiarato precedenti tesseramenti per Federazioni estere (ed in particolare per la AFA) e comunicando solo la propria cittadinanza italiana.

Alla luce di ciò, in applicazione del sopra richiamato principio di diritto, può ritenersi che il Presidente della società, al pari dei dirigenti sopra indicati, non avrebbe potuto conoscere il doppio tesseramento dei giocatori e non possa, quindi, considerarsi responsabile della violazione delle relative norme federali.

Al contrario, può considerarsi pienamente provata la responsabilità dei calciatori per non aver reso le dovute corrette dichiarazioni alla Federazione e, quindi, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per aver partecipato in posizione irregolare alle sopra menzionate gare come “nuovo italiano” malgrado risultasse già precedentemente tesserato per società affiliata alla Federazione Argentina.

Ne deriva la responsabilità oggettiva della società oggi deferita per le condotte poste in essere dai calciatori.

Sul punto, risulta inconferente il richiamo difensivo al precedente n. 36/CFA della Corte Federale d’Appello – Terza Sezione, atteso che trattasi di fattispecie diversa da quella odierna, nella quale i giocatori tesserati avevano reso false dichiarazioni non alla società deferita, ma ad altra di primo tesseramento.

In ogni caso, tale precedente appare superato dalla decisione delle sezioni unite della CFA, richiamata dalla Procura Federale, che, in un caso analogo a quello oggi in trattazione, ha analizzato approfonditamente il tema della responsabilità oggettiva delle società, confermando il principio di diritto espresso da questo Tribunale, a mente del quale sussiste la responsabilità oggettiva della società nel caso in cui l’illecito disciplinare commesso dal tesserato ha riguardato direttamente l’attività sportiva della società ed è stato indiscutibilmente diretto a recarle un giovamento in termini di utilizzazione (non consentita) di calciatori extracomunitari e in termini di risultati sportivi (cfr. Decisione n. 58/CFA della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite; Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 66 del 02.12.2021).

Il vantaggio apportato alla società rappresenta, infatti, quel quid pluris che consente di attribuirle una responsabilità di natura oggettiva per le condotte illecite dei suoi tesserati (cfr. Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, Decisione n. 93/TFN-SD/20212022).

Si ritiene, quindi, di poter affermare la responsabilità della società deferita per la condotta illecita dei calciatori con la stessa tesserati, confermando la sanzione di complessivi punti 4 di penalizzazione (in sostituzione dei 3 punti previsti nell’accordo ex art 127 C.G.S. inadempiuto), e riducendo la sanzione pecuniaria rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, attesa l’affermazione solo parziale di responsabilità ed in ragione, dell’indubbio vantaggio conseguito sul campo dal sodalizio societario atteso che i giocatori responsabili dei contestati illeciti sono stati schierati in diverse gare del campionato.

Si ritiene, poi, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali adempimenti consequenziali, relativamente al riscontrato mancato procedimento dell’accordo. Sul punto deve precisarsi che, come già esposto in fatto, il presente procedimento è tornato all’esame di questo Tribunale a seguito della nota dell’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC datata 28.2.2022 con la quale è stato segnalato a questo Tribunale che l’accordo ex art. 127 C.G.S., definito con Decisione n. 39/TFN-SD del 7.10.2021, non è stato adempiuto dalla società ASD Roma Calcio a 5 che non ha effettuato il dovuto pagamento dell’importo di euro 2.000,00. Tale circostanza è stata confermata anche dal difensore della società in sede dibattimentale ed ha comportato, quindi, la revoca dell’accordo stipulato ai sensi dell’art. 127, comma 5, C.G.S. nei termini già ampiamente esposti.

Sul punto, il Collegio ritiene che l’avvicendamento societario non possa essere considerata, in linea di principio, giustificazione valida per il mancato pagamento né l’intervenuta assoluzione nel merito dei dirigenti può consentire alla società di non adempiere, sic et simpliciter, all’accordo stipulato.

Ritiene il Tribunale, infatti, che il sodalizio societario infatti, avrebbe potuto (rectius dovuto), qualora avesse voluto far valere le proprie ragioni, azionare i mezzi giuridici previsti dall’ordinamento sportivo per ottenere l’eventuale revisione/riforma dell’accordo (vedasi sul punto, a mero titolo esemplificativo, quanto recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello con la decisione n. 0051/CFA-2021/2022 del 31 dicembre 2021).

Si ritiene, quindi, opportuna la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché valuti se l’inadempimento dell’accordo ex art. 127 C.G.S. da parte della società costituisca un illecito disciplinare sanzionabile, non potendo essere oggetto di concreta valutazione in questa sede in quanto non oggetto di deferimento.

In conclusione, il Tribunale ritiene di irrogare alla società ASD Roma Calcio a 5 la sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in via preliminare, revoca l’accordo ex art. 127 CGS di cui alla Decisione n. 39 del 7 ottobre 2021 e, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’atto di deferimento, irroga la sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, nei termini di cui in motivazione, oltre all’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

Manda gli atti alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                   Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 4 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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