F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 81/TFN-SVE del 4 Aprile 2022 (motivazioni) – Andrea Migliorini / USD Lavello – Reg. Prot. 78/TFN-SVE
Decisione/0081/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0078/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Divinangelo D’Alesio – Componente (Relatore)
Cristina Fanetti – Componente
Marina Vajana – Componente
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 29 marzo 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dal calciatore Andrea Migliorini (calciatore n. 22.3.1988 - matr. FIGC 3.755.448) contro la società USD Lavello (matr. FIGC 921.852) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CS del 24 febbraio 2022,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 30 novembre 2021, notificato in data 2 dicembre 2021, il calciatore Andrea Migliorini adìva la Commissione Accordi Economici – LND chiedendo in via principale che, accertato e dichiarato l’inadempimento della USD Lavello, rispetto alle obbligazioni assunte con l’accordo economico relativo alla stagione sportiva 2021/2022, la condanna della stessa al pagamento dell’importo di euro 43.600,00; in subordine al pagamento della somma di euro 12.000,00 (“pari alle mensilità maturate, esigibili e non corrisposte dalla Resistente sino alla data di presentazione del presente ricorso oltre all’importo delle mensilità che matureranno e diverranno esigibili sino al provvedimento della Commissione Accordi Economici”); in via ulteriormente subordinata al pagamento della somma di euro 9.000,00 (“pari alle mensilità maturate, esigibili e non corrisposte dalla Resistente a partire dal 28.9.2021 sino alla data di presentazione del ricorso oltre all’importo delle mensilità che matureranno e diverranno esigibili sino al provvedimento della Commissione Accordi Economici”).
La società, ritualmente notiziata del reclamo con pec del 2 dicembre 2021, si costituiva tardivamente con memoria difensiva depositata il 4 gennaio 2022 ed all’udienza del 2.02.2022 innanzi alla CAE–LND, alla quale non compariva il ricorrente, il reclamo veniva deciso.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 95/CS CAE del 24.02.22, la Commissione Accordi Economici, dichiarava l’inammissibilità della costituzione della società resistente ed accoglieva parzialmente le domande formulate dal reclamante e condannava la USD Lavello, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del calciatore Andrea Migliorini, della somma di euro 12.000,00 (per il periodo agosto-novembre 2021) oltre interessi “dal dì dovuto al saldo”, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Con reclamo del 3 marzo 2022 il calciatore, Sig. Andrea Migliorini, impugnava la suddetta decisione, eccependo, in via preliminare, l’avvenuta violazione del combinato disposto degli articoli 33, comma 2, dello Statuto della FIGC e 25 bis del Regolamento della LND non essendogli stato comunicato né notificato il provvedimento di fissazione dell’udienza dinnanzi alla Commissione Accordi Economici. Conseguentemente, ha richiesto la declaratoria di nullità/annullabilità in seguito all’omessa notifica della comunicazione di fissazione dell’udienza camerale e, per l’effetto, la rimessione del giudizio dinnanzi la Commissione Accordi Economici per la sola convocazione e l’esame del merito, ferme le decadenze e le preclusioni già maturate nei confronti della società USD Lavello.
Il reclamo è stato ritualmente notificato alla USD Lavello, la quale ha provveduto alla trasmissione ed al deposito della memoria di costituzione il 9 marzo 2022, con la quale, dopo aver svolto le proprie difese, conclude chiedendo in via principale il rigetto integrale dell’avverso reclamo.
Il Tribunale Federale Nazionale trattava la questione nell’udienza del 29 marzo 2022 tenutasi in via telematica.
Sul punto, lo scrivente Tribunale ha rilevato dalla documentazione in atti che la notifica della comunicazione di fissazione dell’udienza camerale del 2 febbraio 2022 non è avvenuta correttamente.
Pertanto, il reclamante, non essendo stato edotto della celebrazione dell’udienza, non è stato obiettivamente posto nella condizione di presenziarvi né di depositare ulteriori memorie e documenti, subendo una lesione del diritto di difesa.
Per consolidato orientamento di questo Tribunale, la comunicazione della data di discussione del reclamo è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici e non anche di parte, la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in seguito alla violazione del combinato disposto degli articoli 33, comma 2, dello Statuto della FIGC e 25 bis del Regolamento della LND (cfr. decisioni n. 10-11-12 C.U. 25/TFN Sez. Vertenze Economiche; decisione n. 13 C.U. 19/TFN Sez. Vertenze Economiche, decisione n. 14 e 65/TFN Sez. Vertenze Economiche).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata da parte ricorrente, atteso il vizio di notifica, annulla l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Accordi Economici – LND per la sola convocazione e l’esame del merito.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Divinangelo D’Alesio Stanislao Chimenti
Depositato in data 4 aprile 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
