C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 02/03/2017 – Delibera – G.S.D. FRECCIA MOGORO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 09.02.2017. Gara Freccia Mogoro / Santa Giusta del 05.02.2017.

G.S.D. FRECCIA MOGORO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 09.02.2017. Gara Freccia Mogoro / Santa Giusta del 05.02.2017.

Con reclamo tempestivamente proposto la società Freccia Mogoro ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo col quale il Signor Maccioni Valentino, dirigente della stessa squadra, è stato inibito a svolgere ogni attività fino al 30.06.2018 perché “a seguito di una decisione del direttore di gara si avvicinava allo stesso e, mentre gli rivolgeva parole offensive, gli stringeva il collo con entrambe le mani, provocandogli un forte dolore momentaneo, fino all’intervento di alcuni giocatori della squadra Freccia Mogoro che lo allontanavano dall’arbitro. Il Giudice Sportivo ha ritenuto il provvedimento compreso nella previsione di cui all’articolo 16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva, quale condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara rilevanti ai fini dell’applicazione di misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza. La Società Freccia Mogoro, nei motivi di gravame, riconosce che alcuni tesserati, tra cui il dirigente Maccioni Valentino, abbiano protestato in maniera vibrata e scomposta contro alcune decisioni arbitrali, ma negano che il sig. Maccioni abbia aggredito l’arbitro. Pertanto, la reclamante chiede la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti. La Corte d’Appello Territoriale, letto il gravame, ha disposto la convocazione del direttore di gara al fine di fare chiarezza sull’episodio. L’arbitro, nel corso della sua audizione, ha confermato il suo referto ed ha precisato che il signor Maccioni Valentino gli ha portato le mani al collo stringendole per pochi secondi, senza conseguenze se non il momentaneo dolore, tanto che, ripresosi dallo shock, ha allontanato il dirigente dal terreno di gioco ed ha ripreso a dirigere la gara. La Corte di Appello Territoriale, pur rimarcando che l’azione del signor Maccioni debba inquadrarsi nell’ambito della condotta violenta, ai danni del direttore di gara dece osservare che l’episodio è stato istantaneo, e privo di conseguenze dannose per l’arbitro, e pertanto ritiene equo ridurre la sanzione e stabilire quale data finale dell’inibizione del Maccioni il 30 agosto 2017, confermando per il resto la decisione del Giudice Sportivo. Per tutti questi motivi, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione dell’inibizione a carico del dirigente Maccioni Valentino fino al 31 agosto 2017. Dispone il non addebito della tassa.

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