DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 1 del 23.03.2022 -Campionato Serie D – Delibera – SSD IMPERIA CALCIO SRL – ACSD SALUZZO:

SSD IMPERIA CALCIO SRL – ACSD SALUZZO:

Il Giudice Sportivo:

- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall’ACSD SALUZZO, con il quale si chiede sia inflitta alla SSD IMPERIA CALCIO SRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10 comma 6 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori "giovani"; - lette le memorie difensive fatte pervenire dalla SSD IMPERIA CALCIO SRL a mezzo delle quali non si contesta la circostanza ma si insiste sulla sua ininfluenza sulla gara;

- esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale della SSD IMPERIA CALCIO SRL risultano schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano:  1 calciatore nato dopo il 1° gennaio 2000, il n. 2 Fazio Giacomo; 1 calciatore nati dopo il 1° gennaio 2001, il n. 7 Canovi Davide;  1 calciatore nato dopo il 1° gennaio 2002, il n. 9 Cassata Lorenzo;  1 calciatore nato dopo il 1° gennaio 2003, il n. 5 Deaiana Testoni Gioele. - rilevato che, al 41’ del secondo tempo la SSD IMPERIA CALCIO SRL procedeva alla sostituzione, ultima di cinque, del n. 7, Davide Canovi (classe 2001) con il n. 12 Christian Cifariello (classe 2000) - rilevato che la sostituzione effettuata al 41’ del secondo tempo determinava la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2001, così come previsto dal C.U. n. 1, stagione sportiva 2021/2022 del Comitato Interregionale

P.Q.M. Delibera:

1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla SSD IMPERIA CALCIO SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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