DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 31.03.2022 -Campionato Serie D – Delibera – TEAM NUOVA FLORIDA 2005 – CYNTHIALBALONGA

TEAM NUOVA FLORIDA 2005 - CYNTHIALBALONGA

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal TEAM NUOVA FLORIDA 2005, con il quale si richiede che venga inflitta alla CYNTHIALBALONGA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell'art. 10, co. 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, di ben cinque calciatori della SSD CYNTHIALBALONGA che non sarebbero stati muniti di Green Pass rafforzato e pertanto non legittimati a prendervi parte. - lette le Controdeduzioni fatte pervenire della SSD CYNTHIALBALONGA con cui si chiede il rigetto del reclamo, poiché inammissibile e infondato, e la condanna della ricorrente alle spese di lite; - osservato come il Protocollo FIGC per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 rimette alla società ospitante la gestione dei processi organizzativi per l'accesso all'impianto sportivo ed il regolare svolgimento della gara, inclusa la verifica del possesso del Green Pass rafforzato per tutti i componenti dei Gruppi Squadra. - preso atto che in allegato alle proprie controdeduzioni la SSD CYNTHIALBALONGA ha prodotto le certificazioni Green Pass di tutti i giocatori di cui la TEAM NUOVA FLORIDA 2005 lamenta la irregolare posizione - documentazione che la stessa reclamante afferma essere stata "richiesta e mostrata" prima dell'acceso al terreno di gioco – e che dal loro esame è dato rilevare la validità di tutte le certificazioni alla data del 9 marzo 2021 (successiva rispetto a quella della gara in epigrafe), incluse quelle dei calciatori SYKU TOM(matr. 5903259) e BOLO FRANCO EMMANUEL (matr. 1024854) la cui scadenza si colloca rispettivamente al 13 marzo 2022 ed all'11 marzo 2022. - rilevato come appaiano, pertanto, meramente strumentali e irrilevanti le ulteriori produzioni allegate dal TEAM NUOVA FLORIDA 2005 alla propria Memoria di replica, con cui si evidenza come (proprio e solo) le certificazioni riferibili ai due calciatori summenzionati (senza nulla dire degli altri) al 21 marzo 2022 risultassero scadute.

P.Q.M., Delibera:

 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di TEAM NUOVA FLORIDA 2005 - CYNTHIALBALONGA 2-3; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto del TEAM NUOVA FLORIDA.

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