DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 06.04.2022 -Campionato Serie D – Delibera – VIRTUS MATINO – GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.

 

VIRTUS MATINO - GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal F.B.C. GRAVINA, con il quale si richiede che venga inflitta alla POL. VIRTUS MATINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell'art. 10, co. 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore MALONGA DOMINIQUE (nato il 08.01.1989 e di nazionalità francese) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso tre diverse società di cui una da professionista ed ha partecipato a gare ufficiali per tutti e tre i sodalizi, così violandola limitazione stabilita dall'art. 95, comma 2 delle NOIF. - lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società VIRTUS MATINO con cui si chiede il rigetto del reclamo e per l'effetto l'omologazione del risultato e le ulteriori memorie depositate dalla FBC GRAVINA con le quali si insiste per l’accoglimento del reclamo; - letta la documentazione tramessa il 5 aprile 2022, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento della FIGC, da cui emerge chiaramente come il calciatore MALONGA DOMINIQUE per la stagione 2021/2022 è stato dapprima a) tesserato per il Club Kokkolan P.V. presso la Federazione Finlandese, da cui si è svincolato nel mese di luglio, prima di essere b) tesserato l'8.7.2021 dalla Íþróttafélagið Thór presso la Federazione Islandese e, infine, c) tesserato per la POL. VIRTUS MATINO il 22.01.2022. - rilevato come, contrariamente a quanto affermato dalla F.B.C. GRAVINA nel proprio reclamo, il calciatore MALONGA DOMINIQUE non veniva tesserato da professionista presso la Federazione islandese, atteso che dalla documentazione in atti risulta chiaramente come il medesimo calciatore sia stato sempre oggetto di tesseramenti come dilettante ("amateur"). - osservato come l'art. 95, comma 2, NOIF prevede come "nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione", la corretta esegesi della norma porti ad escludere la sua applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche. - Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa, atteso che il calciatore MALONGA DOMINIQUE nel corso della stagione sportiva 2021/022 risulta tesserato unicamente come "non professionista" (e non, invece, per "società professionistica"), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui aveva pieno titolo a partecipare.

P.Q.M. Delibera:

1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di POL. VIRTUS MATINO - F.B.C. GRAVINA 3-2; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto del F.B.C. GRAVINA.

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