C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 06/06/2019 – Delibera – Deferimento di Tedde Giovannino, Latte Salvatore Costantino, A.S.D. Don Bosco Nulvi e A.S.D. Monte Alma.

 

Deferimento di Tedde Giovannino, Latte Salvatore Costantino, A.S.D. Don Bosco Nulvi e A.S.D. Monte Alma.

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Tedde Giovannino, presidente della Società A.S.D. Don Bosco Nulvi; 2) il signor Latte Salvatore Costantino, presidente della società A.S.D. Monte Alma; 3) la società A.S.D. Don Bosco Nulvi; 4) la società A.S.D. Monte Alma; per rispondere: il Tedde: a) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli articoli 36 e 38 delle NOIF e all’articolo 34 (oggi trasfuso nell’articolo 33) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per essere venuto meno, nella qualità di presidente della società ASD Don Bosco Nulvi, ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare per avere consentito o comunque non impedito al signor Antonio Rassu l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore per le squadre giovanili, oltre per quella “amatori” del campionato C.S.I., della Società A.S.D. Don Bosco Nulvi senza che questi fosse tesserato in qualità di allenatore per tale Società; il Latte: b) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli articoli 36 e 38 delle NOIF e all’articolo 34 (oggi trasfuso nell’articolo 33) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per essere venuto meno, nella qualità di presidente della società A.S.D. Monte Alma, ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare per avere consentito o comunque non impedito al signor Antonio Rassu l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della prima squadra della Società A.S.D. Monte Alma, senza che questi fosse tesserato in qualità di allenatore per tale Società; -la società A.S.D. Don Bosco Nulvi: c)a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, del comportamento posto in essere dai signori Tedde Giovannino e Antonio Rassu, così come descritto al punto 1); -la società A.S.D. Monte Alma: d) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, del comportamento posto in essere dai signori Latte Salvatore ed Antonio Rassu, così come descritto al punto 2). Afferma la Procura Federale che dalle indagini compiute risulta esattamente provato che nella stagione sportiva 2017/2018 la Società Don Bosco Nulvi si è avvalsa, nella conduzione tecnica delle squadre giovanili e di quelle amatoriali, della collaborazione del signor Antonio Rassu, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., senza che quest’ultimo avesse alcun vincolo di tesseramento con la suddetta Società; e che il medesimo, nello stesso periodo, abbia svolto di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra della Società Monte Alma, con la quale era tesserato ma non in qualità di tecnico bensì di calciatore. Si osserva che nei confronti del signor Rassu si procede separatamente di fronte alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C.. Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti, che non si sono presentati, nonostante, tramite il proprio legale, avessero chiesto di essere sentiti, non presentando inoltre alcuna deduzione a difesa. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Tedde e al Latte la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei e, a ciascuna delle due Società deferite, l’ammenda di Euro 600,00. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che i fatti attribuiti ai signori Tedde e Latte siano stati provati sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per avere costoro, nella veste di presidenti rispettivamente della Società Don Bosco e della Società Monte Alma, consentito, con piena coscienza e volontà, che nelle loro squadre l’attività di conduzione tecnica fosse svolta da persona che non risultava regolarmente teserata in qualità di allenatore, violando in tale modo le disposizioni regolamentari che prevedono l’obbligatorietà del vincolo di tesseramento per esercitare funzioni tecniche a favore di una squadra; né vale a scagionare i deferiti la circostanza che il Rassu abbia esercitato la sua attività a titolo gratuito e che la stessa sia stata svolta saltuariamente. Conseguentemente deve essere riconosciuta anche la responsabilità diretta delle due Società, in osservanza del principio di cui all’articolo 4 comma 1 C.G.S., in considerazione del vincolo di immedesimazione organica che lega il presidente alla società di cui è il legale rappresentante. Il Tribunale valuta equa la sanzione dell’inibizione per mesi sei richiesta dalla Procura Federale per il Tedde e il Latte, mentre ritiene eccessiva la sanzione dell’ammenda di Euro 600,00 richiesta per le due Società; tenuto conto che i fatti sono avvenuti in un contesto di Società di un piccolo Comune di limitate possibilità economiche, il Tribunale valuta equa per entrambe la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00. Il Tribunale, pertanto, su parere parzialmente conforme della Procura Federale, DELIBERA 1) di dichiarare il signor Tedde Giovannino responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei; 2) di dichiarare il signor Latte Salvatore Costantino responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei; 3) di dichiarare la Società A.S.D. Don Bosco Nulvi responsabile in via diretta della violazione ascritta al suo presidente e di infliggere alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00; 4) di dichiarare la Società A.S.D. Monte Alma responsabile in via diretta della violazione ascritta al suo presidente e di infliggere alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00.

 

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