C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 20/06/2019 – Delibera – Deferimento di Vacca Prometeo e S.P.D. Tharros

 

Deferimento di Vacca Prometeo e S.P.D. Tharros

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Vacca Prometeo, all’epoca dei fatti presidente della Società S.P.D. Tharros; 2) la Società S.P.D. Tharros; per rispondere: il Vacca: a)della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’articolo 38 delle NOIF e all’articolo 34 (oggi trasfuso nell’articolo 33 ) del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, in particolare per avere consentito o comunque non impedito al signor Massimiliano Vacca l’espletamento dell’attività di allenatore della Società S.P.D. Tharros, militante nel Campionato Regionale di Promozione, dal mese di gennaio 2018 fino al termine del campionato 2017/18, pur non essendo costui tesserato per tale Società; b)della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato davanti agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocato, per essere sentito in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento se non motivazioni pretestuose e non comprovanti; - la Società S.P.D. Tharros: a) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, del comportamento posto in essere dai signori Prometeo Vacca, Massimiliano Vacca e Marco Cau. Afferma la Procura Federale che dalle indagini compiute risulta provato che la S.P.D. Tharros, dal mese di gennaio al termine della stagione sportiva 2017/18, si sarebbe avvalsa, per la conduzione tecnica della squadra, del signor Massimiliano Vacca, allenatore esonerato dalla Società Ovodda e mai tesserato con la suddetta Società deferita; il tutto sarebbe avvenuto con l’avallo del presidente Prometeo Vacca e dell’allenatore tesserato Marco Cau.

La Procura Federale addebita al signor Prometeo Vacca anche il fatto di non essersi presentato senza legittimo impedimento dinanzi ai propri organi per essere sentito in merito ai fatti oggetto del presente procedimento. Si osserva che nei confronti dei signori Vacca Massimiliano e Cau Marco si è proceduto separatamente di fronte alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC. L’attuale giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti. La Società Tharros, nella persona dell’attuale Commissario Straordinario, ha inviato una memoria, con la quale nulla riferisce in ordine ai fatti ad essa attribuiti, limitandosi a mettere in risalto la sua attuale situazione critica sotto il profilo sportivo ed economico. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al signor Prometeo Vacca la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sette e alla Società deferita l’ammenda di € 1.500,00. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che gli addebiti contestati non siano stati provati. Non è in alcun modo dimostrato che il signor Massimiliano Vacca, con l’avallo del presidente Prometeo Vacca, abbia svolto permanentemente o saltuariamente in favore della Società Tharros attività di fatto di allenatore in sostituzione dell’allenatore tesserato Cau. Risulta dagli atti delle indagini che il signor Massimiliano Vacca è fratello del signor Prometeo Vacca nonché padre di uno dei ragazzi che allora giocava nella squadra della Tharros. Pertanto è verosimile, in assenza di ulteriori elementi di accusa, che la sua presenza agli allenamenti – da lui pacificamente ammessa - fosse dovuta ai predetti vincoli familiari; è vero – come è stato riconosciuto dal medesimo – che egli talvolta, in considerazione della personale conoscenza dei campionati regionali, abbia dato ai tecnici della Tharros indicazioni sulla formazione e sul modulo di gioco delle squadre avversarie, ma ciò non prova in alcun modo che egli abbia svolto professionalmente attività di conduzione tecnica. Inoltre nessuna valenza probatoria possono avere le dichiarazioni rese dal calciatore Giorgio Ferraro, l’unico testimone sentito nel corso delle indagini; questi, dopo avere precisato di avere lasciato la Tharros nel mese di dicembre 2017, ha riferito soltanto di “voci sentite ad Oristano” circa il fatto che il Vacca, dal mese di gennaio, stesse allenando la suddetta squadra, senza essere in grado di confermare se ciò corrispondesse a verità. Quanto poi alla mancata presentazione avanti gli Uffici della Procura Federale nel corso delle indagini, il Tribunale rileva che non debba essere addebitato al deferito alcuna violazione, avendo egli a suo tempo comunicato le ragioni dell’impossibilità a comparire, dovute in particolare alla sua temporanea assenza dall’Italia per motivi di lavoro. Il Tribunale, pertanto, su parere difforme della Procura Federale, DELIBERA di prosciogliere i deferiti Vacca Prometeo e Società S.P.D. Tharros da tutte le violazioni loro rispettivamente ascritte.

 

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