C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 05/12/2019 – Delibera – gara del 1/12/2019 S.TEODORO – F.B.C. CALANGIANUS 1905
gara del 1/12/2019 S.TEODORO - F.B.C. CALANGIANUS 1905
Il Giudice Sportivo, -letti gli atti di gara, -letto il provvedimento comunale del 01/12/2019 Prot. n.20997 con il quale è stato imposto per "somma urgenza" la chiusura dell'impianto di gioco di via Donat Cattin in San Teodoro, destinato ad ospitare la gara in esame in quanto era stato accertato lo svasamento di liquami fognari negli spogliatoi; -letta la riserva scritta del F.B.C. Calangianus 1905; -considerato che, ai sensi del articolo 1 delle regole del giuoco calcio (paragrafo "spogliatoi"), gli spogliatoi devono essere "decorosi"; -considerato che lo svasamento fognario di cui sopra ha reso gli spogliatoi certamente "non decorosi" ed anzi l'inagibilità degli stessi, come documentato nel provvedimento citato, rappresenta il classico "factum principis" cioè un'impossibilità sopravvenuta alla disputa della gara che ne giustifica lo svolgersi a "data da definire", DELIBERA -che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata per fatto non imputabile alla Società ospitante, con data da definire a cura del Comitato Regionale Sardegna L.N.D..