C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 09/01/2020 – Delibera – gara del 22/12/2019 ITTIRI SPRINT – SPORTING CANTERA

gara del 22/12/2019 ITTIRI SPRINT - SPORTING CANTERA

Il Giudice Sportivo, -letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società A.S.D. Ittiri Sprint avverso la regolarità dell'incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 2 - 3 in favore dello Sporting Cantera), con il quale la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della gara, lamentando che il direttore di gara sia incorso in un errore tecnico; -notificata alle parti la fissazione della data del 09.01.2020 per la pronuncia sul merito del ricorso; -rilevato che la controparte non ha fatto pervenire controdeduzioni; -letti gli atti ufficiali; -rilevato che nei motivi del ricorso l'Ittiri Sprint riferiva che l'arbitro, circa al 15' del secondo tempo, ammoniva per la seconda volta il calciatore Congiatu Ludovico (n.11 Sporting Cantera), senza provvedere ad espellerlo immediatamente, ma facendo riprendere regolarmente il gioco e che solo dopo alcuni minuti, in occasione di una sostituzione richiesta dallo Sporting Cantera, che avrebbe previsto l'uscita dal campo proprio del predetto calciatore, il direttore di gara si rendeva conto che Congiatu Ludovico aveva subito due ammonizioni e provvedeva quindi, solo in quel momento, a notificargli l'espulsione, negando l'esecuzione della sostituzione richiesta; -rilevato che nel referto di gara l'arbitro riferiva di aver ammonito,al 13' del secondo tempo, il calciatore Congiatu Ludovico (n.11 Sporting Cantera), ma ammetteva esplicitamente che si rendeva conto che lo stesso era stato già sanzionato con una prima ammonizione (notificata al 10' del secondo tempo), solo dopo che il gioco era ripreso da circa un minuto, cosicché ne ometteva la tempestiva espulsione, che notificava solo al 14' minuto del secondo tempo; -considerato che tale ammissione configura un evidente errore tecnico del direttore di gara, che ha inficiato la regolarità dell'incontro, avendo indebitamente permesso alla società Sporting Cantera di riprendere il gioco con 11 calciatori, seppur per un breve lasso di tempo, DELIBERA, in accoglimento del ricorso proposto dall'Ittiri Sprint, -la ripetizione della gara Ittiri Sprint - Sporting Cantera, demandando al Comitato Regionale L.N.D. l'individuazione della data; -dispone la restituzione del contributo versato.

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