C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 09/01/2020 – Delibera – gara del 22/12/2019 TURRITANA – JUNIOR OZIERESE CALCIO

gara del 22/12/2019 TURRITANA - JUNIOR OZIERESE CALCIO

Il Giudice Sportivo, - letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società A.S.D. Junior Ozierese avverso la regolarità dell'incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 3 - 0 in favore della Turritana), con il quale la ricorrente chiede che alla controparte sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per aver impiegato nella stessa il calciatore Vassallo Walter, di età inferiore al requisito anagrafico minimo previsto per la categoria, in violazione della norma relativa all'impiego dei calciatori nella categoria Allievi; - notificata alle parti la fissazione della data del 09.01.2020 per la pronuncia sul merito del ricorso; - rilevato che la controparte inviava delle controdeduzioni che non risultavano regolarmente notificate alla reclamante, come stabilito dall'art. 49 del C.G.S., e che pertanto le stesse non potevano essere prese in esame; - letti gli atti ufficiali; - rilevato dal rapporto arbitrale che nelle file della società Turritana prendeva effettivamente parte alla gara il calciatore Vassallo Walter (n.1, nato il 16.01.2006); - osservato, dunque, che la società Turritana impiegava, nel corso della gara in esame calciatore che alla data di disputa dell'incontro non aveva ancora compiuto il 14º anno di età, in violazione delle norme pubblicata sul Comunicato ufficiale nº1 del Settore Giovanile e Scolastico, paragrafo 2.2, punto a);

- considerato che il calciatore Vassallo Walter non aveva dunque titolo a prendere parte all'incontro a margine e che la sua effettiva partecipazione allo stesso costituisce elemento inficiante la regolarità della gara; PQM, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del C.G.S., DELIBERA, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Junior Ozierese, - di infliggere alla società Turritana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della Junior Ozierese. -dispone la restituzione del contributo versato.

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