C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 09/01/2020 – Delibera – gara del 22/12/2019 VILLANOVAFRANCA – SEGARIU
gara del 22/12/2019 VILLANOVAFRANCA - SEGARIU
Il Giudice Sportivo, - letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società G.S. Segariu avverso l'omologazione della gara a margine, terminata sul campo con il punteggio di 4 a 3 in favore del Villanovafranca, con il quale si chiede che alla controparte venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per aver fatto partecipare alla stessa calciatore in posizione irregolare; -notificata alle parti la fissazione della data del 09.01.2020 per la pronuncia sul merito del ricorso; -rilevato che la controparte non ha fatto pervenire controdeduzioni; -letti gli atti ufficiali; -rilevato che nei motivi del ricorso il Segariu lamenta infatti che alla gara Villanovafranca - Segariu del 22.12.2019 abbia preso parte, in posizione irregolare, il calciatore Porcedda Tommaso (nato il 14.01.1987), nelle file del Villanovafranca, poiché non regolarmente tesserato in favore della squadra avversaria; - rilevato, dalla documentazione messa a disposizione dall'Ufficio Tesseramenti, che il calciatore Porcedda Tommaso (nato il 14.01.1987), risultava regolarmente tesserato per la società Villanovafranca a far data dal 21.12.2019, con pratica di richiesta di tesseramento regolarmente depositata con firma digitale in medesima data; - acclarato che il calciatore Porcedda Tommaso, in base alla risultanze degli atti ufficiali, ha regolarmente preso parte alla gara in esame; - ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo avanzato dalla Società Segariu non è suffragato da alcun riscontro per quanto agli atti ed è pertanto infondato, DELIBERA -di rigettare il reclamo proposto dalla Società Segariu, confermando l'omologazione della gara col risultato di 4-3 in favore del Villanovafranca, come conseguito sul campo; -dispone l'addebito del contributo.