C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 03/03/2022 – Delibera – gara del 20/ 2/2022 LA PALMA MONTEURPINU – SELARGIUS
gara del 20/ 2/2022 LA PALMA MONTEURPINU - SELARGIUS
Il Giudice Sportivo, visti gli atti ufficiali; letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società A.S.D. La Palma Monteurpinu avverso l'omologazione della gara a margine, terminata sul campo con il punteggio di 0 a 0; rileva che: - la Società La Palma Monteurpinu ha proposto reclamo, pervenuto in termini a questo Giudice, lamentando che all'incontro "La Palma Monteurpinu - Selargius" del 20.02.2022 abbia partecipato, nelle file del Selargius, il calciatore Fancello Francesco (matricola 6888776) nonostante fosse squalificato per una gara e chiedendo pertanto la prevista sanzione a norma del C.G.S.; - la controparte non faceva pervenire memorie; - il calciatore Fancello Francesco, veniva squalificato per una gara per recidività in ammonizioni con provvedimento pubblicato nel C.U. n 95 del 17.02.2022 e pertanto avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica nell'incontro in epigrafe, in quanto prima gara ufficiale a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento; Acclarato che il calciatore Fancello Francesco, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha effettivamente preso parte alla gara in esame, inserito in distinta con il numero 7 e subentrato in campo nel corso del secondo tempo, pur non avendone titolo, in quanto squalificato per una gara. Ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo avanzato dalla Società La Palma Monteurpinu è meritevole di accoglimento, DELIBERA, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del C.G.S., -di infliggere alla Società Selargius la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della Società La Palma Monteurpinu. Dispone la restituzione del contributo.