C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 17/03/2022 – Delibera – gara del 05/ 3/2022 PULA – CUS CAGLIARI A.S.D.
gara del 05/ 3/2022 PULA - CUS CAGLIARI A.S.D.
Il Giudice Sportivo, - letti gli atti di gara; - letto il verbale di audizione dell'arbitro nella seduta del 16.03.2022; - considerato che l'arbitro sul risultato di 1 a 0 in favore del CUS Cagliari ha sospeso la gara al 43º minuto del primo tempo perché, dopo un'interruzione del gioco per uno scontro tra due calciatori, uno dei due, Pirisinu Daniele del Pula, rialzatosi da terra inveiva contro l'arbitro in modo greve e del tutto ingiustificato; quindi, dopo essere stato espulso, allontanatosi dal direttore di gara, usando il terreno di gioco formava una palla di erba e fango con le sue mani e lanciava contro l'arbitro la stessa che, sfaldandosi, lo attingeva sulla schiena, sul collo e sulla testa, causandogli momentaneo bruciore; - considerato che subito dopo il Pirisinu veniva portato negli spogliatoi da un compagno di squadra, mentre il Capitano del Pula tentava di minimizzare l'accaduto al fine di ottenere che la partita proseguisse; -considerato che l'arbitro, sentito nella sessione odierna, ha integralmente confermato il rapporto di gara, spiegando che l'ambiente non era ostile, che c'era poco pubblico e che, tutto sommato, era lui che non si sentiva più sereno per continuare ad arbitrare; -considerato che l'art. 64 delle N.O.I.F. dispone che l'arbitro può interrompere la prosecuzione della gara quando si verifichino fatti che siano pregiudizievoli per la sua incolumità o di altri o che non gli consentano di dirigere la gara in indipendenza di giudizio;
-considerato che la situazione descritta nella gara de qua dall'arbitro non appare rientrare nell'alveo della norma testé richiamata, apparendo la scelta del direttore di gara di interrompere l'incontro più dettata da timore soggettivo che dall'oggettiva situazione registrata in campo; - ritenuto, pertanto, che appare decisione più idonea nel caso di specie quella di disporre la prosecuzione della gara ex art. 30, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, dal 43º minuto del primo tempo, osservando integralmente le regole di ripresa della gara indicate nella detta norma; -ritenuto che il comportamento del calciatore Pirisinu Daniele vada adeguatamente sanzionato, per il lancio della palla di fango che ha colpito l'arbitro, con la squalifica a tutto il 31.10.2022; P.Q.M DELIBERA - ai sensi dell'art. 30, 4º comma N.O.I.F., la prosecuzione della gara dal 43º minuto del primo tempo, per i soli minuti non disputati, demandando al Comitato Regionale LND di stabilirne la data; - di squalificare a tutto il 31.10.2022 il calciatore Pirisinu Daniele (Pula). di seguito si riportano i provvedimenti di ammonizione adottati dal direttore di gara nel corso dell'incontro a margine, così come riportati sul rapporto arbitrale; gli stessi, ex art.30 Regolamento LND, comma 4, punto V, verranno presi in esame ai fini disciplinari da questo G.S. solo dopo l'omologazione della prosecuzione della gara): Pula: Piroddi Nicolo (n.11), Cimino Giuseppe (Dirigente addetto all'arbitro); CUS Cagliari: Frau Marco Antonio (n.3).