C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 17/03/2022 – Delibera – gara del 13/ 3/2022 SENORBI – ATLETICO FC SANLURI
gara del 13/ 3/2022 SENORBI - ATLETICO FC SANLURI
Il Giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale, rileva quanto segue: - Al 31' del 2º tempo, l'arbitro ha espulso per somma di ammonizioni Ortu Claudio, calciatore del Senorbì; - la seconda ammonizione è stata irrogata per proteste di Ortu verso l'arbitro, concretatesi in un applauso al suo indirizzo e nell'addebito all'arbitro che uno scontro di gioco che aveva coinvolto due giocatori delle due squadre fosse imputabile al direttore di gara; - Ortu si è rifiutato di uscire dal terreno di gioco dopo l'espulsione e analogo atteggiamento oppositivo è stato tenuto dall'allenatore del Senorbì, Pireddu Raffaele, entrato sul terreno di gioco per soccorrere il giocatore infortunato e rivoltosi in termini offensivi e minacciosi nei confronti dell'arbitro; dopo la conseguente espulsione di Pireddu, mentre l'arbitro invitava l'allenatore e il calciatore Ortu Claudio a lasciare il terreno di gioco, lo stesso arbitro è stato attinto da tergo da una spallata che gli ha fatto cadere a terra il taccuino; - non riuscendo a identificare il soggetto autore del gesto sopra descritto ed essendosi formato un capannello di giocatori che ha ostacolato la possibilità di effettuare il riconoscimento dell'autore del predetto gesto, l'arbitro, posto che Ortu continuava a minacciarlo ed entrambi gli espulsi, Ortu e Pireddu, persistevano nel non lasciare il terreno di gioco, data la situazione di tensione e temendo per la propria incolumità, ha deciso di sospendere la gara al 31º del secondo tempo; ritenuto che la descrizione dei fatti esposta dall'arbitro non integri affatto una situazione pregiudizievole dell'incolumità dell'arbitro richiesta dall'art. 64 delle Norme Organizzative Interne della FIGC per giustificare l'astensione dalla prosecuzione della gara da parte dell'arbitro, posto che, in primo luogo, la condotta in precedenza descritta e compiuta da un tesserato non identificato nei confronti dell'arbitro, pur censurabile, non costituisce con tutta evidenza un gesto di violenza fisica (come descritta dall'art. 35 C.G.S.), posto che nessun danno, neppure a livello di dolenzia è stato lamentato dall'arbitro e che l'unica conseguenza del pur deprecabile gesto è stata quella di far cadere il taccuino del direttore di gara; considerato, inoltre, che l'opposizione dei tesserati del Senorbì a lasciare il terreno di gioco avrebbe dovuto determinare l'arbitro, come statuito dal regolamento, ad interpellare il capitano del Senorbì affinché si adoperasse in tal senso e che, sempre attraverso il capitano del Senorbì, l'arbitro avrebbe dovuto tentare di identificare il tesserato che gli aveva fatto cadere il taccuino; osservato che, soltanto una volta attivate con esito negativo queste procedure indicate dal regolamento, sarebbe stata teoricamente giustificata l'interruzione della gara; valutato che ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Regolamento LND ci siano i presupposti per far proseguire la gara a decorrere dal 31º del secondo tempo, per i restanti minuti non ancora disputati, giacché in ogni caso al momento dell'interruzione si trovava in vantaggio la squadra dell'Atletico FC Sanluri, società che non aveva dato causa in ogni caso alla situazione descritta dall'arbitro; ritenuto, infine, che la Società Senorbì debba essere sanzionata in quanto responsabile oggettivamente della riprovevole condotta nei confronti dell'arbitro da parte di un tesserato non identificato (che sarebbe stata meritevole di sanzione individuale ai sensi dell'art. 36, comma 1/b del C.G.S.) e che Ortu Claudio e Pireddu Raffaele debbano essere adeguatamente squalificati per la loro condotta ingiuriosa, minacciosa e antisportiva; P.Q.M. DELIBERA -di disporre la prosecuzione della gara Senorbì - Atletico FC Sanluri dal 31º del secondo tempo, per i soli minuti di gara non disputati, ai sensi dell’art.30, comma 4 del Regolamento LND; -di irrogare la sanzione pecuniaria di 300,00 euro a carico della Società Senorbì; -di squalificare per 5 giornate ciascuno il calciatore Ortu Claudio e l'allenatore Pireddu Raffaele (entrambi tesserati del Senorbì). di seguito si riportano i provvedimenti di ammonizione adottati dal direttore di gara nel corso dell'incontro a margine, così come riportati sul rapporto arbitrale; gli stessi, ex art.30 Regolamento LND, comma 4, punto V, verranno presi in esame ai fini disciplinari da questo G.S. solo dopo l'omologazione della prosecuzione della gara): Senorbì: Sailis Roberto (Dirigente con funzioni di assistente arbitrale di parte); Atletico FC Sanluri: Aru Jonathan (n.8) e Zunnui Nicola (allenatore).