C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 17/03/2022 – Delibera – gara del 5/ 3/2022 LA PALMA MONTEURPINU – ATLETICO FC SANLURI

gara del 5/ 3/2022 LA PALMA MONTEURPINU - ATLETICO FC SANLURI

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 107 del 10.03.2022, -letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società A.S.D. Atletico FC Sanluri avverso la regolarità dell'incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 1 - 0 in favore del La Palma Monteurpinu), con il quale la ricorrente chiede che alla controparte sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per aver effettuato nel corso dell'incontro a margine un numero di sostituzioni superiore al massimo consentito, contravvenendo alle norme vigenti; -letti gli atti ufficiali; -rilevato che la controparte non faceva pervenire controdeduzioni nei termini; -riscontrato dal rapporto arbitrale che la società La Palma Monteurpinu effettuava effettivamente sette sostituzioni nel corso della gara in esame, in violazione di quanto stabilito dall'art.74, comma 2 delle N.O.I.F. e ribadito nel paragrafo 23) del Comunicato Ufficiale nº 1 della Lega Nazionale Dilettanti 2021/2022, in base al quale "Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto". - considerato che tale circostanza ha determinato una irregolarità della gara la cui responsabilità deve attribuirsi alla società La Palma Monteurpinu; PQM, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico FC Sanluri, - di infliggere alla società La Palma Monteurpinu la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore dell'Atletico FC Sanluri. Si dispone la restituzione del contributo versato.

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