C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 134 del 21/04/2022 – Delibera – gara del 13/ 4/2022 TORRES – CARBONIA CALCIO
gara del 13/ 4/2022 TORRES - CARBONIA CALCIO
Il Giudice Sportivo, - letto il rapporto arbitrale attestante che la gara a margine non ha potuto avere luogo per la mancata presentazione della squadra del Carbonia Calcio; - vista l'istanza dell'A.S.D. Carbonia Calcio, trasmessa a mezzo PEC in data 14.04.2022, con la quale l'istante invoca la sussistenza di una causa di forza maggiore caratterizzata da un guasto meccanico al pullman che avrebbe dovuto trasportare la squadra verso la sede della gara; - rilevato preliminarmente che l'istanza presentata dal Carbonia Calcio è inammissibile, non essendo stata depositata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 67 del C.G.S., come disposto dall'art. 55 delle N.O.I.F.; la stessa, infatti, non risulta essere stata notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della controparte; - rilevato, peraltro, che le affermazioni contenute nell'istanza della ricorrente non risultano suffragate da documenti dotati di piena efficacia probatoria, quali ad esempio il verbale di intervento rilasciato da pubblici ufficiali attestanti che sul pullman in avaria fosse presente la compagine calcistica e in quale orario; - considerato pertanto che la situazione descritta e la documentazione allegata non sarebbero state comunque idonee di per sé a certificare l'assoluta impossibilità di raggiungere la sede dell'incontro in tempo utile per la disputa della gara e ad assolvere compiutamente l'onere probatorio della sussistenza di una causa di forza maggiore; - considerato che la Società Carbonia Calcio risulta rinunciataria; - visti gli artt.53, punti 2 e 7; 55,punto 1 delle NN.OO.II; - visto l'art.10, punti 1 e 4 del C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla Soc. Carbonia Calcio le seguenti sanzioni: - punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0 in favore della Torres; - penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di euro 200,00 per prima rinuncia.