F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 264/CSA pubblicata il 22 Aprile 2022 – F.C. Torino S.p.A. e Sig. Lado Akhalaia
Decisione n. 264/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 240/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello – Vice Presidente
Daniele Cantini – Componente
Michele Messina - Componente (relatore)
Antonio Cafiero- Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 240/CSA/2021-2022, proposto dalla Società F.C. Torino S.p.A. e nell’interesse del suo tesserato Sig. Lado Akhalaia,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti Seria A - Primavera 1 Tim Vision- Trofeo Giacinto Facchetti, di cui al Com. Uff. n. 233 del 22.03.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.04.2022, l’Avv. Michele Messina e udita l’Avv. Monica Fiorillo in sostituzione dell’Avv. Eduardo Chiacchio;
RITENUTO IN FATTO
La Società Torino F.C. S.p.A. nell’interesse del suo tesserato Sig. Lado Akhalalia, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n° 03 giornate inflittagli dal Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti Seria A - Primavera 1 Tim Vision- Trofeo Giacinto Facchetti -, di cui al Comunicato Ufficiale n. 233 del 22.03.2022, in relazione alla gara del Campionato Primavera 1 Tim Vision - Trofeo Giacinto Facchetti – Torino/S.P.A.L. del 19.03.2022, il cui provvedimento è così motivato: “A gioco fermo, essendo fuoriuscito il pallone dalla linea laterale, il numero sette, dopo un contatto da lui subito, non falloso, che lo aveva visto cadere a terra, da lì seduto sferrava un colpo sul ginocchio di un giocatore avversario che si trovava nei pressi.
Il gesto colpiva il ginocchio dell’avversario soltanto di struscio, provocandogli lieve rossore e pertanto non necessitava di intervento da parte del massaggiatore.
Una volta mostrato il provvedimento disciplinare il numero sette abbandonava il terreno di gioco senza nulla proferire.”.
La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, in forza delle motivazioni ivi diffusamente addotte, lamentando l’eccessiva severità della pena comminata, l’errata ricostruzione della dinamica, l’errata valutazione del contatto e l’indubitabile configurabilità della condotta del calciatore Akhalaia come gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S. e giammai come violenta, previa istanza di audizione, ha chiesto la riduzione della squalifica comminata da tre a due giornate di gara.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Il Collegio considera, in premessa, come la condotta ascritta al Sig. Lado Akhalaia risulti essere documentalmente comprovata dal referto dell’Arbitro e da suo supplemento integrativo che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61 comma 1 C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati.
Il Direttore di gara testualmente riporta:
“A gioco fermo, essendo fuoriuscito il pallone dalla linea laterale, il numero sette, dopo un contatto da lui subito, non falloso, che lo aveva visto cadere a terra, da lì seduto sferrava un colpo sul ginocchio di un giocatore avversario che si trovava nei pressi.
Il gesto colpiva il ginocchio dell’avversario soltanto di struscio, provocandogli lieve rossore e pertanto non necessitava di intervento da parte del massaggiatore” e con integrazione di rapporto precisa: “da terra, caricava il colpo ritraendo la gamba e, lasciando andare la stessa, colpiva con la suola della propria scarpa il ginocchio dell’avversario”.
In forza di tanto, ai fini della decisione, il Collegio non può che muovere dalla previsione dell’art. 38 C.G.S. che recita: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato.
In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”, nel cui perimetro va certamente ricompresa la condotta del calciatore Lado Akhalaia.
La sanzione inflitta al ricorrente dal Giudice Sportivo appare a questa Corte conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come narrato nel referto arbitrale e nel suo integrativo supplemento.
Il calcio “sferrato” intenzionalmente, a gioco fermo e dopo un contatto neppure falloso dal giocatore della Società Torino F.C. S.p.A. ad un avversario, risolvendosi nell’aggressivo impiego di forza fisica, assorbe di per sé il predicato tipico della condotta violenta, indipendentemente dall’assenza di conseguenze lesive, insufficiente a rivestire valenza ipoteticamente attenuante.
A parere di questo Collegio, quindi, la valutazione della gravità dell’azione violenta nel caso specifico, non può essere effettuata solo ex post, in riferimento, cioè, ai suoi esiti ma deve necessariamente essere operata ex ante, e quindi alla potenziale pericolosità dell’intervento, ponderate tutte le circostanze concrete.
In ragione di quanto sopra dedotto, nessun dubbio può sussistere riguardo la natura violenta e non soltanto gravemente antisportiva del gesto e la circostanza che il calciatore Lado Akhalaia (seduto o steso), abbia da fermo e senza che il gioco fosse in corso, colpito l’avversario al ginocchio (non al piede o alla caviglia in un possibile contrasto agonistico), deve, a parere di questa Corte, essere ulteriormente considerata quale indice di maggiore gravità dell’azione, perché connotata da più elevata potenzialità dannosa.
La difesa della Società reclamante deduce in ordine all’assenza di esiti lesivi del contatto, alla quale in ultima analisi potrebbero aver concorso addirittura elementi meramente accidentali e/o fortuiti, e nessun contributo offre alla Corte al fine di figurare una dinamica degli eventi diversa rispetto a quella dettagliatamente refertata, ipoteticamente funzionale all’attenuazione della responsabilità ascritta e al collocamento del fatto nel perimetro della disciplina regolata dall’evocato art. 39, comma 1 C.G.S..
Osservato come i precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa, non siano, secondo la Corte, parametrabili alla vicenda in parola, è evidente, in conclusione, come dalla descrizione testuale del rapporto di gara, il comportamento tenuto dal calciatore Lado Akhalaia resti connotato da tutti i requisiti della condotta violenta, non temperata, peraltro, da alcuna circostanza utile a giustificare un’eventuale attenuazione della pena edittale così come invocata dal reclamante.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla Società Torino F.C. S.p.A. nell’interesse del suo tesserato Sig. Lado Akhalaia deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Michele Messina Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce