DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1200 del 13.04.2022 – Delibera – GARA DEL 12/03/2022: PRO PATRIA SAN FELICE ASD – ASD OLIMPIA REGIUM Reclamo proposto dalla Società: ASD Olimpia Regium
GARA DEL 12/03/2022: PRO PATRIA SAN FELICE ASD – ASD OLIMPIA REGIUM
Reclamo proposto dalla Società: ASD Olimpia Regium
Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. OLIMPIA REGIUM avverso l’esito della gara in oggetto rileva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe, per errore tecnico della terna arbitrale. Il tutto discenderebbe dalla circostanza che sul punteggio di 2 – 2, e con gli ospiti dell'Olimpia Regium in inferiorità numerica, l'azione di gioco veniva fermata dall’arbitro per un fallo di mani di un giocatore dell’Olimpia Regium, quando il cronometro indicava 6 secondi ed 80 centesimi di tempo rimanente al termine della gara. A questo punto un giocatore della Pro Patria rimetteva la palla in gioco e, contemporaneamente, il cronometrista riattivava il cronometro con il conto alla rovescia che si riattivava correttamente. L'azione proseguiva fino al nuovo fallo fischiato al calciatore Salvador Ederson dell’Olimpia Regium con conseguente cartellino giallo. Nel momento del fischio dell'arbitro, il cronometrista fermava il cronometro che segnava 0 secondi e 00 centesimi al termine della gara; a questo punto il cronometrista richiamava l'attenzione del primo arbitro e decideva di far proseguire l'incontro per altri 5 secondi l’incontro, decisione che non veniva giustificata e che – a dire della ricorrente – era frutto di un errore del cronometrista. Il gioco veniva, quindi, ripreso con il cronometrista che contava autonomamente e senza un cronometro i mancanti 5 secondi, durante i quali la squadra di casa Pro Patria segna il punto del 3 a 2 che decide l’incontro. A seguito del gol vittoria della Pro Patria veniva espulso dalla panchina per proteste il giocatore dell'Olimpia Regium n. 17, senza che il gioco venisse ripreso, ma l'espulsione del suddetto giocatore veniva segnata sul referto arbitrale all minuto 19.56 del secondo tempo, sottendendo quindi che il gioco fosse stato ripreso dal minuto 19.54 ( Gol del 3 a 2 Pro Patria ) al minuto 19.56 ( espulsione n.17 Santoriello Biagio ) per n.2 secondi. A sostegno delle proprie doglianze produceva un filmato relativi ai minuti finale dell’incontro, da qui la richiesta d’accertamento dell’errore tecnico, con conseguente istanza di ripetizione dell’incontro. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dall’esame del referto di gara e del relativo supplemento di referto inviato dall’arbitro, fonti privilegiate di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente non ha trovato alcun riscontro, anzi da una attenta lettura degli atti di gara è possibile escludere la presenza di errori e/o incertezze in merito alla misurazione del tempo e/o all’effettiva durata dell’incontro in questione. Nel referto di gara, infatti, l’arbitro ha indicato che già in precedenza nel corso dell’incontro si erano verificati problemi di malfunzionamento del cronometro collegato al tabellone, precisando che “al 14:10 del secondo tempo quando, andando in crash, ha smesso di interfacciarsi con il tabellone che contrariamente proseguiva e si bloccava autonomamente. Intervenuto il dirigente tecnico preposto, una volta resettato e riallineato, la gara proseguiva regolarmente fino ai secondi finali quando il cronometrista Sig.Pette Gabriele (Sez.Bologna) con il tabellone fermo a 00:00 mi comunicava che si stava ripetendo il guasto e che, contrariamente a quanto visibile, alla fine della partita mancavano ancora 6 secondi.” Ad integrazione di quanto sopra descritto nel successivo supplemento di referto il direttore di gara confermava che sia la segnatura della rete da parte della società Pro patria San Felice sia l'espulsione del numero 17 Santoriello Biagio della società Olimpia Regium erano avvenute al minuto 19:56 del secondo tempo, come indicato nel rapporto del cronometrista allegato al referto, aggiungendo che per un mero errore di compilazione sulle copie dei rapporti del cronometrista consegnati ad entrambe le società risultava erroneamente indicata la segnatura della rete da parte della società Pro patria San Felice al 19:54 anziché al 19:56. Da ultimo, sempre nel supplemento di referto inviato, confermava che “gli ultimi 6 secondi di gara, dal 19:54 al minuto 20:00 del secondo tempo, sono stati regolarmente conteggiati dal cronometrista tramite orologio manuale”. Il regolamento del giuoco del calcio a cinque prevede che il controllo dei tempi di durata della gara venga effettuato da un cronometrista il quale “assicura che la durata della gara corrisponda a quanto prescritto dalla Regola 7 ” La Regola 7 (La durata della gara) del predetto Regolamento stabilisce che la durata della gara è pari a due periodi di gioco uguali di 20 minuti effettivi ciascuno e che sia compito del cronometrista segnalare il termine di ciascuno dei periodi di gioco con un segnale acustico. La guida pratica A.I.A. posta in calce alla Regola n.7 ha previsto che in ipotesi di guasto irreparabile del cronometro il cronometrista “deve comunicarlo all’arbitro e proseguire la gara con un altro cronometro”. Nella fattispecie in esame si è verificato esattamente quanto indicato nella Regola n.7 del Regolamento, dal momento che a seguito dell’ennesimo episodio di guasto del cronometro collegato al tabellone il cronometrista, dopo aver avvisato l’arbitro, ha opportunamente conteggiato con un apparecchio manuale i secondi di gioco ancora mancanti alla conclusione del tempo regolamentare, assicurando così il regolare svolgimento temporale della gara fino alla sua conclusione. Tale condotta esclude di per sé la sussistenza di un errore tecnico in capo all’arbitro e/o al cronometrista avendo entrambi applicato alla lettera il Regolamento e le norme di comportamento indicate nella guida pratica A.I.A. per casi simili. Quanto al filmato prodotto dalla ricorrente a sostegno della propria tesi si evidenzia che lo stesso, ai sensi degli art.58 del C.G.S. e ss., costituisce un mezzo di prova non utilizzabile dal Giudice sportivo. La sua allegazione, quindi, non può in alcun modo influire sulla decisione finale, tenuto conto che per un verso ai sensi dell’art.61 del C.G.S. al Giudice sportivo è consentito di visionare i filmati limitatamente per finalità disciplinari a carico di tesserati, ma non anche per la correzione di presunti errori tecnici dell’arbitro, per altro verso ai sensi del successivo art.62 co.2 del C.G.S. i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono esclusivamente sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e sulla base delle deduzioni delle parti. Per tale motivo ne consegue che il risultato conseguito dalla squadre sul campo è regolare e che la disputa della gara non risulta essere stata inficiata da alcun errore tecnico.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 1040 del 16/04/2022 decide: di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro PRO PATRIA SAN FELICE ASD – A.S.D. OLIMPIA REGIUM 3 - 2; la tassa di reclamo viene addebitata.