LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 22.04.2022 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Giacomo ZAPPACOSTA/A.S.NARDO’ S.r.l.

 

RICORSO DELCALCIATORE Giacomo ZAPPACOSTA/A.S.NARDO’ S.r.l.

Con ricorso trasmesso a mezzo PEC in data  20.112021 alla A.C. Nardò S.r.l. ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, tramite il proprio legale, corredato della documentazione calendata in calce allo stesso e della attestazione del versamento della tassa di euro 100,00, il sig. Giacomo Zappacosta,  nato  a Chieti il 21.04.1988, residente a Casalincontrada (CH), alla via Coppelli n. 109, C.F. ZPP GCM 88D21 C632V, ha adito questa Commissione, esponendo quanto segue:

1a.  per la stagione sportiva  2020/2021 stato è tesserato  con la società di calcio A.C. NARDO' S.r.l., militante nel   campionato di  serie D.

1b.  In data 01.09.2020  ha sottoscritto con detta società un accordo economico  ai  sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.09.2020 e sino al 30.06.2021,  ritualmente e tempestivamente depositato il 12.10.2021, che prevedeva, tra l’altro, un compenso  globale annuo lordo  di euro 18.000,00, da corrispondersi in dieci rate mensili dell'importo di euro 1.800,00 ciascuna.

1c. Nel corso della predetta stagione sportiva, tuttavia, la A.C. Nardò  si è limitata a corrispondere complessivamente al  Sig. Zappacosta  solo euro  9.200,00.

1d. Quest’ultimo ha percepito inoltre, ma dal CONI e per tramite della Sport e Salute  S.p.a., l’ulteriore somma di euro 6.000,00 con riferimento ai “bonus” per i  mesi di  novembre  e dicembre 2020, nonché gennaio,  febbraio,  marzo e  aprile  dell’anno 2021.  Versamento in virtù del quale,  considerato pure quanto versato dalla società Nardò, il Sig. Zappacosta restava creditore, in virtù dell’accordo economico concluso con la predetta società,  della residua somma di euro 2.800,00.

1e.  In considerazione di quanto esposto  il ricorrente ha chiesto, quindi, la condanna  della società "A.C. NARDO'  S.r.l." al  pagamento in suo favore della somma  di euro 2.800,00, formulando espressa istanza affinché il reclamo  venisse discusso in pubblica udienza  alla presenza della parte e/o del suo procuratore.

2.   Con memoria comunicata a mezzo PEC al procuratore speciale del Sig. Zappacosta in data 12.11.2021 si costituiva nel procedimento la A.C. Calcio Nardò S.r.l. (P. IVA 03741520757), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Alessio Antico, rilevando, deducendo ed eccependo quanto segue:

2a. confermato quanto esposto dal reclamante nel ricorso introduttivo in relazione alla stipula del contratto ex art. 94-ter punto 6 delle N.O.I.F., alla sua durata, alla misura del compenso lordo concordato ed ai termini di pagamento dello stesso, faceva presente che  il Zappacosta con scrittura privata in data 20.07.2021, di cui produceva copia unitamente alla memoria, così aveva dichiarato: "Alla luce dell'avvenuta riduzione dell'attività sportiva causa COVID, di aver percepito, in parte dalla Società AC  NARD0'(9200,00 euro) ed in parte da sport e salute,  quanto  maturato fino  al 30/04/2021   in virtù dell'accordo economico sottoscritto in   data 01/09/2021(...)"; .

2b. Preso atto delle dichiarazioni rese dal ricorrente nell’atto introduttivo del procedimento in merito alle somme ricevute, pari a complessivi euro 15.200,00, di cui 9.200,00 direttamente da parte della società ed euro 6.000,00 per tramite della Sport e Salute S.p.A., la A.C. Nardò eccepiva che anche la recente giurisprudenza sportiva relativa alla stagione calcistica 2020/2021 per la Lega Nazionale Dilettanti, a fronte della proroga dell'emergenza sanitaria determinata  da pandemia da COVID-19, “nella forma e nella sostanza appare mutuare il dispositivo di cui al protocollo d'intesa fra Associazione  Italiana Calciatori, componente  federale rappresentante  gli interessi di categoria dei Calciatori stessi, e la Lega Nazionale Dilettanti”. In virtù di ciò, quindi, a suo dire, si sarebbero dovute applicare anche al caso di specie le modalità di calcolo utilizzate in relazione al predetto Protocollo di intesa, secondo il quale "Il Club dovrà provvedere al  pagamento[..]  dell'importo pari all'80% della somma totale netta nell'accordo economico, detratto quanto  eventualmente  percepito dal calciatore a titolo di indennità governativa per il solo mese di marzo[...] ",.

Così procedendo, quindi, secondo la A.C. Nardò l’importo del compenso originariamente concordato dalle parti si sarebbe ridotto da euro 18.000,00 ad 14.400,00 (pari all’80% del totale): pertanto, considerata l’avvenuta e dichiarata percezione da parte del calciatore di complessivi euro 15.200,00, nulla  il medesimo avrebbe da pretendere, avendo ricevuto perfino più di quanto dovutogli.  Affermava, pertanto, che la società aveva già  pienamente soddisfatto le spettanze del Calciatore Zappacosta in virtù dell’Accordo  Economico  da lui sottoscritto.

2c.  Inoltre, al fine “di una corretta  valutazione”  di quanto  dichiarato dal Sig. Zappacosta in relazione alle somme percepite direttamente dal CONI  per il tramite della Società "Sport e Salute S.P.A.", la Società  ha richiesto “una visura degli stessi per verificare se la cifra dal Reclamante  percepita come   bonus  di cui sopra  corrisponda effettivamente ad Euro 6000,00 (Seimila//00) da questi dichiarati”.

3. veniva frattanto fissata - come regolarmente comunicato alle parti - l’udienza del 30 marzo 2022 per la trattazione del ricorso.

4. Il Sig. Zappacosta comunicava e trasmetteva con PEC in data 23 marzo 2022, per tramite del suo procuratore, breve memoria difensiva con cui, in replica:

4a. contestava l’applicabilità del Protocollo d'Intesa AIC/LND pubblicato con Circolare n. 29, LND - Protocollo N. 0003447 - U - del 22/10/2020, da ritenersi operante esclusivamente alla sola stagione sportiva 2019/2020, avendo invece il CONI, per il  tramite della società Sport e Salute S.p.a., provveduto all’erogazione di  “bonus” altri e diversi da quelli previsti per la stagione sportiva 2019/2020. La richiesta della società, del tutto inconferente, sarebbe, pertanto, da respingere.

4b. In considerazione di ciò si concludeva ancora perché questa Commissione Accordi  Economici, disattesa ogni contraria  eccezione e deduzione, voglia “nel merito rigettare le difese della AC Nardò  S.r.l., in quanto infondate e perché i fatti contestati non risultano supportati da alcuna valida argomentazione normativa  e valida prova;  per  l'effetto, condannare la società AC  Nardò S.r.l. al pagamento   della   somma di  Euro 2.800,00 in favore del calciatore  Giacomo Zappacosta  dovuta  per l'attività sportiva svolta per la stagione sportiva 2020/2021,  per tutte le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e nella qui este memoria  difensiva.”.

5. Alla seduta del 30 marzo 2022, infine, il reclamo veniva tenuto a decisione sulle conclusioni già rassegnate nell’interesse del Sig. Zappacosta con il reclamo e la memoria difensiva del 23 marzo 2022, ancora confermate nell’occasione dal difensore che ha sostituito il procuratore speciale, nonché di quele della società resistente, per la quale, invece, nessuno si è presentato.

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La Commissione, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, nonché il regolare deposito dell’Accordo Economico e l’avvenuto versamento della tassa di euro 100,00; letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante, Sig. Giacomo Zappacosta, fondata.

Chiaro ed incontestato il contenuto dell’accordo a suo tempo concluso tra calciatore e società sportiva, così come non è in dubbio ed incontestata la piena efficacia dello stesso. 

Nel merito si ritiene provato, anche perché non contestato da parte della società, l’esatto adempimento del calciatore alle obbligazioni assunte con l’accordo concluso con la A.C. Nardò S.r.l. e così pure, quindi e conseguentemente, il diritto del Sig. Zappacosta  a ricevere integralmente quanto dovutogli in forza di detto accordo e sino al 30 giugno 2021. Tanto chiarito in relazione all’an debeatur, in relazione al quantum si rileva che anche la società riconosce che, come affermato dallo  stesso Sig. Zappacosta, il reclamante ha ricevuto euro 9.200,00 direttamente dalla società oltre ulteriori euro 6.000,00, quali bonus per i mesi di novembre  e dicembre 2020, gennaio,  febbraio,  marzo e  aprile  dell’anno 2021, da parte del CONI, per tramite Sport e Salute  S.p.a..

Al proposito si ritiene infondata l’eccezione sollevata dalla società resistente in merito alla pretesa applicabilità del Protocollo d'Intesa AIC/LND del 22/10/2020: detto protocollo, infatti, è applicabile unicamente ai rapporti riferiti alla stagione sportiva 2019/2020. Le modalità di calcolo del residuo importo dovuto al Sig. Zappacosta, pertanto, non potranno essere che quelle ordinarie, dovendosi detrarre dall’importo totale lordo pattuito di euro 18.000,00 quanto ai vari titoli ricordati sopra dal medesimo ricevuto, pari ad euro 15.200,00. La somma ancora dovuta dalla A.C. Nardò s.r.l. al Sig. Zappacosta ammonta, pertanto, ad euro 2.800,00.

Da non accogliere, infine, l’istanza formulata dalla società, invero in modo neppure del tutto chiaro, in relazione ad “una visura” presso Sport e Salute S.p.a. relativamente agli importi versati al Zappacosta  “per verificare se la cifra dal Reclamante  percepita come   bonus …...  corrisponda effettivamente ad Euro 6000,00 (Seimila//00) da questi dichiarati”. Da un lato, infatti, nessuna contestazione è stata sollevata dalla società, sia in relazione all’an che al quantum; inoltre, si ritiene che la stessa società ben avrebbe potuto verificare in precedenza la circostanza, eventualmente anche mediante istanza di accesso agli atti, che non ha dimostrato di aver fatto in precedenza, né di aver ricevuto un diniego in merito.  

In conclusione la A.C. Nardò S.r.l. è tenuta al pagamento in favore del Signor Giacomo Zappacosta, in accoglimento della domanda dal medesimo proposta e per le causali di cui sopra, del residuo importo di euro 2.800,00. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla A.C. Calcio Nardò S.r.l. (P. IVA 03741520757), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Nardò (LE), Via Petraroli n. 2, al Signor  Giacomo Zappacosta,  nato  a Chieti il 21.04.1988, C.F. ZPP GCM 88D21 C632V, la somma di euro 2.800,00 (duemilaottocento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Giacomo Zappacosta del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.C. Calcio Nardò S.r.l. (P. IVA 03741520757), in persona del legale rappresentante pro tempore,  di comunicare al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza, i termini dell’avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso.

 

 

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