LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 22.04.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Cristian ANELLI/CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Cristian ANELLI/CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l.

Con ricorso, ritualmente presentato alla L.N.D.- Commissione Accordi Economici (di seguito, la CAE) in data 30.06.2021, e trasmesso via PEC a CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl in pari data, il sig.re Anelli Cristian, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione, esponendo di aver concluso con la società CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl un accordo economico pluriennale dal 13 agosto 2019 fino a giugno 2022.

In particolare, con il suddetto accordo economico la Società si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.658,00, oltre un ulteriore indennità ai sensi ex art.94 ter, punto 7, N.O.I.F. di euro 36.800,00, in favore del calciatore Anelli Cristian, a fronte della sua prestazione sportiva. Il calciatore ricorrente ha chiesto alla CAE di condannare la Società resistente a riconoscergli, per la stagione sportiva 2019/2020, e per la stagione 2020/2021, un importo totale lordo pari ad euro 42.880,60.

Con memoria di costituzione e difesa datata 23/07/2021, inviata via PEC, la società CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl eccepiva l’infondatezza della pretesa del reclamante, stante l’avvenuta sottoscrizione da parte del sig. Anelli Cristian, di una formale quietanza liberatoria con sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale, in cui si dichiarava di aver ricevuto dalla società CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl l’importo dovuto relativo all’accordo economico intercorso nella stagione 2019/2020.

Il calciatore, con controdeduzioni datate 10/08/2021, inviate via PEC, ha preso posizione sulle avverse difese, contestandone ed impugnandole.

In particolare, in relazione alla quietanza liberatoria, il calciatore disconosceva l’autenticità, il contenuto, la provenienza e la sottoscrizione del documento, nonché la mancata allegazione di qualsivoglia documento bancario proveniente dalla Società, che dimostri il pagamento a seguito della sottoscrizione della quietanza liberatoria.

Il ricorrente, in data 14.10.2019, in merito alla produzione di ulteriori memorie, comunicava di aver depositato denuncia querela per i fatti in questione invitando la CAE a trasmettere gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per fare chiarezza anche in sede endofederale sulle condotte poste dalla società in merito alla violazione dei principi di lealtà correttezza e probità.

All’udienza della CAE del 20 ottobre 2021, quindi, il ricorso veniva tenuto a decisione sulle conclusioni già rassegnate dalle parti.

Visti gli atti e considerato che anche in tale occasione entrambe le parti hanno insistito, sia pure subordinatamente, per l’accoglimento delle rispettive domande principali, per la rimessione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., la CAE ha deciso di sospendere qualsiasi decisione nel merito e  ha disposto la trasmissione  degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti di propria competenza, in merito ai fatti riportati in ordine al disconoscimento della quietanza liberatoria.

In data 1° marzo 2022, la Procura Federale provvedeva ad inviare alla CAE la relazione conclusiva delle indagini. La procura, in riferimento alla sua relazione conclusiva ed in esito alle indagini finalizzate a svolgere accertamenti in merito alla veridicità della quietanza liberatoria, ha ritenuto che la firma sulla quietanza prodotta dalla società, e le firme acquisite dall’Ufficio sottoscritte dal calciatore su una diversa documentazione, fossero sostanzialmente difformi tra loro.

Nella stessa relazione conclusiva, la Procura Federale evidenziava che nessuno dei segretari succedutesi negli anni si era assunto la paternità della redazione della dichiarazione liberatoria e dell’autentificazione della sua firma presso il Comune di Trevi nel Lazio, così come nessuno è stato in grado di mostrare e chiarire le modalità di pagamento con cui sarebbe stato liquidato il calciatore. La CAE, preso atto della relazione conclusiva inviata dalla Procura Federale, e in particolare del fatto che quest’ultima ha fatto presente che le firme apposte dal calciatore durante le indagini, sull’accordo, sul mandato legale, sulla carta d’identità e sui verbali d’audizione sono difformi rispetto a quelle apposte sulla liberatoria, dava nuovamente impulso al procedimento, fissando per la sua trattazione l’udienza del 30 marzo 2022, di cui dava regolare e tempestiva comunicazione alle parti. In data 22.03.2022, la società faceva pervenire a mezzo PEC ulteriori memorie, e ribadiva l’assoluta pretestuosità ed infondatezza della domanda attorea di cui nessuna somma, a qualunque titolo, spettava al calciatore. Inoltre, la Società allegava contabili bancarie, da cui si evinceva che il ricorrente aveva percepito per la stagione 2019/2020 euro 35.280,00. Alla somma di euro 61.258,00 (importo lordo), la convenuta sosteneva l’applicazione del protocollo d’intesa per cui la detrazione prevista del 20%, equivalente ad euro 12.251,00. L’importo totale corrisposto al calciatore è dunque pari, a parere della Società, ad euro 35.280,00 + euro 10.879,00 (ritenute fiscali al 23%) + euro392,00 (imposte versate per addizionali comunali) + euro751,00 (imposte versate a titolo di addizionali regionali). Per questi motivi, tale detrazione, in aggiunta al calcolo per le ritenute fiscali e imposte versate dalla società, nulla si doveva al calciatore. Mentre per le mensilità di luglio, agosto e settembre richieste dal calciatore per la stagione 2020/2021, la società faceva presente, che il pagamento fosse dovuto solo per la mensilità di settembre, in quanto le attività erano iniziate il 30 agosto 2020 e concluse a fine settembre 2020, quando il Foggia calcio era stato ammesso al campionato Lega Pro.

Infine, in merito alla sottoscrizione della liberatoria autenticata da un pubblico ufficiale, la Società faceva presente che le valutazioni della Procura non fossero assolutamente convincenti, atteso che non risultava alcun accertamento disposto ed eseguito presso il Comune di Trevi nel Lazio, e quindi la quietanza aveva l’effettiva validità ed efficacia ad ogni effetto di legge. Pertanto, la Società richiedeva di rigettare integralmente il ricorso del calciatore, in quanto pretestuoso ed inconsistente, sia in fatto che in diritto.

In data 23/03/2022, con proprie memorie, il ricorrente contestava e impugnava quanto dedotto ed eccepito dalla Società. Preliminarmente, sosteneva che il Protocollo LND/AIC non si applica per quanto concerne le indennità (art. 94 ter, comma 7) e si opponeva fermamente all’acquisizione di documenti prodotti dalla controparte, poiché irricevibili e tardive secondo il termine perentorio di 30 giorni, previsto dal regolamento L.N.D.; poi ha lamentato che alla C.F. non avrebbero mostrato e chiarito le modalità di pagamento con le quali sarebbero stati liquidati i calciatori; nel merito il calciatore ha dichiarato di aver percepito euro 33.980,00 netti per la stagione 2019/2020 ed ha fatto presente che non risulta provato che siano state pagate le addizionali comunali, le addizionali regionali e le ritenute fiscali. In pari data, la società produceva un ulteriore assegno incassato dal calciatore di euro 4.000,00, datato 16/12/2020.

All’udienza del 30.03.2022, sono comparse le parti con i rispettivi avvocati di fiducia, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, già assunti precedentemente.

Da subito è necessario segnalare, che in udienza, dietro specifica richiesta della CAE, il calciatore ha precisato che resta creditore nei confronti della Società di euro 15.488,66 per la stagione sportiva 2019/2020.

Infine, il ricorrente con la memoria de qua ha sostenuto che il protocollo LND/AIC non si applica su quanto pattuito nell’ex. art.94 ter comma 7 a titolo d’indennità, e per la stagione 2020/2021, ha confermato le richieste contenute nel ricorso pari a euro 18.377,40, al lordo delle ritenute di leggi pari ad euro 14.840,59 netti.

Nessuno delle parti in giudizio ha ritenuto di chiedere alla CAE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 6 del Regolamento della LND, di assumere consulenza tecnica.

Letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, la Commissione ritiene la domanda del calciatore ricorrente, sig. Anelli Cristian, fondata nella misura che si precisa nel seguito.

Tenuto conto delle risultanze probatorie e ritenuto che, al fine di realizzare il contemperamento degli interessi delle parti, il ricorso debba essere deciso con equità, valutato, altresì, a tal fine, che il Protocollo d’intesa siglato in data 25 settembre 2019 tra L.N.D. ed A.I.C., che si applica su tutte le somme pattuite per la stagione sportiva 2019/2020,sia idoneo ad offrire una regola d’equità che la Commissione adita ritiene di poter utilmente adottare, altresì, l’art.3 del protocollo d’intesa alla lettera a) prevede che “ per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d’indennità ex. art. 96 del Decreto-legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020, n.27 relativamente al solo rateo di marzo”; questa Commissione ritiene che l’importo dovuto in virtù dell’accordo economico concluso dalle parti debba essere calcolato secondo modalità e criteri testé richiamati.

Pertanto, l’importo concordato nell’accordo economico deve essere riconosciuto a favore del ricorrente nei limiti di quanto risultante dalla riduzione all’80% della somma totale netta ordinariamente pattuita, detratto quanto percepito in virtù dell’accordo stesso, nonché a titolo d’indennità ex. art.96 D.L. 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27 rispondendo tale criterio ad equità.

La domanda proposta dal ricorrente in via subordinata deve essere accolta, nei termini di cui appresso, per cui la somma ancora dovuta dal CALCIO FOGGIA 1920 SSD al sig., Anelli Cristian è per la stagione 2019/2020 pari a euro 15.026,40 e, per la stagione 2020/2021, pari a euro 6.125,80 per il pagamento della sola mensilità di settembre in virtù della prestazione fornita dal calciatore. La invocata tardività da parte ricorrente del deposito delle contabili bancarie LND non può essere invocata in quanto nella specifica fattispecie si ritiene di valutare prove depositate in momenti diversi prima dell’udienza che siano utili alla decisione secondo equità e giustizia.

La CAE ha provato ed accertato per tabulas, che i bonifici siano stati versati da parte della società al calciatore.

La tesi sostenuta dalla parte ricorrente non può essere accolta dalla Commissione, per ciò che concerne le richieste formulate nel ricorso introduttivo relative al pagamento delle mensilità di luglio, agosto e settembre per la stagione 2020/2021 per un importo complessivo di euro 18.377,40.

In base allo status del calciatore dilettante l’inizio della prestazione, inserite nelle clausole dell’accordo economico, prevede un compenso per lo svolgimento dell’attività ed a queste sono vincolate. Per questo motivo va riconosciuto al calciatore il pagamento della sola mensilità di settembre 2020 di euro 6.125,80 in quanto la Società faceva presente l’inizio attività il 31.08.2020. fino a quando la società non è stata ripescata in Lega Pro.

Al proposito non può accogliersi l’eccezione sollevata dalla società in merito al fatto che, quale sostituto d’imposta, essa avrebbe già provveduto al versamento delle ritenute di legge, con l’effetto di dover necessariamente ridursi in misura corrispondente le pretese avanzate dal sig. Anelli.

Nessuna prova in merito all’avvenuto versamento delle ritenute di legge è stata fornita dalla deducente, per cui l’accertamento e la liquidazione delle somme dovute al reclamante deve eseguirsi al lordo degli oneri fiscali.

Deve, pertanto, trovare la domanda proposta dal ricorrente, per cui la somma ancora dovuta dal CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl al sig. Anelli Cristian per la stagione 2019/2020 è pari ad euro 15.032,53, e per la stagione riferita al 2020/2021 di euro 6.125,80 per il pagamento della sola mensilità di settembre in virtù della prestazione sportiva fornita dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la società CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore del Sig.  Anelli Cristian di euro 15.032,53 per la stagione sportiva 2019/2020 e di euro 6.125,80 per la stagione 2020/2021 per un totale di euro 21.152,20 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società CALCIO FOGGIA 1920 SSD di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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