LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 22.04.2022 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Federico GENTILE/CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l.

RICORSO DELCALCIATORE Federico GENTILE/CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l.

Con ricorso ritualmente presentato alla L.N.D. - Commissione Accordi Economici (di seguito, anche, la CAE) in data 30.06.2021, e trasmesso via PEC a CALCIO FOGGIA 1920 SSD arl in pari data, il sig. Gentile Federico, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione, esponendo di aver concluso con la società CALCIO FOGGIA 1920 SSD ARL un accordo economico pluriennale dal 13 agosto 2019 fino al 30 giugno 2022.

In particolare, con il suddetto contratto la Società si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.658,00 per ciascuna stagione, oltre un’ulteriore indennità ai sensi ex articolo 94 ter, punto 7 delle N.O.I.F. di euro 75.000,00 per ciascuna stagione, in favore del calciatore Gentile Federico. Il calciatore ricorrente ha chiesto alla CAE di condannare la Società resistente a riconoscergli, per la stagione sportiva 2019/2020, per le mensilità da febbraio a giugno 2020, euro 38.364,00 e, per la stagione 2020/2021, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2020, euro 31.697,00 per un totale lordo pari a euro 70.061,40.

Con memoria di costituzione e difesa datata 23/07/2021, inviata via PEC, la società CALCIO FOGGIA 1920 SSD ARL eccepiva l’infondatezza della pretesa del reclamante, stante l’avvenuta sottoscrizione da parte del sig. Federico Gentile, di una formale quietanza liberatoria con sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale, in cui si dichiarava di aver ricevuto dalla società CALCIO FOGGIA 1920 SSD ARL l’importo dovuto relativo all’accordo economico intercorso nella stagione 2019/2020.

Il calciatore, con controdeduzioni inviate via PEC ha preso posizione sulle avverse difese, contestandole ed impugnandole.

In particolare, in relazione alla quietanza liberatoria, il calciatore disconosceva l’autenticità, il contenuto, la provenienza e la sottoscrizione del documento, nonché la mancata allegazione di qualsivoglia documento bancario proveniente dalla Società, che dimostri il pagamento a seguito della sottoscrizione della quietanza liberatoria. Ed ha depositato la denuncia querela nel frattempo sporta per i fatti in questione invitando la CAE a trasmettere gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per fare chiarezza anche in sede endofederale sulle condotte poste dalla società in merito alla violazione dei principi di lealtà correttezza e probità.

Alla udienza della CAE del 20 ottobre 2021, quindi, il ricorso veniva tenuto a decisione sulle conclusioni già rassegnate dalle parti.

Visti gli atti, e considerato che anche in tale occasione entrambe le parti hanno insistito, sia pure subordinatamente, per l’accoglimento delle rispettive domande principali, per la rimessione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., la CAE ha deciso di sospendere qualsiasi decisione nel merito e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti di propria competenza, in merito ai fatti riportati in ordine al disconoscimento della quietanza liberatoria.

In data 1° marzo 2022, la Procura Federale provvedeva ad inviare alla CAE la relazione conclusiva delle indagini. La procura, in riferimento alla sua relazione conclusiva ed in esito alle indagini finalizzate a svolgere accertamenti in merito alla veridicità della quietanza liberatoria, ha ritenuto che la firma sulla quietanza prodotta dalla società, e le firme acquisite dall’Ufficio sottoscritte dal calciatore e su altri documenti di cui si dirà più avanti, fossero sostanzialmente difformi tra loro.

Nella stessa relazione conclusiva, la Procura Federale evidenziava che nessuno dei segretari succedutesi negli anni si era assunto la paternità della redazione della dichiarazione liberatoria e dell’autentificazione della sua firma presso il Comune di Trevi nel Lazio, così come nessuno è stato in grado di mostrare e chiarire le modalità di pagamento con cui sarebbe stato liquidato il calciatore. La CAE, preso atto della relazione conclusiva inviata dalla Procura Federale e in particolare del fatto che quest’ultima ha fatto presente che le firme apposte dal calciatore durante le indagini, sul contratto, sul mandato al Legale, sulla carta di identità e sui verbali di audizione sono difformi rispetto a quelle apposte sulla liberatoria, dava nuovamente impulso al procedimento, fissando per la sua trattazione l’udienza del 30 marzo 2022, di cui dava regolare e tempestiva comunicazione alle parti. In data 22.03.2022, la società faceva pervenire a mezzo PEC ulteriori memorie, e ribadiva l’assoluta pretestuosità ed infondatezza della domanda attorea di cui nessuna somma, a qualunque titolo, spettava al calciatore. Inoltre, la Società allegava contabili bancarie, da cui si evinceva che il ricorrente aveva percepito per la stagione 2019/2020 euro 63.480,00. Alla somma di euro 105.658,00 ( importo lordo ), la convenuta sosteneva l’applicazione del protocollo d’intesa per cui la detrazione prevista del 20 %, equivalente ad euro 21131,00. L’importo totale corrisposto al calciatore è dunque pari, a parere della Società, ad euro 63.480,00 + euro 20.273,00 ( ritenute fiscali al 23 % ) + euro 672,00 ( imposte versate per addizionali comunali ) + euro 3.720,75 ( imposte versate a titolo di addizionali regionali ). Per questi motivi, tale detrazione, in aggiunta al calcolo per le ritenute fiscali e imposte versate dalla società, nulla si doveva al calciatore. Mentre per le mensilità di luglio, agosto e settembre richieste dal calciatore per la stagione 2020/2021, la società faceva presente, che il pagamento fosse dovuto solo per la mensilità di settembre, in quanto le attività erano iniziate il 31 agosto 2020 e concluse a fine settembre 2020, quando il Foggia calcio era stato ammesso al campionato Lega Pro.

Infine, in merito alla sottoscrizione della liberatoria autenticata da un pubblico ufficiale, la Società faceva presente che le valutazioni della Procura non fossero assolutamente convincenti, atteso che non risultava alcun accertamento disposto ed eseguito presso il Comune di Trevi nel Lazio, e quindi la quietanza aveva l’effettiva validità ed efficacia ad ogni effetto di legge. Pertanto, la Società richiedeva di rigettare integralmente il ricorso del calciatore, in quanto pretestuoso ed inconsistente, sia in fatto che in diritto. 

In data 23/03/2022, con proprie memorie, seppur mancanti di prova di avvenuta consegna alla Società, il ricorrente contestava ed impugnava quanto dedotto ed eccepito dalla Società. Preliminarmente, si opponeva fermamente all’acquisizione di documenti prodotti dalla controparte, poiché irricevibili e tardivi secondo il termine perentorio di 30 giorni, previsto dall’attuale articolo 28 del regolamento L.N.D. ; poi ha lamentato che alla C.F. non avrebbero mostrato e chiarito le modalità di pagamento con le quali sarebbero stati liquidati i calciatori ; nel merito il calciatore ha fatto presente di aver percepito euro 53.480,00 netti per la stagione 2019/2020 ed ha fatto presente che non risulta provato che siano state pagate le addizionali comunali, le addizionali regionali e le ritenute fiscali. In pari data, la società produceva un ulteriore assegno incassato dal calciatore di euro 2.000,00, datato 10/08/2020.

Da subito è necessario segnalare che all’udienza del 30 marzo 2022, dietro specifica richiesta della CAE, il calciatore ha precisato che resta creditore nei confronti della Società di euro 26.176,66 per la stagione sportiva 2019/2020.

Infine il ricorrente con la memoria de qua ha sostenuto che il protocollo LND/AIC non si applica per quanto concerne le indennità ( articolo 94 ter, comma 7 ) e per la stagione 2020/2021 il calciatore ha confermato le richieste contenute nel ricorso ( euro 31.697,40 lordi pari a netti 25.200).

All’udienza del 30 marzo 2022, sono comparse le parti con i rispettivi avvocati di fiducia, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, già assunti precedentemente.

Nessuna delle parti in giudizio ha ritenuto di chiedere alla CAE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 comma 6 del Regolamento della LND, di assumere consulenza tecnica.

Letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, la Commissione ritiene la domanda del calciatore ricorrente, sig. Gentile Federico, fondata nella misura che si precisa nel seguito.

Tenuto conto delle risultanze probatorie e ritenuto che, al fine di realizzare il contemperamento degli interessi delle parti, il ricorso debba essere deciso con equità, valutato, altresì, a tal fine, che il Protocollo d’intesa siglato in data 25 settembre 2019 tra L.N.D. ed A.I.C., che si applica su tutte le somme pattuite per la sola stagione sportiva 2019/2020, sia idoneo ad offrire una regola d’equità che la Commissione adita ritiene di poter utilmente adottare, altresì, l’art.3 del protocollo d’intesa alla lettera a) prevede che “ per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d’indennità ex. art. 96 del Decreto-legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020, n.27 relativamente al solo rateo di marzo”; questa Commissione ritiene che l’importo dovuto in virtù dell’accordo economico concluso dalle parti debba essere calcolato secondo modalità e criteri testé richiamati.

Pertanto, l’importo concordato nell’accordo economico deve essere riconosciuto a favore del ricorrente nei limiti di quanto risultante dalla riduzione all’80 % della somma totale netta ordinariamente pattuita, detratto quanto percepito in virtù dell’accordo stesso, nonché a titolo d’indennità ex. art. 96 D.L. 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27 rispondendo tale criterio ad equità.

La domanda proposta dal ricorrente in via subordinata deve essere accolta nei termini di cui appresso, per cui la somma ancora dovuta dal CALCIO FOGGIA 1920 SSD al sig. Federico Gentile è, per la stagione 2019/2020, pari a euro 26.176,66 (come precisati in udienza) e, per la stagione 2020/2021, pari a euro 10.565,80 per il pagamento della sola mensilità di settembre in virtù della prestazione sportiva fornita dal calciatore.

La invocata tardività da parte ricorrente del deposito delle contabili bancarie LND non può essere invocata in quanto nella specifica fattispecie si ritiene di valutare prove depositate in momenti diversi prima dell’udienza che siano utili alla decisione secondo equità e giustizia.

La CAE ha provato ed accertato per tabulas, che i bonifici siano stati versati da parte della società al calciatore.

La tesi sostenuta dalla parte ricorrente non può essere accolta dalla Commissione, per ciò che concerne le richieste formulate nel ricorso introduttivo relative al pagamento delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2020, per la stagione 2020/2021, per un importo complessivo lordo di euro 31.697,40 (netti euro 25.200,00). In base allo status del calciatore dilettante l’inizio della prestazione, inserite nelle clausole dell’accordo economico, prevede un compenso per lo svolgimento dell’attività ed a queste sono vincolate. Per questo motivo va riconosciuto al calciatore il pagamento della sola mensilità di settembre 2020 di euro 10.565,80 in quanto la Società faceva presente l’inizio attività il 31.08.2020, fino a quando la società non è stata ripescata in Lega Pro a fine settembre 2020.

Al proposito non può accogliersi l’eccezione sollevata dalla società in merito al fatto che, quale sostituto d’imposta, essa avrebbe già provveduto al versamento delle ritenute di legge, con l’effetto di dover necessariamente ridursi in misura corrispondente le pretese avanzate dal sig. Federico Gentile. Nessuna prova in merito all’avvenuto versamento delle ritenute di legge è stata fornita dalla deducente, per cui l’accertamento e la liquidazione delle somme dovute al reclamante deve eseguirsi al lordo degli oneri fiscali.

Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda proposta dal ricorrente per cui la somma ancora dovuta dal CALCIO FOGGIA 1920 SSD ARL al sig. Federico Gentile per la stagione 2019/2020 è pari ad euro 26.176,66, e per la stagione riferita al 2020/2021 pari a euro 10.565,80 per il pagamento della sola mensilità di settembre in virtù della prestazione sportiva fornita dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la società CALCIO FOGGIA 1920 SSD ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Federico Gentile di euro 26.176,66, per la stagione sportiva 2019/2020 e di euro 10.565,80 per la stagione 2020/2021 per un totale di euro 36.742,46 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società CALCIO FOGGIA 1920 SSD ARL di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it