LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 22.04.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco DE FELICE/ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco DE FELICE/ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) datato 19 gennaio 2022 e ritualmente notificato il 31 successivo, il calciatore Francesco DE FELICE, nato a Scafati il 20 settembre 1996, ha esposto che :

- per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato per la ASD Città di Acireale 1946 ( matricola 949314 ) con un accordo economico pari ad euro 18.000,00, con durata dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 ;

dalla Società ha ricevuto complessivi euro 6.500,00 ;

per il periodo in considerazione ha altresì ricevuto, a titolo di indennità governativa, complessivi euro 4.800,00 così suddivisi : euro 800,00 per novembre 2020, euro 800,00 per dicembre 2020, euro 2.400,00 per gennaio, febbraio e marzo 2021 ed euro 800,00 per aprile e maggio 2021 risulta creditore verso la Società di euro 6.700,00; ed ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore di euro 6.700,00.

Nel ricorso è altresì fatto presente che il calciatore ha ricevuto dalla Società un assegno di euro 1.400,00 depositato in data 23 dicembre 2021, rimasto insoluto.

Il 22 febbraio 2022 si è regolarmente costituita in giudizio la ASD Città di Acireale 1946 con apposita memoria inviata, in pari data, alla CAE ed al calciatore.

In detta memoria, la Società osserva che il calciatore ha ricevuto – in base al contratto, che prevede dieci rate mensili ciascuna di euro 1.800,00 da settembre 2020 a giugno 2020 ( rectius, giugno 2021 ) – i compensi fino a tutto il mese di aprile 2021, per cui – prosegue la società nella sua memoria – il calciatore allo stato risulta creditore dei soli ratei di maggio a giugno 2021, pari a, complessivi, euro 3.600,00. Per tali motivi la Società ha chiesto alla CAE di mitigare la condanna al riconoscimento a favore del calciatore ricorrente di euro 3.600,00.

A riprova di quanto sopra la società ha prodotto una dichiarazione liberatoria in cui si fa riferimento all’assegno richiamato nel ricorso del calciatore.

All’udienza del 30 marzo, presente il legale del calciatore, nessuno per la Società, la CAE ha fatto presente la necessità di precisare il quantum perché - in base a quanto dichiarato nelle singole difese - andrebbe riconosciuto al calciatore l’importo complessivo di euro 5.000,00 ( trattasi di euro 3.600,00 euro di cui ai due ratei di maggio e giugno 2021, ai quali deve aggiungersi l’importo dell’assegno, pari a euro 1.400,00, qualora l’assegno non fosse incassato alla data dell’udienza ). Nel corso dell’udienza le parti hanno precisato che, in effetti, l’importo da riconoscere al calciatore è pari ad euro 5.000,00 quale somma degli importi dei due ratei di maggio e giugno 2021 e dell’importo dell’assegno rimasto impagato alla data di udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

accoglie la domanda presentata dal calciatore Francesco DE FELICE, nato a Scafati il 20 settembre 1996 di condanna della società ASD Città di Acireale 1946, matricola 949314, come precisata nel corso dell’udienza del 30 marzo 2022, a corrispondergli euro 5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it Ordina alla società A.S.D.CITTA’ DI ACIREALE 1946 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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