LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 22.04.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca GUALTIERI/F.C.RIETI SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca GUALTIERI/F.C.RIETI SRL

La C.A.E. riunitasi in data 30.03.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Gualtieri Gianluca regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 20.10.2021 alla società F.C. Rieti s.r.l. ed inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del calciatore tramite il proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo annuale che lo legava alla Società F.C. Rieti s.r.l. per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 9.000,00 con decorrenza dal 01.10.2020 e sino al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo pari ad Euro 5.400,00 e di aver altresì percepito l'indennità governativa per i mesi di novembre e dicembre 2020 per un totale di Euro 1.600,00, con la conseguenza che sarebbe creditore di una residua somma pari ad Euro 2.000,00.

Va precisato che, nelle more del presente giudizio, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo che prevedeva il versamento dell'importo dovuto, come sopra indicato, in tre ratei, due di Euro 700,00 con scadenze rispettivamente al 15.12.2021 e 15.01.2021 e l'ultimo di Euro 600,00 con scadenza al 15.02.2022, termini da intendersi essenziali pena la decadenza dell'accordo stesso ed il conseguente diritto del sig. Gualtieri di riassumere il giudizio interrotto per ottenere la condanna dell'intero importo insoluto; orbene, il ricorrente dichiara di aver ricevuto il pagamento dei soli primi due ratei anzidetti, in guisa che ha provveduto alla riassunzione del giudizio de quo chiedendo la condanna della Società F.C. Rieti s.r.l. al pagamento della residua somma di Euro 600,00.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società F.C. Rieti s.r.l., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND oltre che espressamente riconosciute dalla suddetta società nell'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 30.11.2021.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società F.C. Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. Gualtieri Gianluca della somma di Euro 600,00 (seicento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente  comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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