C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 14/12/2017 – Delibera – gara del 9/12/2017 BELFORTESE – FALOPPIESE RONAGO
gara del 9/12/2017 BELFORTESE - FALOPPIESE RONAGO Gara : Belfortese - Faloppiese Ronago del 9-12-2017 Al 2º del primo tempo l'impianto d'illuminazione del terreno di gioco,in particolare i fari di uno dei pali di illuminazione cessava di funzionare regolarmente per cui il direttore di gara sospendeva la gara per circa 45 minuti al fine di consentire la riparazione necessaria dopo di non essendosi ripristinata la funzionalità dell'impianto ritenendo insufficiente il grado di illuminazione al direttore di gara non rimaneva che lasciare libere le squadre dichiarando chiusa la gara.
La (allora) C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero1, (3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento delcampo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994C.U. nº.19).
"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".
La società Belfortese rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione.
PQS DELIBERA Di comminare alla società Belfortese, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.