F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 269/CSA pubblicata il 28 Aprile 2022 – F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.

Decisione n. 269/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 255/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 255/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. in data 30/03/2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.5/CNJ del 30/03/2022, avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e diffida in relazione alla gara di Campionato Nazionale

Juniores Under 19 RG Ticino/Pro Vercelli del 26.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.04.2022, il dott. Sebastiano

Zafarana e udito l’avv. Serena Angileri per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo della LND - Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 5 CNJ del 30/03/2022), in relazione alla gara di Campionato Nazionale Juniores Under 19 RG Ticino/Pro Vercelli del 26.03.2022, terminata con il risultato di 2-0, ha irrogato la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e diffida alla Società Pro Vercelli “Per avere i propri sostenitori in campo avverso, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente ingiuriose all’indirizzo del Direttore di gara. Inoltre, in occasione di un parapiglia all’interno del terreno di gioco, 4 suoi sostenitori si ponevano in modo intimidatorio sulla rete di recinzione, minacciando il Direttore di gara di fare ingresso in campo e rivolgendogli espressioni ingiuriose. Al termine della gara propri tifosi reiterano la condotta ingiuriosa e minacciosa”.

La reclamante lamenta l’eccessività della sanzione per violazione del principio di proporzionalità ed afflittività rispetto ai fatti accaduti, dovendosi a suo avviso tenere conto:

- della irrilevanza della gara per la Pro Vercelli, la quale disputa le gare con le società iscritte al Campionato Juniores Nazionali, senza tuttavia partecipare effettivamente alla competizione (la società reclamante infatti risulta fuori classifica avendo già una squadra militante nel campionato Primavera);

- della conseguente esigua partecipazione della tifoseria a dette gare (circa 10/15 persone);

- della ancor più esigua partecipazione dei sostenitori (quattro) che in concreto si sarebbero resi responsabili delle condotte rilevate dal Direttore di gara, e del breve lasso temporale durante il quale essi si sarebbero allocati minacciosamente contro la rete di recinzione;

- del fatto che mentre il Direttore di gara ha inteso riferire dette condotte come poste in essere “durante tutta la gara”, nonché anche al termine della stessa (nella zona adibita a spogliatoi), nessuno degli assistenti arbitrali ha invece refertato alcunché.

In definitiva, la reclamante ritiene la sanzione sproporzionata ed eccessiva, tenuto conto del campionato dilettantistico di riferimento e chiede una riduzione della sanzione nella misura che verrà ritenuta congrua.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 13/04/2022, udita l’avv. Serena Angileri per la società F.C. Pro Vercelli, il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento nei sensi appresso precisati.

Il rapporto dell’arbitro, alla voce “Pubblico ed Incidenti”, riporta quanto segue: “Durante tutta la gara venivo pesantemente insultato dal pubblico della Pro Vercelli. In particolar modo durante la rissa che si è creata in campo al 44esimo del primo tempo, 4 facinorosi sempre appartenenti alla Pro Vercelli, agitavano minacciosamente per alcuni minuti la rete di recinzione a pochi metri dal campo insultandomi pesantemente e minacciandomi che sarebbero entrati in campo. Grazie alla presenza dei Carabinieri, si ristabiliva l’ordine, ma nonostante questo nel secondo tempo continuavano gli insulti pesanti soprattutto quando mi avvicinavo alla tribuna. Una volta finita la gara, mentre mi stavo recando negli spogliatoi, qualche persona appartenente al pubblico sempre della Pro Vercelli, continuava ad insultarmi e minacciarmi”.

Orbene, quanto alla contestata genericità del rapporto arbitrale (che non riporta le frasi ingiuriose e minacciose proferite dai sostenitori della Pro Vercelli) e alla mancanza di un analoga refertazione da parte degli assistenti arbitrali, va detto che il rapporto dell’Arbitro dà comunque atto dell’oltraggioso e minaccioso atteggiamento dei quattro tifosi che è durato qualche minuto e che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri per essere placato.La Corte, sulla scorta del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene corretta la motivazione adottata dal Giudice Sportivo che ha ritenuto provati i fatti nel loro complesso, ancorché non siano riportate nel rapporto le specifiche frasi offensive ed ingiuriose.

Ciò rilevato, l’art.6 C.G.S. (Responsabilità delle Società) al comma 3 stabilisce che “Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime”.

L’art.8 (Sanzioni a carico delle società) stabilisce che 1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: … c) ammenda con diffida”; Dunque correttamente il Giudice sportivo ha sanzionato la società irrogando anche la diffida, oltre all’ammenda, tenuto evidentemente conto della procrastinazione di detti cori offensivi e minacciosi nei confronti dell’arbitro.

Tuttavia deve rilevarsi come le condotte ascritte al pubblico sono tutto sommato riconducibili solo ad uno sparuto gruppo di sostenitori, sicchè la Corte ritiene di potere rimodulare, secondo criteri di maggiore proporzionalità, la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 comminata dal Giudice Sportivo, determinandola in € 1.200,00, ferma restando la ulteriore sanzione della diffida avverso la quale la società reclamante nulla ha dedotto. 

Nei sensi sopra precisati, pertanto, il reclamo proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. può essere accolto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.200,00 (milleduecento/00).

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                 IL VICE PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                             Fabio Di Cagno

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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