F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 133/TFN – SD del 28 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7272/296pf21-22/GC/GR/ff del 25 marzo 2022 nei confronti del sig. Borgogna Pietro – Reg. Prot. 128/TFN-SD

Decisione/0133/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0128/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 19 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7272/296pf21-22/GC/GR/ff del 25 marzo 2022 nei confronti del sig. Borgogna Pietro,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC il 28 ottobre 2021 ha informato la Procura Federale che il sig. Maffessoli Nicola, in violazione dell’art. 21 comma 7 e dell’art. 1 comma 2 lett. b del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, aveva svolto la propria attività a favore del sig. Borgogna Pietro consentendo il tesseramento di quest’ultimo per la società USD Caravaggio con la sottoscrizione del relativo accordo economico in data 1° agosto 2020.

In particolare, nel corso dell’indagini, la Procura ha accertato che il sig. Maffessoli, all’epoca dei fatti, pur non risultando iscritto nel Registro Federale Agenti Sportivi FIGC o nel Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI aveva prestato attività di assistenza ed intermediazione a favore del sig. Borgogna, calciatore dilettante.

La Commissione Federale Agenti Sportivi con decisione del 25 gennaio 2022 ha sanzionato il sig. Maffessoli per la violazione dell’art. 21.7 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC ritenendo pacifico il compimento senza titolo di atti da ritenere attribuibili in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo.

In data 7 febbraio 2022 la Procura Federale ha provveduto alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini ai sig.ri Pietro Borgogna e Prevedini Giuseppe, direttore generale della USD Caravaggio nonché alla società stessa per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Successivamente alla suindicata notifica il sig. Prevedini e la USD Caravaggio hanno proposto la definizione della propria posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva e tale proposta è stata approvata dalla Procura Generale dello Sport in data 1° marzo 2022.

Con atto della Procura Federale del 25 marzo 2022, il sig. Borgogna è stato, pertanto, deferito per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Maffessoli Nicola, conclusasi in data 30 luglio 2020 con il tesseramento dello stesso Pietro Borgogna per la società USD Caravaggio nella stagione sportiva 20-21 e con la sottoscrizione del relativo accordo economico in data 1° agosto 2020, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Maffessoli fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI.

Il dibattimento

All’udienza del 19 aprile 2022 l’avv. Cristiano Pasero, in rappresentanza della Procura Federale ha chiesto l’irrogazione nei confronti del deferito della sanzione di giornate 4 (quattro) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.

Il sig. Borgogna, intervenuto in proprio, ha ammesso la propria responsabilità in merito agli addebiti mossi dalla Procura Federale ed ha dichiarato di rimettersi alla decisione del Tribunale.

La decisione

Il Tribunale ritiene accertata la responsabilità del deferito nei limiti che seguono.

Dagli atti del deferimento emerge chiaramente la violazione, da parte del sig. Borgogna, dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC.

Il sig. Borgogna ha, infatti, ammesso di essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Maffessoli al fine di concludere il tesseramento e sottoscrivere l’accordo economico, per la stagione sportiva 20-21, con la società USD Caravaggio nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso sig. Maffessoli fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI.

La condotta processuale assunta dal deferito che, come detto, ha partecipato in proprio all’udienza ammettendo le proprie responsabilità, induce questo Tribunale, in applicazione dell’art. 12 comma 1 CGS, a rivedere l’entità delle sanzioni che sono state richieste, riducendo la durata della squalifica (il deferito sembrerebbe attualmente tesserato come calciatore) a carico del sig.Borgogna a giornate 3 (tre) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Borgogna Pietro la sanzione di giornate 3 (tre) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 28 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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