F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0079/CFA pubblicata il 29 Aprile 2022 (motivazioni) – F.C. Legnago Salus S.r.l.-sig. Venturato Davide-sig. Santoro Emanuele-sig. Cazzola Andrea

Decisione/0079/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0101/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Claudio Tucciarelli - Componente (estensore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0101/CFA/2021-2022 dell’8 aprile 2022 proposto dalla società F.C. Legnago Salus S.r.l. e dai sigg.ri Venturato Davide, Santoro Emanuele e Cazzola Andrea avverso le sanzioni della ammenda di euro 1.875 per il sig. Venturato Davide, di euro 1.875 per il sig. Santoro Emanuele, di euro 1.875 per il sig. Cazzola Andrea, di euro 5.000 per la società F.C. Legnago Salus S.r.l., inflitte ai reclamanti per violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., e, quanto alla società, dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.

contro

Procura Federale

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, n. 0116/TFNSD-2021-2022 del 1° aprile 2022, relativa al deferimento del Procuratore Federale n. 6619/344pf21-22/GC/gb del 7 marzo 2022.

visto il reclamo e i relativi allegati; visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 26 aprile 2022 il Consigliere di Stato Claudio Tucciarelli e uditi, per i reclamanti, l’avv. Andrea Scalco, che insisteva per l’accoglimento del reclamo, e, per la Procura Federale, l’avv. Lorenzo Giua, il quale ne chiedeva la reiezione; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. All’esito della visita ispettiva del 24 novembre 2021, effettuata presso la sede della società F.C. Legnago Salus s.r.l., con l’intento di verificare il rispetto dei protocolli sanitari, la Procura Federale ha rilevato alcune violazioni in capo al Presidente della società, al responsabile sanitario, al medico sociale e alla medesima società. All’esito dei riscontri svolti, la Procura Federale ha poi comunicato agli interessati la conclusione delle indagini del 7 febbraio 2022 e, in assenza di memorie o richieste di audizione da parte dei presunti incolpati, il successivo deferimento.

2. La Procura Federale ha infatti deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (deferimento n. 6619/344pf21-22/GC/gb del 7 marzo 2022):

- il sig. Davide Venturato, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società F.C. Legnago Salus S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28 luglio 2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30 luglio 2021 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C. per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19 agosto 2021: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Buric Nikola al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C.” del 19 agosto 2021, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21 agosto 2021 al 14 ottobre 2021, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15 novembre 2021 al 19 novembre 2021; per non avere sottoposto il calciatore (suscettibile) Lazarevic Dejan al test del tampone previsto dai medesimi “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C.”, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21 agosto 2021 al 14 ottobre 2021, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal 9 novembre 2021 al 22 novembre 2021; per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Ricciardi Manuel al test del tampone previsto dai medesimi “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C.”, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 20 agosto 2021 al 16 settembre 2021; per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Laurenti Gianluca al test del tampone previsto dai citati “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C.”, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 20 agosto 2021 al 19 settembre 2021;

- il sig. Emanuele Santoro, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società F.C. Legnago Salus S.r.l., ed il sig. Andrea Cazzola, Medico sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società F.C. Legnago Salus S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dai citati C.U. 36/A del 28 luglio 2021, C.U. 42/A del 30 luglio 2021 e anche dei citati  “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C. per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19 agosto 2021: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto nelle medesime date già indicate il calciatore (suscettibile) Buric Nikola al test del tampone, secondo quanto previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C.” del 19 agosto 2021, nonché per avergli consentito, nelle medesime date indicate, e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria; per non aver sottoposto, nelle date già indicate, il calciatore (suscettibile) Lazarevic Dejan al test del tampone secondo quanto previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C.” del 19 agosto 2021, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno dal 9 novembre 2021 al 22 novembre 2021; per non avere sottoposto il calciatore (suscettibile) Ricciardi Manuel al test del tampone secondo quanto previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C.” del 19 agosto 2021, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 20 agosto 2021 al 16 settembre 2021; per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Laurenti Gianluca al test del tampone secondo quanto previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C.” del 19 agosto 2021, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 20 agosto 2021 al 19 settembre 2021;

- la Società F.C. Legnago Salus S.r.l.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Davide Venturato, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società F.C. Legnago Salus S.r.l., come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Emanuele Santoro, Responsabile sanitario, e dal sig. Andrea Cazzola, Medico sociale, entrambi tesserati all’epoca dei fatti per la società F.C. Legnago Salus S.r.l., come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. 36/A del 28 luglio 2021, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla F.I.G.C. e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.

3. Nel corso del dibattimento innanzi al Tribunale federale, i deferiti hanno presentato memoria difensiva congiunta, insistendo per il proscioglimento e sostenendo che la corretta interpretazione del documento “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C. per la stagione 2021/2022” del 19 agosto 2021 non può prescindere da quanto previsto dal decreto-legge n. 105/2021, che intendeva regolare le sedute di allenamento al chiuso per i soggetti “suscettibili”.

Ha sostenuto la difesa che: a) solo per i cennati soggetti il legislatore ha previsto la sottoposizione al test molecolare ovvero antigenico entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento nella quale anche una sola parte dello stesso si svolgesse al chiuso; b) la Procura Federale avrebbe dato una lettura errata della norma, sostenendo che la certificazione verde fosse sempre necessaria per i soggetti suscettibili, indipendentemente dal luogo di svolgimento dell’allenamento; c) nel caso di specie, gli allenamenti sarebbero stati svolti all’aperto, come evidenziato anche nella relazione ispettiva e, pertanto, non sarebbe stata necessaria l’esibizione della certificazione verde e del connesso tampone per i soggetti suscettibili (la palestra utilizzata dalla squadra risulta essere aperta su due lati, priva di separazione con l’esterno); d) quanto alla mancata effettuazione di tamponi al calciatore Buric si sarebbe trattato di mera dimenticanza, mentre per il calciatore Lazarevic non si sarebbe verificata alcuna violazione per il periodo dal 9 novembre 2021 al 22 novembre 2021 in quanto nel detto periodo era stato sottoposto a intervento chirurgico; e) quanto alla specifica posizione del Presidente, non vi sarebbero responsabilità in ragione delle competenze espressamente demandate, in materia sanitaria, ai medici sociali nominati ex art. 44 N.O.I.F.

La difesa, in via subordinata, ha chiesto che, previa applicazione delle circostanze attenuanti, il trattamento sanzionatorio fosse contenuto nel minimo edittale.

Nel corso del dibattimento in primo grado, alla luce delle evidenze emerse, la Procura Federale ha dichiarato che non si sarebbe tenuto conto, nelle richieste sanzionatorie, delle violazioni del tesserato Dejan Lazarevic per il periodo dal 9 novembre 2021 al 22 novembre 2021 in quanto l’interessato risultava ricoverato in quei giorni. La Procura Federale ha infine chiesto che fossero irrogate le seguenti ammende:

- per il sig. Davide Venturato, euro 3.750;

- per il sig. Emanuele Santoro, euro 1.875;

- per il sig. Andrea Cazzola, euro 1.875;

- per la società F.C. Legnano Salus S.r.l., euro 5.000.

Il Tribunale federale ha ritenuto che, in base agli elementi forniti dalla Procura Federale, fosse stata fornita prova di quanto segue:

- risultava non essere stata rispettata, da parte del calciatore Nikola Buric (soggetto suscettibile), la tempistica prevista dal protocollo F.I.G.C. a partire dal 19 agosto 2021, in ordine all’effettuazione obbligatoria dei test molecolari o antigenici nelle 48 ore antecedenti ogni seduta di allenamento; non risultava, pertanto, essere stata rispettata la tempistica prevista dal protocollo F.I.G.C. del 14 ottobre 2021 e dal decreto-legge del 21 settembre 2021, n. 127, a partire dalla data del 15 ottobre 2021, da parte del calciatore medesimo, in ordine all’obbligo previsto per i soggetti suscettibili del possesso di Green Pass per accedere sul luogo di lavoro (non era stata fornita prova del possesso di Green Pass per il periodo che va dal 15 novembre 2021 al 19 novembre 2021);

- quanto al calciatore Dejan Lazarevic, parimenti, non risultava essere stata rispettata la tempistica prevista dal protocollo F.I.G.C. a partire dal 19 agosto 2021, in ordine all’effettuazione obbligatoria dei test molecolari o antigenici nelle 48 ore antecedenti prima di ogni seduta di allenamento. Non sarebbe stata presentata prova, in particolare, di esecuzione dei tamponi dal 21 agosto 2021 al 18 settembre 2021. Non risultava pertanto essere stata rispettata la tempistica prevista dal protocollo F.I.G.C. del 14 ottobre 2021 e dal decreto-legge del 21 settembre 2021, n. 127, a partire dalla data del 15 ottobre 2021;

- quanto al calciatore Manuel Ricciardi non risultava essere stata rispettata la tempistica prevista dal protocollo F.I.G.C. a partire dal 19 agosto 2021, in ordine all’effettuazione obbligatoria dei test molecolari o antigenici nelle 48 ore antecedenti prima di ogni seduta di allenamento. Non sarebbero stati esibiti i referti relativi ai tamponi riguardanti il periodo successivo al 20 agosto 2021, sino al 17 settembre 2021, data in cui l’interessato è stato sottoposto a seconda vaccinazione;

- quanto, infine, al calciatore Gianluca Laurenti, non risultava essere stata rispettata la tempistica prevista dal protocollo F.I.G.C., a partire dal 19 agosto 2021, in ordine all’effettuazione obbligatoria dei test molecolari o antigenici nelle 48 ore antecedenti prima di ogni seduta di allenamento. Non venivano, altresì, esibiti i referti relativi ai tamponi riguardanti il periodo successivo al 20 agosto 2021, sino al 20 settembre 2021, data in cui l’interessato è stato sottoposto a seconda vaccinazione.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha dunque ritenuto che i suddetti calciatori si siano recati presso l'impianto sportivo in difetto dei requisiti previsti dalla normativa all'epoca vigente in materia di contenimento della diffusione della malattia da Covid-19. Tale normativa – ha posto in evidenza il Tribunale - prevedeva infatti dei limiti ben precisi all'accesso delle strutture sportive così individuate nel loro complesso, costituite da spogliatoi, palestre e luoghi che non consentono, proprio per la loro stretta peculiarità strutturale, di potere essere differenziati o contraddistinti in luoghi "aperti o chiusi"; proprio per sua definizione, l'impianto sportivo è un complesso unico, contraddistinto da sue precipue caratteristiche architettoniche eterogenee.

Secondo il Tribunale, pur a voler ammettere, pertanto, che la palestra ove si svolgevano gli allenamenti potesse essere considerata un luogo aperto, la necessaria condivisione di spazi al chiuso (primo fra tutti lo spogliatoio e il contestuale utilizzo delle docce), deve fare propendere per la sussistenza di uno stringente obbligo di effettuazione dei tamponi alle tassative scadenze imposte dalla normativa e dai protocolli federali.

Gli eventi indicati nel deferimento sono stati considerati idonei dal Tribunale Federale a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al sig. Davide Venturato quale legale rappresentante della Società nonché per i sigg.ri Emanuele Santoro e Andrea Cazzola, responsabili dello staff sanitario della suddetta società.

Per il Presidente della società, tuttavia, il Tribunale ha precisato che – per gli specifici adempimenti, anche in ordine al rispetto della tempistica, connessi agli obblighi di effettuazione dei tamponi – fossero responsabili il responsabile sanitario e il medico sociale ai sensi dell’art. 44 delle N.O.I.F. e delle indicazioni della F.I.G.C. che demandano l’attività di controllo ai responsabili sanitari e al medico sociale. Tuttavia il Tribunale ha osservato che il rispetto della normativa sull’accesso nei luoghi di lavoro (con esclusione, come già visto, della vicenda contestata al calciatore Lazarevic) è di stretta competenza organizzativa del datore di lavoro che, nel caso di specie, in assenza di specifica delega in atti, non può che essere individuato nel Presidente legale rappresentante.

Il Tribunale ha di conseguenza limitato, nel quantum, la misura della sanzione da irrogare al Presidente, rispetto alla richiesta formulata dalla Procura federale.

4. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con la decisione reclamata, ha quindi irrogato le seguenti sanzioni, in accoglimento della richiesta della Procura Federale, salvo che per il Presidente Venturato, per il quale la sanzione richiesta è stata dimezzata:

- per il sig. Davide Venturato, euro 1.875 di ammenda;

- per il sig. Emanuele Santoro, euro 1.875 di ammenda;

- per il sig. Andrea Cazzola, euro 1.875 di ammenda;

- per la società F.C. Legnago Salus S.r.l., euro 5.000 di ammenda.

5. La società F.C. Legnago Salus S.r.l. e i signori Emanuele Santoro, Andrea Cazzola e Davide Venturato hanno proposto reclamo avverso la decisione del tribunale federale.

5.1. Il reclamo è affidato ai seguenti motivi.

5.1.1. Erronea interpretazione della normativa statale e federale di riferimento. In particolare, i reclamanti si dolgono della interpretazione data dal Tribunale ai “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C. per la stagione 2021/2022” pubblicati dalla F.I.G.C. in data 19 agosto 2021 e segnatamente alla disposizione che, con riferimento “allo svolgimento delle sedute di allenamento, considerato la frequente necessità di utilizzo di spazi e sale al chiuso (es. palestre, aree fitness), per il quale le attuali previsioni normative contemplano comunque il possesso della Certificazione verde Covid-19”, prevede l’obbligo, per i soggetti suscettibili (non vaccinati e non guariti, oltre ai soggetti vaccinati con ciclo vaccinale non ancora completato) – entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento (indipendentemente dal fatto che la stessa si svolga anche solo parzialmente al chiuso) – dell’effettuazione di test molecolari o antigenici del richiamato nel Protocollo. Viene contestato dai reclamanti quanto sostenuto dalla decisione del Tribunale Federale, secondo cui: tale normativa prevede dei limiti ben precisi all'accesso delle strutture sportive così individuate nel loro complesso, costituite da spogliatoi, palestre e luoghi che non consentono, proprio per la loro stretta peculiarità strutturale, di potere essere differenziati o contraddistinti in luoghi "aperti o chiusi"; proprio per sua definizione, l'impianto sportivo è un complesso unico contraddistinto da sue precipue caratteristiche architettoniche eterogenee; pur a voler ammettere, pertanto, che la palestra ove si svolgevano gli allenamenti potesse essere ritenuta un luogo aperto, la necessaria condivisione di spazi al chiuso (primo fra tutti lo spogliatoio e il contestuale utilizzo delle docce), deve fare propendere per la sussistenza di uno stringente obbligo di effettuazione dei tamponi alle tassative scadenze imposte dalla normativa e dai protocolli federali.

Ad avviso dei reclamanti, invece:

- il protocollo sanitario F.I.G.C. del 1° luglio 2021 prevedeva l’effettuazione dei tamponi unicamente prima delle gare e non prima degli allenamenti;

- occorre considerare il contenuto del chiarimento F.I.G.C. del 19 agosto 2021 in relazione al sopravvenuto decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, il quale all’art. 3, comma 1, ha introdotto nel decreto-legge n. 52/2021 l’art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID 19), il cui comma 1, lettera d), stabiliva l’obbligo di certificazione verde COVID-19 per accedere a “piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso”; secondo i reclamanti, con il decreto-legge n. 105 si sarebbe posta la questione se i soggetti suscettibili dovessero dotarsi di certificazione verde per l’accesso a strutture all’aperto con spazi anche al chiuso. Soccorrerebbero al riguardo le F.A.Q. del Dipartimento per lo Sport e gli articoli informativi del tempo, da cui emergerebbe che, per l’accesso ai luoghi all’aperto, anche nel caso in cui questi comprendessero un luogo chiuso ma connesso/collegato al luogo all’aperto (piscina all’aperto con gli spogliatoi al chiuso), non era necessaria la certificazione verde;

- per attività al chiuso si intende precipuamente il solo esercizio fisico e non le attività ad esso connesse e collegate (spogliatoio), per cui sarebbero da contestare le conclusioni del Tribunale Federale relative ai caratteri propri di un impianto sportivo e alla necessaria condivisione di spazi al chiuso (primo fra tutti lo spogliatoio e il contestuale utilizzo delle docce); inoltre, gli allenamenti della prima squadra del Legnago Salus si sarebbero svolte unicamente all’aperto e anche la palestra sarebbe stata ricavata sotto la tribuna dello stadio, all’aperto. Poiché gli spogliatoi non possono essere considerati luoghi di allenamento, nessuna certificazione verde avrebbe potuto essere richiesta ai soggetti suscettibili nei periodi contestati nell’atto di deferimento.

5.1.2. Quanto agli spogliatoi utilizzati dalla F.C. Legnago Salus, i reclamanti sottolineano comunque le modalità del loro utilizzo da parte dei tesserati facenti parte del gruppo squadra della F.C. Legnago Salus, con la separazione tra soggetti suscettibili e soggetti non suscettibili.

5.1.3. Quanto alla condotta contestata al Presidente Davide Venturato e alla conseguente responsabilità diretta della F.C. Legnago Salus S.r.l., i reclamanti sostengono che, rispetto alla posizione del Presidente della società, riconosciuto responsabile dal Tribunale Federale per non avere vigilato sul rispetto dell’accesso al luogo di lavoro con certificazione verde da parte del calciatore Buric dal 15 novembre al 19 novembre 2021 (essendo decaduta l’incolpazione relativa al calciatore Lazarevic), occorrerebbe considerare che il soggetto deputato al controllo della certificazione verde all’ingresso dell’impianto sportivo era ed è il sig. Alessandro Bedin, Segretario generale della società, per cui nessuna responsabilità dovrebbe essere attribuita al Presidente, che avrebbe delegato due dipendenti della società alla verifica e al controllo della certificazione verde e non potrebbe essere responsabile né per culpa in eligendo né per culpa in vigilando. I reclamanti chiedono quindi che il sig. Venturato debba essere prosciolto dall’addebito confermato dal Tribunale Federale per il calciatore Buric, che in ogni caso sarebbe di una entità irrilevante, trattandosi della mancanza di un solo tampone.

Di conseguenza, anche la responsabilità diretta del club ex art. 6 comma 1, C.G.S. dovrebbe essere esclusa.

5.1.4. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio di cui alla reclamata decisione del Tribunale Federale, i reclamanti comunque contestano il regime applicato.

Con riguardo ai dottori Santoro e Cazzola, la riduzione sarebbe conseguente a seguito della espunzione del capo di incolpazione riferito al tesserato Lazarevic.

Per il Presidente Venturato, la sanzione sarebbe eccessiva in quanto sanzionato unicamente per avere consentito al calciatore Buric di accedere al luogo di lavoro, privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15 novembre 2021 al 19 novembre 2021, per mancanza di un solo tampone. La riduzione della sola metà rispetto all’iniziale incolpazione non sarebbe proporzionata, a fronte di una incolpazione passata dai sei capi iniziali a uno solo.

Per quanto riguarda la società Legnago Salus, andrebbe ridotta la sanzione per la responsabilità oggettiva in correlazione alla riduzione per l’operato dei medici e la sanzione per responsabilità diretta per l’operato del Presidente (ridotta della metà la sanzione per questi, il Tribunale avrebbe dovuto ridurre della metà anche la sanzione a carico della società).

5.2. Il reclamo quindi chiede, in via principale, il proscioglimento dei quattro reclamanti e, in via subordinata, il contenimento del trattamento sanzionatorio nel minimo edittale.

Chiede in via istruttoria che il legale venga sentito in udienza.

6. La Procura Federale ha depositato propria memoria, con cui resiste al reclamo, argomentando contro ciascuno dei motivi con esso dedotti.

7. All’udienza del 26 aprile 2022, svoltasi in modalità telematica con la partecipazione delle parti, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. E’ oggetto della presente controversia l’applicazione delle disposizioni federali, vigenti pro tempore, volte a prevenire la diffusione del Covid, le connesse responsabilità del Presidente, del responsabile medico, del medico sociale e della Società calcistica e l’entità delle misure sanzionatorie applicate dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale reclamata.

Nel caso di specie vengono in rilievo, oltre al contenuto del decreto-legge n. 52/2021 (art. 9-bis), come modificato dal decretolegge n. 105/2021, le disposizioni applicative per l’ordinamento federale sportivo poste dalla F.I.G.C.

In particolare, l’art. 9-bis del decreto-legge n. 52/2021, introdotto dal decreto-legge n. 105/2021, nel testo in vigore dal 23 luglio 2021 fino al 26 novembre 2021 (testo precedente le modifiche apportate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172) stabiliva che, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID19 l'accesso a una serie di servizi e attività, tra cui (comma 1, lettera d): piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

Dal 27 novembre 2021 e fino al 18 febbraio 2022, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 172/2021, la lettera d) è stata ulteriormente integrata dall’inciso “nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità”.

In sequenza rispetto alla introduzione delle disposizioni di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 52/2021, la F.I.G.C. ha, in particolare, adottato dei chiarimenti, il 19 agosto 2021, alle indicazioni generali F.I.G.C. per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid 19. Segnatamente, il “Chiarimento in merito alle sedute di allenamento [nuovo]” ha precisato che “Con riferimento allo svolgimento delle sedute di allenamento, considerata la frequente necessità di utilizzo di spazi e sale al chiuso [es. palestre, aree fitness], per il quale le attuali previsioni normative contemplano comunque il possesso della Certificazione verde Covid-19, va obbligatoriamente prevista, per i soggetti suscettibili [non vaccinati e non guariti, oltre ai soggetti vaccinati con ciclo vaccinale non ancora completato] - entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento [indipendentemente dal fatto che la stessa si svolga anche solo parzialmente al chiuso] - l'effettuazione di test molecolari o antigenici del tipo richiamato nel Protocollo”.

Quanto alla interpretazione delle disposizioni di riferimento, ad avviso dei reclamanti le norme del decreto-legge erano rivolte esclusivamente all’attività al chiuso, che la palestra in cui era svolta l’attività di allenamento, posta sotto la tribuna dello stadio, era aperta sui lati e quindi non era posta al chiuso, che il vincolo non avrebbe potuto riguardare altri spazi (quali spogliatoi o docce) comunque presidiati da regole in funzione di prevenzione dal Covid sul loro utilizzo.

9. Il Collegio ritiene necessario premettere che le disposizioni emanate dalla F.I.G.C. in relazione alla pandemia, per disciplinare la ripresa e il corretto proseguimento delle attività delle società sportive, dei dirigenti, degli atleti, degli ufficiali di gara e di ogni altro soggetto (esplicante attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo o decisionale comunque rilevante per l’ordinamento federale) costituiscono “norme federali” e sono fonti dell’ordinamento stesso, ancorché di natura atipica e di carattere temporaneo e speciali, assimilabili, per alcuni versi, alle ordinanze extra ordinem o a quelle contingibili e urgenti, previste dall’ordinamento giuridico statale. Le disposizioni adottate dalla Federazione, pertanto, sono cogenti ed obbligatorie per i soggetti dell’ordinamento sportivo, i quali sono tenuti alla relativa osservanza, il tutto secondo la previsione di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S. (in tal senso v. CFA, Sezioni unite, decisione n. 1/CFA/2021-2022).

Va poi ribadito che le disposizioni del protocollo sanitario Covid-19 rivestono la natura di prescrizioni vincolanti e non negoziabili. Ciò perché costituisce fatto notorio che le prescrizioni sanitarie contenute nel protocollo, e per traslato il loro rispetto, rappresentano la condizione senza la quale non è possibile lo svolgimento delle manifestazioni sportive, e tra esse quelle autorizzate “a porte chiuse”, in un momento in cui il contrasto alla diffusione del Covid-19 si pone come interesse generale primario rispetto a qualsiasi altro interesse. Infatti, in base al quadro regolatorio adottato dal Consiglio Federale della F.I.G.C., l’individuazione delle misure più idonee per evitare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19 è stata accentrata negli organi federali e non è stata rimessa alla libera e discrezionale valutazione delle singole società. Conseguentemente non è consentito alle singole società di decidere autonomamente o di modulare le misure ritenute più idonee per limitare la diffusione della pandemia Covid-19, essendo le stesse obbligate a rispettare i protocolli sanitari adottati dalla Federazione senza alcuna facoltà di deroga. Del resto, una diversa interpretazione, oltre a essere incompatibile con la funzione pubblicistica attribuita alla Federazione, comporterebbe una situazione di incertezza generale suscettibile di vanificare le stesse norme di prevenzione, ben potendo ogni società applicare ad libitum regole e livelli di tutela del tutto differenti (in tal senso cfr. CFA, Sezione I, decisione n. 27/CFA/2020-2021).

Va precisato, con un rilievo in fatto che consente di meglio inquadrare e interpretare i riferimenti normativi richiamati, che le predette disposizioni hanno investito una fase di massima allerta per la diffusione del virus e delle sue varianti, il che induce ulteriormente a una rigorosa applicazione non solo delle disposizioni statali ma anche delle conseguenti disposizioni adottate dalla Federazione.

10. Alla luce delle precisazioni che precedono, possono essere esaminati i motivi posti alla base del reclamo.

10.1. Il primo motivo è infondato.

La lettura proposta dai reclamanti circa i chiarimenti della Federazione e la relativa disciplina di riferimento non è condivisibile, in quanto presuppone nel complesso una applicazione in chiave riduttiva dei chiarimenti federali, essendo tale lettura diretta a escludere dagli obblighi relativi alla effettuazione del tampone o alla produzione del green pass la frequentazione di ambienti propri della pratica sportiva (docce, spogliatoi).

Al contrario, la piana lettura – quale è quella data dalla decisione reclamata – dei chiarimenti federali del 19 agosto 2021, non può far dubitare del fatto che l’obbligo per i soggetti suscettibili riguardasse non solo gli spazi relativi allo svolgimento dell’attività sportiva ma anche quelli accessori a tali attività, quali docce o spogliatoi, essendo tutti gli spazi in questione accomunati, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo, dal presupposto che l’attività si svolgesse anche solo parzialmente al chiuso, come nel caso di specie si sarebbe verificato per l’utilizzo della palestra, solo parzialmente chiusa, come rappresentato dagli stessi reclamanti. Il parziale svolgimento al chiuso può infatti essere inteso, con riguardo al periodo di riferimento, sia in termini temporali (attività che, in parte, è svolta al chiuso e, in parte, è svolta all’aperto) sia in termini spaziali (attività che si svolge in spazi parzialmente chiusi).

Né devono indurre in equivoco le modifiche introdotte nella normativa nazionale, all’art. 9-bis del decreto-legge n. 52/2021, dal decreto-legge n. 172/2021, solo a decorrere dal 27 novembre 2021, con riferimento all’esplicito richiamo agli spazi adibiti a spogliatoi e docce.

Soccorrono al riguardo nei termini già richiamati (e in disparte ogni considerazione sul carattere di innovazione o di mero chiarimento e specificazione della novella legislativa) la specialità dell’ordinamento sportivo e le più rigorose regole poste dai chiarimenti federali del 19 agosto 2021.

Sulla base delle considerazioni che precedono, sono condivise dal Collegio ed esenti dalle censure mosse le argomentazioni contenute nella decisione reclamata e in particolare quelle relative ai limiti ben precisi all'accesso delle strutture sportive, così individuate nel loro complesso, costituite da spogliatoi, palestre e luoghi che non consentono proprio per la loro stretta peculiarità strutturale, di poter essere differenziati o contraddistinti in luoghi "aperti o chiusi".

Come ha posto in evidenza la decisione reclamata, ai cui contenuti questa Corte Federale aderisce, proprio per sua definizione, l'impianto sportivo è un complesso unico contraddistinto da sue precipue caratteristiche architettoniche eterogenee. Pur a voler ammettere (in via ipotetica), pertanto, che la palestra ove si svolgevano gli allenamenti potesse essere ritenuta un luogo aperto, la necessaria condivisione di spazi al chiuso (primo fra tutti lo spogliatoio ed il contestuale utilizzo delle docce), induce a riconoscere uno stringente obbligo di effettuazione dei tamponi alle tassative scadenze imposte dalla normativa e dai protocolli federali.

Per le ragioni esposte, il primo motivo del reclamo è infondato.

10.2. E’ infondato anche il secondo motivo del reclamo, relativo all’utilizzo degli spogliatoi e delle docce e alle misure preventive adottate dalla società. Valgono al riguardo le stesse considerazioni svolte con riferimento al primo motivo, con una considerazione aggiuntiva: accedendo alla ricostruzione offerta dai reclamanti, le regole preventive poste in essere dalla società verrebbero ad assumere carattere derogatorio rispetto alle disposizioni generali e (come si è detto) inderogabili della F.I.G.C., oltre che di quelle dell’ordinamento generale, tanto più con riferimento a locali dove il rischio di contagio risulta, per dato di esperienza, accresciuto.

10.3. Va respinto anche il terzo motivo. Il Presidente della società (datore di lavoro) risponde dell’accesso ai luoghi di lavoro e non ha prodotto alcun atto di delega al riguardo nei confronti di terzi (ad es. il Segretario Generale della società, signor Bedin), diversamente da quanto fatto per i controlli medici.

Va inoltre ricordato che sul dirigente, legale rappresentante del sodalizio, grava un obbligo generale di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte dei delegati di disposizioni di indiscussa rilevanza sia per l’ordinamento federale che per quello statale (art. 16 comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), stante altresì la valenza pubblicistica delle norme poste a tutela della salute del lavoratore e collettiva (v. sul punto la decisione n. 42/TFN-SD 2020/2021). Condivide il Collegio le conclusioni in argomento sui è pervenuto il Tribunale che, in ragione della delega per le verifiche di carattere sanitario, ha ragionevolmente ridotto della metà l’importo dell’ammenda comminata.

10.4. Il quarto motivo, relativo alla misura delle sanzioni, va accolto, limitatamente alla richiesta relativa al quantum dell’ammenda comminata alla società mentre va respinto per il resto, in quanto non si ravvedono incongruenze nel quantum determinato dalla decisione impugnata per le violazioni poste in essere che, come emerge dalla decisione, non sono riferite a un solo calciatore.

Con riguardo all’ammenda a carico della società va considerato infatti che la relativa misura non è stata rideterminata dal Tribunale Federale in proporzione alla misura ridotta, rispetto a quanto inizialmente richiesto dalla Procura Federale, stabilita dalla decisione impugnata a carico del Presidente della società medesima. L’importo della sanzione a carico della società non può che seguire quella a carico delle persone fisiche, quale il Presidente che la rappresenta.

Al fine di assicurare tale proporzione, la sanzione a carico della società deve essere rideterminata in euro 3.750 (e non in euro 5.000, come stabilito dalla decisione del Tribunale federale).

Le altre sanzioni debbono essere confermate, dal momento che, ad avviso del Collegio, non possono essere dedotte incongruenze rispetto a quanto deciso dal Tribunale Federale.

11. In conclusione, nei limiti indicati, l’appello va accolto limitatamente alla rideterminazione dell’importo dell’ammenda a carico della società, pari a euro 3.750, in luogo di euro 5.000 stabiliti dalla decisione del Tribunale Federale reclamata.

P.Q.M.

Accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, irroga la sanzione dell'ammenda di 3.750 (euro tremilasettecentocinquanta) a carico della società F.C. Legnago Salus S.r.l.; conferma per il resto le sanzioni inflitte.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Claudio Tucciarelli

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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