C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 06/04/2018 – Delibera – Reclamo ASD MEDA 1913 Camp. 1° Categoria Gir. B Gara del 25.03.2018 tra U.S. Tavernola / Meda 1913 C.U. n. 49 del CRLatato 29.03.2018

Reclamo ASD MEDA 1913  Camp. 1° Categoria Gir. B

Gara del 25.03.2018 tra U.S. Tavernola / Meda 1913

C.U. n. 49 del CRLatato 29.03.2018

La società ASD MEDA 1913 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore PISANO Davide per 3 (tre) gare, osservando come il comportamento del calciatore non possa considerarsi “atto di violenza” tenuto conto delle circostanze nelle quali l’episodio è avvenuto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Come si evince dal referto arbitrale, benchè emerga chiaramente ed in modo inconfutabile che il calciatore PISANO Davide, dopo aver subito un fallo colpiva l’avversario con un calcio, tale comportamento ben può costituire reazione ad un intervento falloso di un avversario e pertanto non può essere classificato come intervento violento.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto,

RIDUCE

la squalifica nei confronti al calciatore, PISANO Davide a 2 (due) gare di squalifica e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.

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