F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 279/CSA pubblicata il 04 Maggio 2022 – A.C.D. San Martino Speme

Decisione n. 279/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 267/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Sebastiano Zafarana – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 267/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.C.D. San Martino Speme,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 8 del 06.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.4.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 12.4.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società A.C.D San Martino Speme ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 8 del 6.4.2022, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 “per avere persona non iscritta in lista e non identificata, ma chiaramente riconducibile alla società, fatto indebito ingresso negli spogliatoi prima dell’inizio della gara e sul campo per destinazione per gran parte della gara, nonostante espresso invito ad allontanarsi.

Inoltre lo stesso rivolgeva espressioni irridenti ed irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara”. Ciò, in occasione della gara San Martino Speme – Tritium Calcio 1908 disputata il 2.4.2022 e valevole per il campionato nazionale Juniores, girone C.

Tale provvedimento è stato adottato sulla scorta del referto arbitrale del seguente, testuale tenore: “Prima dello svolgimento degli appelli, una persona, la quale si presenta come dirigente generale della società San Martino Speme, ritiene scandaloso il fatto che la federazione ci conceda solamente due maglie, in luogo di quattro, di colore giallo, nero, viola e azzurro. Una volta fatto presente che lo stesso, non essendo iscritto in distinta, doveva uscire dai locali dello spogliatoio, manteneva un atteggiamento ironico nei miei confronti. Finchè svolgevamo l’appello della società San Martino Speme – fuori dagli spogliatoi – la stessa persona interrompeva il corretto proseguimento in quanto continuava a parlare con alcuni calciatori. Fatto presente che lo stesso – già richiamato – non poteva far ingresso nel recinto di gioco, si allontana di circa due metri, rimanendo, tuttavia, all’interno del recinto di gioco. Finito l’appello, mi si rivolgeva con la seguente frase: pensate alle cose serie, non a questo. Una volta allontanato dal recinto di gioco, grazie all’intervento della società, lo stesso, nel primo tempo – per tutta la durata della gara e anche al termine della stessa fino alla mia uscita con l’automobile – si poneva all’interno del recinto di gioco. Fatto presente che, già richiamato e allontanato da un suo dirigente, mi diceva: pensi a quello che fa lei, qui è casa mia e posso fare quello che voglio, lo scriva sul rapporto”.

Il reclamo della A.C.D. San Martino Speme è pressoché interamente incentrato su una presunta frase offensiva di discriminazione razziale (non meglio riportata) che l’Arbitro, durante l’incontro, avrebbe rivolto ad un proprio calciatore. Quanto al comportamento del proprio Direttore Generale, la società sostiene che costui si sarebbe limitato a transitare momentaneamente nell’area adiacente agli spogliatori al solo fine di accompagnare le Forze dell’Ordine al locale dell’Arbitro.

Conclude quindi la reclamante per “l’annullamento della sanzione economica e in subordine la riduzione, afflitta al nostro Direttore Generale, con logiche di comprensibile tenuità o NON applicabilità, considerando la causa scatenante taciuta in contrapposizione alla scrupolosa descrizione degli effetti, della reazione emotiva non così incisiva, del grado di coscienziosità nel tranquillo contesto gara descritto nel referto”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è palesemente infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

Va, innanzi tutto, rilevata un’evidente dissociazione tra il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo (sulla scorta del dettagliato referto arbitrale) ed i motivi, per vero quantomai confusi, del reclamo proposto dalla società.

Al di là di tale discrasia che, ovviamente, non può non condizionare negativamente la fondatezza dell’impugnazione, la reclamante ignora che i comportamenti illeciti ed irriguardosi addebitati ad un soggetto riconducibile ad essa società (che quest’ultima conferma trattarsi del proprio Direttore Generale) sono quantomeno iniziati prima ancora  della gara e non possono quindi collegarsi, neppure in astratto, ad episodi (che neppure vengono riferiti in concreto ma che, a dire della stessa reclamante, sarebbero in ogni caso) asseritamente accaduti nel corso della gara medesima.

Alle specifiche condotte attribuite dall’Arbitro al dirigente della A.C.D. San Martino Speme (l’essere entrato nella zona degli spogliatoi senza essere inserito in distinta; il non aver ottemperato ai reiterati inviti ad allontanarsi anche dal terreno di gioco; l’aver disturbato le operazioni di identificazione dei calciatori; l’essersi rivolto all’Arbitro con toni irridenti), la società non ha opposto alcuna giustificazione e neppure una semplice  contestazione specifica: ragione per la quale il reclamo non può trovare accoglimento, anche in ordine alla misura della sanzione che, in quanto riferita a plurime condotte protrattesi in un ampio arco di tempo, deve essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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