F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 280/CSA pubblicata il 04 Maggio 2022 – U.S.D. Atletico Uri

Decisione n. 280/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 270/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 270/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S.D. Atletico Uri in data 08.04.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.12 del 06/04/2022, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Jah Abib, in relazione alla gara Atletico Uri/Real Monterotondo Scalo del 03.04.2022.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.04.2022, il dott. Sebastiano Zafarana e udito l’avv. Filippo Pandolfi per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S.D. Atletico Uri, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Jah Abib, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 12 del 06/04/2022), in relazione alla gara Atletico Uri/Real Monterotondo Scalo del 3.04.2022 valevole per la 10^ Giornata di ritorno del Campionato di Serie D – Girone C, terminata con il risultato di 1-2.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per n. 3 giornate effettive di gara così motivando il provvedimento: “Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno”.

La reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Premette, la reclamante, circostanze estranee alla gara, ma da essa ritenute rilevanti al fine di contestualizzare il comportamento tenuto dal proprio tesserato, rappresentando il clima di forte pressione psicologica con la quale l’Atletico Uri – in lotta per la salvezza – ha affrontato il Real Monterotondo Scalo, che, vincendo, lo ha peraltro scavalcato in coda alla classifica.

Contestualizzato così il fatto, espone la reclamante che la decisione del Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel debito conto di quanto specificamente refertato dall’arbitro, il quale, al minuto 45+10 del Secondo tempo, espelleva il calciatore Jah Abib con la seguente motivazione “Colpisce con un pugno sul ventre, con media intensità, l'avversario numero 26. Quest'ultimo, dopo circa un minuto, era in grado di riprendere a partecipare alla gara”.

Dall’esame del referto sarebbe evincibile infatti:

- che il fatto è avvenuto in pieno recupero al minuto 100 (allorquando l’Atletico Uri stava cercando il goal del pareggio) sicché il pugno costituirebbe il classico gesto di sconforto commesso in una fase decisamente concitata di un match denso di tensione agonistica, paragonabile a una sorta di finale;

- che il pugno è stato sferrato con “media intensità”, ed inoltre è stato sferrato al “ventre” e non già al “basso ventre”; ciò denoterebbe che il calciatore sanzionato non aveva la minima intenzione di recare effettivi danni all’avversario;

- che il calciatore avversario dopo un minuto ha potuto riprendere la gara, sicché risulterebbe provato che non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche.

Sostiene pertanto la società reclamante che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, ma bensì di condotta “meramente antisportiva” atteso che il gesto è stato privo di conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversaria il quale ha continuato a disputare la gara senza necessità di intervento medico.

Chiede pertanto la riqualificazione del fatto quale “condotta meramente antisportiva” e, conseguentemente, la riduzione della sanzione inflitta da tre giornate di squalifica a due giornate di squalifica.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 19/04/2022, udito l’avv. Filippo Pandolfi per la reclamante, il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Ai fini della qualificazione del fatto, va condotta una attenta disamina della refertazione arbitrale che contiene una descrizione sufficientemente circostanziata del comportamento sanzionato con l’espulsione: “Colpisce con un pugno sul ventre, con media intensità, l'avversario numero 26. Quest'ultimo, dopo circa un minuto, era in grado di riprendere a partecipare alla gara”.

Sulla scorta della descrizione testé riportata, rileva innanzitutto il gesto gratuitamente offensivo del pugno sferrato volontariamente all’avversario, idoneo di per sé a integrare gli estremi di una condotta violenta (peraltro nemmeno provocata dall’avversario, non risultando ciò dal rapporto arbitrale né essendo sostenuto nel reclamo, ma asseritamente motivata dal mero sconforto per il negativo andamento della partita). Rileva anche la circostanza che il pugno abbia attinto l’avversario al ventre, non assumendo invece particolare rilievo che il pugno non sia stato sferrato al “basso ventre”, quasi che possa essere considerato premiale averlo indirizzato verso una parte vulnerabile del corpo dell’avversario, piuttosto che verso una parte ancor più vulnerabile.

D’altra parte, le conseguenze del pugno sono state quelle di determinare uno stato di incapacità dell’avversario, ancorché temporanea, a riprendere il giuoco, essendo comunque occorso un apprezzabile (ancorché breve) lasso di tempo per consentire al calciatore di recuperare la piena efficienza fisica e riprendere il giuoco.

Orbene tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, come sopra refertati, inducono questa Corte a ritenere – come anche ritenuto dal Giudice Sportivo - che nel caso di specie il calciatore Jah Abib abbia inteso porre in essere una condotta violenta, la quale non soltanto deve intendersi come connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ma anche – come nel caso in esame - dall’intenzione di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea; elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

Sulla base di quanto precede, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte congrua e condivisibile, essendo contenuta nel minimo edittale previsto dalla norma.

Né un attenuante – diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante – può ravvisarsi nel generico clima di tensione caratterizzante il match (giacché non vi è gara che non rechi in sé tensione), né essa è ravvisabile nei concitati momenti decisivi di un match molto combattuto e determinante per l’intera stagione, non essendo nemmeno postulata dalla reclamante la tesi della reazione a uno specifico fatto o episodio percepito come ingiusto o provocatorio dall’autore della condotta, ma riposando invece la asserita motivazione del gesto violento nel mero sconforto “frutto della cocente sconfitta che stava maturando”.

Conclusivamente, la domanda di riduzione della squalifica del calciatore Jah Abib da tre a due giornate, formulata dalla Società reclamante, non può pertanto essere accolta. Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società U.S.D. Atletico Uri deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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