F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 281/CSA pubblicata il 04 Maggio 2022 – U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

Decisione n. 281/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 271/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 271/CSA/2020-2021, proposto dalla società U.S. Triestina Calcio

1918 S.r.l. in data 08.04.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n.8 del 07/04/2022 avverso la sanzione della squalifica a tutto il 6.06.2022al proprio allenatore Sig. Melissano Fabrizio, in relazione alla gara Triestina Calcio 1918 Srl/Mittici del 3.04.2022 valevole per la 7^ giornata di Ritorno del Campionato di Serie C (Girone B).

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.04.2022, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Melissano Fabrizio, dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile - Campionato Nazionale Serie C 2021/2022 (C.U. n.8 del 7 aprile 2022), in relazione alla gara tra Triestina Calcio 1918 Srl/Mittici del 3.04.2022 terminata con il risultato di 0-1.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto allenatore fino al 6.06.2022, così motivando il provvedimento: “Per essersi posizionato, al termine della gara, a seguito della notifica di un provvedimento disciplinare all'indirizzo di una calciatrice della propria squadra, davanti al direttore di gara, a braccia larghe, impedendogli di procedere in avanti e ostacolandolo. Nella circostanza, colpiva il direttore di gara con due lievi spinte al petto e gli rivolgeva espressioni irriguardose”.

La società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

La società reclamante, in particolare, contesta la ricostruzione fattuale della vicenda operata dal primo Giudice il quale, a suo avviso, non avrebbe compiutamente considerato circostanze rilevanti nella determinazione del comportamento sanzionato.

Deduce in sintesi la ricorrente:

- come si evince dal “referto di gara”, la gara sarebbe stata caratterizzata da tensione come dimostrano i 9 provvedimenti adottati dall’arbitro nei confronti della squadra locale (6 ammonizioni e tre espulsioni, compreso il cartellino rosso elevato nei confronti della calciatrice n.9);

- al termine della gara il sig. Melissano si sarebbe avvicinato al Direttore di gara frapponendosi tra lo stesso e la calciatrice n.9 Zanetti Michela, al fine di reprimere eventuali reazioni della stessa dinanzi al provvedimento di espulsione comminata dal Direttore di gara;

- l’arbitro avrebbe ben evidenziato nel referto che la condotta del Sig. Fabrizio Melissano era “senza violenza” ed al solo scopo di frapporsi tra il Direttore di gara e la calciatrice Michela Zanetti, al fine di evitare qualsivoglia reazione della stessa al termine della gara;

- rileverebbe anche la nota a mezzo mail pervenuta dal Direttore di gara il 4 aprile 2022 (inclusiva negli atti ufficiali allegati), in cui l’Arbitro meglio ha chiarito la “lievità” delle spinte ricevute dal Sig. Fabrizio Melissano.

Deduce poi la reclamante che in definitiva il sig. Fabrizio Melissano non ha posto in essere una condotta connotata dall’intenzione di determinare danni o lesioni personali o porre in pericolo l’integrità fisica dell’arbitro, ovvero ancora di determinare uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che per costante giurisprudenza si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie disciplinata dall’art. 38 C.G.S.

Piuttosto egli avrebbe posto in essere una condotta antisportiva con conseguente rideterminazione della sanzione tenuto conto anche delle attenuanti ai sensi dell’art. 13 C.G.S.

Conclusivamente la società reclamante chiede a questa Corte di riqualificare la condotta ascritta al sig. Fabrizio Melissano in condotta “antisportiva” e, per l’effetto, “annullare/riformare il C.U n. 8 del 7 aprile 2022 nella parte in cui il Giudice Sportivo ha disposto la squalifica fino al 6 giugno 2022 del tesserato della Triestina sig. Fabrizio Melissano, provvedendo a rideterminate la sanzione di squalifica nell’ambito della fattispecie di condotta antisportiva e per effetto ridurre la sanzione a n. 1 (uno) mese di squalifica, ovvero fino al 6 maggio 2022, tenuto conto delle attenuanti descritte”. Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 19 aprile 2022 il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Va opportunamente premesso che il rapporto arbitrale riporta che al minuto 45+5 del 2T – evidentemente mentre l’allenatore della Triestina sig. Melissano stava chiedendo spiegazioni all’arbitro su alcune decisioni assunte durante la partita - veniva espulsa la calciatrice n.9 della Triestina (Zanetti Michela) poiché “Dopo il triplice fischio, ancora sul TDG, passando a fianco a me e agli assistenti, la calciatrice urlava: “Mister ma che cazzo ci parli a fare con questi, tanto non capiscono un cazzo! Guarda che coglioni!” Il referto arbitrale registra inoltre, sempre al minuto 45+5 del ST, che “Al termine della gara, mentre abbandonavo il TDG, accadeva quanto sopra descritto che causava l’espulsione della calciatrice n.9. In quel momento il sig. Melissano si trovava davanti a me per richiedere spiegazioni riguardo alcune decisioni prese. Non appena il sig. Melissano vedeva che dalla tasca estraevo il cartellino rosso da esibire alla calciatrice n.9, veniva a contatto con me fisicamente a braccia larghe, impedendomi di avanzare nella camminata e di muovermi lateralmente, e mi spintonava così per qualche secondo. Poi mi spingeva (senza violenza) posandomi entrambe le mani sul petto. Dopo qualche secondo il sig. Melissano finalmente si scostava, smettendo di spingermi, e mi urlava: siete proprio degli stronzi!!”.

La Corte osserva:

- dal referto arbitrale risulta che, al termine della gara, il sig. Melissano si è effettivamente frapposto dinanzi al Direttore di gara (con il quale stava parlando), ma all’evidente scopo di impedire all’arbitro di esibire il cartellino rosso alla calciatrice n. 9 Zanetti Michela, che poco prima si era resa autrice di una condotta ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale (detto intento, peraltro, è chiaramente ribadito dal direttore di gara nella sua mail del 4 aprile 2022);

- appare pertanto infondata la tesi dell’appellante secondi cui il Melissano si sarebbe frapposto tra l’arbitro e la calciatrice n.9 al fine di reprimere eventuali reazioni di quest’ultima dinanzi al provvedimento di espulsione che il Direttore di gara si accingeva ad adottare nei suoi confronti, perché, ove così fosse stato, il sig. Melissano avrebbe dovuto, semmai, contenere la propria calciatrice e non già tentare di impedire al Direttore di gara di adottare il provvedimento di espulsione;

- la condotta tenuta dall’allenatore Melissano a fine gara si è articolata dapprima venendo fisicamente a contatto con l’arbitro a braccia larghe, impedendogli di avanzare nella camminata e di muoversi lateralmente; in un secondo momento spintonando l’arbitro col corpo per qualche secondo; infine ponendo entrambe le mani sul petto dell’arbitro ed  esercitando due lievi spinte (pur senza violenza); infine al cessare della coazione fisica il Melissano ha profferito all’indirizzo dell’arbitro la frase offensiva “siete proprio degli stronzi”.

Orbene, la fattispecie in esame è sussumibile nel paradigma normativo di cui alla lettera b) dell’art. 36, C.G.S. (Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara), che sanziona, con la sanzione minima edittale della squalifica per 4 giornate (o a tempo determinato), la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

Per tutto quanto precede, la sanzione irrogata dal giudice di prime cure appare congrua e rispettosa della norma, tenuto conto: del complessivo svolgersi della condotta tenuta dal sig. Melissano che, dall’iniziale contatto fisico passivo (già di per se sanzionabile con 4 giornate di squalifica), è progressivamente culminata con lo spintonamento e l’apposizione delle mani sul petto dell’arbitro; della offensività della frase da ultimo rivolta all’arbitro; della finalità del comportamento tenuto dall’allenatore, volto a impedire l’espulsione di una sua calciatrice, rea di un comportamento platealmente offensivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

Nel caso in esame peraltro – diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante – non può ravvisarsi alcuna attenuante nel generico clima di tensione caratterizzante il match, come più volte ribadito da questa Corte.

Per tutto quanto precede la domanda di riduzione della squalifica da n. 2 (due) a n.1 (uno) mesi (ovvero fino al 6 maggio 2022) non può essere accolta e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                      IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                                 Patrizio Leozappa

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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