C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 03 del 19/07/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 30 Maggio 2018 a carico di 1) PERINETTI GIULIO, Presidente della ASD VOGHERA, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’Art. 10 comma 2 del CGS, art. 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ABDULAI KASA e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. 2) QUAGLINI ENZO, Dirigente della ASD VOGHERA per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’Art. 61 comma 1 e 5, art. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF per aver svolto attività di accompagnatore ufficiale della squadra della medesima società in occasione della gara di Coppa Lombardia Juniores Provinciale Asd Voghera – U.S. Rivanazzanese del 12/09/2017 stagione sportiva 2017/2018. 3) KASA ABDULAI della ASD VOGHERA per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione all’Art. 10 comma 2 del CGS, art. 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF per aver disputato la gara Voghera- Rivanazzanese del 12/09/2017 in posizione irregolare di tesseramento in quanto non tesserato per la società Asd Voghera. 4) la società ASD VOGHERA per rispondere delle violazioni ex art. 4 comma 1 e 2 del CGS per le violazioni ascrivibili ai soggetti sopra indicati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 30 Maggio 2018 a carico di

1) PERINETTI GIULIO, Presidente della ASD VOGHERA, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'Art. 10 comma 2 del CGS, art. 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6  delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ABDULAI KASA e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

2) QUAGLINI ENZO, Dirigente della ASD VOGHERA per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'Art. 61 comma 1 e 5, art. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF per aver svolto attività di accompagnatore ufficiale della squadra della medesima società in occasione della gara di Coppa Lombardia Juniores Provinciale Asd Voghera – U.S. Rivanazzanese del 12/09/2017 stagione sportiva 2017/2018.

3) KASA ABDULAI della ASD VOGHERA per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione all'Art. 10 comma 2 del CGS, art. 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF per aver disputato la gara Voghera- Rivanazzanese del 12/09/2017 in posizione irregolare di tesseramento in quanto non tesserato per la società Asd Voghera.

4) la società ASD VOGHERA per rispondere delle violazioni ex art. 4 comma 1 e 2 del CGS per le violazioni ascrivibili ai soggetti sopra indicati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 12.7.2018, sono comparsi il Presidente della ASD VOGHERA, Perinetti Giulio, nonché il Sig. Quaglini Enzo anche per delega del Calciatore Kasa Abdulai i quali dichiaravano di aver concordato con il rappresentante della procura l'applicazione delle seguenti sanzioni, ai sensi dell'Art. 23 CGS nei seguenti termini:

a PERINETTI GIULIO, 20 giorni di inibizione;

a QUAGLINI ENZO 14 giorni di inibizione;

a KASA ABDULAI 1 giornata di squalifica;

alla società, ASD VOGHERA, 100,00 euro di ammenda

 

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente la responsabilità dei deferiti e pertanto non è possibile assolverli.

Ritiene inoltre congrue le sanzioni concordate tra i deferiti ed il rappresentante della procura in applicazione dell'Art. 23 CGS che possono pertanto trovare applicazione.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

 

APPLICA

a PERINETTI GIULIO, 20 giorni di inibizione;

a QUAGLINI ENZO 14 giorni di inibizione;

a  KASA ABDULAI 1 giornata di squalifica;

alla società, ASD VOGHERA, 100,00 euro di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it