F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 84/TFN-SVE del 4 Maggio 2022 (motivazioni) – SSDARL Varesina Sport CV / ASD Ardita Cittadella 1934 – Reg. Prot. 84/TFN-SVE
Registro procedimenti n. 0084/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Cristina Fanetti – Componente
Angelo Fanizza – Componente
Gino Scaccia – Componente (Relatore)
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 26 aprile 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società SSDARL Varesina Sport CV (matr. 932.361) contro la società ASD Ardita Cittadella 1934 (matr. 953669) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 8/E del 24 marzo 2022 (premio di preparazione calciatore Livrieri Leonardo n. 27.1.2004 – matr. 6.959.490 – ric. 463), la seguente
DECISIONE
Con ricorso n. 463 dell’8 ottobre 2021, la società ASD Ardita Cittadella 1934 adiva la Commissione Premi FIGC chiedendo la condanna della società SD ARL Varesina Sport CV al pagamento del premio di preparazione per avere quest’ultima tesserato, quale ‘giovane di serie’ per la stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Leonardo Livrieri (n. 27.1.2004 – cartellino n. 4535).
La società SD ARL Varesina Sport CV non compariva innanzi al predetto Organo di giustizia rimanendo contumace nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo posta.
Con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 8/E del 24 marzo 2022, la Commissione Premi, in accoglimento del ricorso, riconosceva alla ASD Ardita Cittadella 1934 il diritto al premio di preparazione, condannando la SD ARL Varesina Sport C.V. al pagamento della somma di euro 702,50, di cui euro 562,00 in favore dell’ASD Ardita Cittadella 1934 a titolo di premio maturato per la stagione sportiva 2018/2019 ed euro 140,50 a titolo di penale da corrispondere in favore della FIGC.
Avverso tale delibera, con reclamo del 1° aprile 2021, la società SD ARL Varesina Sport CV proponeva rituale impugnazione, deducendo di aver provveduto al pagamento del premio anteriormente alla data di emissione della decisione da parte della Commissione Premi.
In particolare, la reclamante asserisce di aver provveduto, in data 3 novembre 2021 – ben prima, dunque, della pubblicazione della decisione reclamata – all’integrale pagamento del premio di preparazione in favore della società ASD Ardita Cittadella 1934, ottenendo, in data 11 novembre 2021, liberatoria debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società circa l’avvenuta ricezione del premio di preparazione “per il tesseramento con vincolo ‘giovane di serie’ del calciatore Livrieri Leonardo, in relazione alle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”. La prova di pagamento, prosegue la reclamante, è stata depositata presso la Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Lombardia in data 15 novembre 2021.
La ASD Ardita Cittadella 1934, ritualmente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni.
La vertenza, discussa in modalità di videoconferenza nella riunione del 26 aprile 2022, è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo della SD ARL Varesina Sport CV è fondato nel merito e deve, quindi, essere parzialmente accolto.
L’odierna reclamante ha comprovato di aver proceduto al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96, co. 3, NOIF depositando la contabile del pagamento recante data 3 novembre 2021 (doc. 3 allegato al reclamo), nonché quietanza di avvenuto pagamento timbrata dal legale rappresentante della ASD Ardita Cittadella 1934 (doc. 4 allegato al reclamo). Non sussistono, quindi, dubbi che il regolare pagamento del premio abbia avuto luogo in data anteriore all’adozione dell’impugnata delibera da parte della Commissione Premi FIGC, e che prova di tale pagamento sia stata depositata presso il Comitato regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti.
Ai fini dell’art. 96, comma 3, NOIF, è necessario allegare alle memorie depositate innanzi alla Commissione Premi “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”. Ebbene, risulta agli atti ed è stato ribadito in udienza dall’odierna reclamante che la documentazione di avvenuto pagamento non è stata depositata presso la Commissione Premi, né è stata fornita prova che la medesima Commissione sia stata al riguardo altrimenti notiziata in via formale dalla ASD Ardita Cittadella 1934 successivamente alla proposizione del ricorso.
Ne deriva che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta, sulla base della documentazione depositata dalle parti. In definitiva, e conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (Decisione n. 14/TFN-SVE 2020/2021 del 16 novembre 2020) il pagamento del premio – documentato nella specie dalla reclamante e non contestato dalla ASD Ardita Cittadella 1934 – determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, limitatamente al premio. Conferma la penale.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gino Scaccia Stanislao Chimenti
Depositato in data 4 maggio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia