C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 04/10/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 23/ 9/2018 CREMA 1908 S.S.D.AR.L. – CIMIANO CALCIO S.S.D ARL

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 23/ 9/2018 CREMA 1908 S.S.D.AR.L. - CIMIANO CALCIO S.S.D ARL La società Crema 1908 con Posta Certificata del 24/09/2018 ha inviato reclamo corredato dalle motivazioni e dall'attestazione dell'invio del medesimo alla controparte a mezzo di raccomandata ricevuta in data 27/09/2018.

Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perchè alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Resmini Raul nato il 26/11/2002 in posizione irregolare in quanto squalificato.

Pertanto la società reclamante chiede l'applicazione della relativa sanzione a carico della controparte.

Dal referto di gara fonte unica e privilegiata risulta che la società Cimiano ha utilizzato durante la gara il calciatore citato con il n. 10 quindi con partecipazione attiva al gioco.

Inoltre si rileva che come da comunicato ufficiale n. 57 del S.G.S. gara 14^di ritorno del 22/04/2018 Accademia Sandonatese - Cimiano tale calciatore è stato sanzionato con la squalifica per una gara per recidività in ammonizione (quinto) e con comunicato ufficiale n. 60 S.G.S.

15^di ritorno Cimiano - Ausonia del 29/04/2018 ha partecipato alla gara venendo sanzionato con la sesta ammonizione pertanto non è stata scontata la sanzione.

Quindi il calciatore non aveva titolo ha partecipare alla gara in tal modo è stata disputata irregolarmente.

La società controparte non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

Visti gli artt. 17,22 e 46 del C.G.S. in accoglimento del reclamo come sopra esposto questo Giudice Sportivo DELIBERA

a) di comminare alla società Cimiano la sanzione della perdita della gara per 0 - 3

b) di comminare alla società Cimiano l'ammenda di euro 50,00 così determinata dalla categoria di appartenenza

c) di squalificare il calciatore Resmini Raul della società Cimiano per una ulteriore gara

d) di inibire per mesi uno (1) a dire al 31/10/2018 il dirigente accompagnatore sig. Calabrò Giovanni società Cimiano

e) di disporre l'accredito relativo alla tassa reclamo, se versata, a favore della reclamante.

 

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