C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 04/10/2018 – Delibera – gara del 30/ 9/2018 ACADEMY LEGNANO CALCIO – ALDINI S.S.D.AR.L.
gara del 30/ 9/2018 ACADEMY LEGNANO CALCIO - ALDINI S.S.D.AR.L. Dagli atti di gara risulta che al 14º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Fall Mouhamed nato il 11/10/2004 della società Accademy Legnano.
All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 18entrando sul terreno di gioco al 9º del 2º tempo in sostituzione del calciatore nº 10 tuttavia non risulta alla data della gara regolarmente TESSERATO per la società in questione.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Accademy Legnano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 50,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire per fino al 31-10-2018 il dirigente responsabile della società Accademy Legnano Signor Moroni Paolo.
c) di dare atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.
