C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 11/10/2018 – Delibera – gara del 7/10/2018 ATHLETIC PAVIA – BELGIOIOSO CONSTANTES

 

gara del 7/10/2018 ATHLETIC PAVIA - BELGIOIOSO CONSTANTES La società Belgioioso non si é presentata per la disputa della gara a margine.

Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F

DELIBERA

a) di comminare alla Società Belgioioso la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 17 comma3 del C.G.S.;

b) di comminare alla Società Belgioioso la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 200,00 - 3^ Rinunzia - cosi come stabilita, in relazione alla categoria d'appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2018/2019 pubblicate sul C.U. n. 1 del 1.07.2018.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it