C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 11/10/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 6/10/2018 SOLBIATESEINSUBRIA CALCIO – RHODENSE

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 6/10/2018 SOLBIATESEINSUBRIA CALCIO - RHODENSE Dagli atti di gara risulta che al 22' del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Russo Salvatore nato il 14/8/1999 della società Solbiateseinsubria calcio.

All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 14dal 1º del 2º tempo in sostituzione del calciatore nº 4; tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione.

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara che è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alla Società Solbiateseinsubria calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.

b) di inibire per fino al 7-11-2018 il dirigente responsabile della società Solbiateseinsubria calcio Signor Grosso Sebastiano.

c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

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