C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 18/10/2018 – Delibera – gara del 10/10/2018 GORLA MAGGIORE – AMICI DELLO SPORT

gara del 10/10/2018 GORLA MAGGIORE - AMICI DELLO SPORT Letto il reclamo proposto dalla società Club Amici dello sport relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società Gorla Maggiore avrebbe fatto partecipare i calciatori Caristina Matteo e Mahracha Amin in posizione irregolare in quanto squalificati.

Rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari come previsti dal CU del CR Lombardia nº 1 del 5-7-2018 Punto 3.2.19. pag. 47 per quanto attiene le gare di Coppa Lombardia, che riprende integralmente il CU Nº 325 del 11-6-2018 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 65/A del 11-6-2018 che dispone la :" Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti" per la stagione sportiva 2018/2019 ed in proposito tale norma stabilisce che:: "- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b),comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo".

Rilevato che è stata inviata copia alla controparte;

Rilevato che la società Club Amici dello sport non ha inviato le proprie deduzioni;

Dato atto che i calciatori in questione hanno preso parte alla gara rispettivamente coi numeri 5 e 9;

Rilevato che, come da C.U. n.20 del 4/10/2018 del CRL i calciatori citati risultano squalificati per una gara in Coppa Lombardia (recidività in ammonizione, per secondo provvedimento di ammonizione riportato nella gara del 26-9-18 Union tre valli - Gorla Maggiore) e quindi non avevano titolo a partecipare alla gara in oggetto

Dato atto che il reclamo è fondato e va accolto.

Visti gli artt.17-19-22-29-46 del CGS.

DELIBERA

- di comminare alla società Gorla Maggiore la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; nonché l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

 - di squalificare i calciatori Caristina Matteo e Mahracha Amin della società Gorla Maggiore per una ulteriore gara;

- di inibire a tutto il 15/11/2018 il dirigente accompagnatore sig.

Colombo Marco della società Gorla Maggiore;

- si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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