C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 25/10/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 21/10/2018 SUPERGA – BELGIOIOSO CONSTANTES
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/10/2018 SUPERGA - BELGIOIOSO CONSTANTES La società Belgioioso con nota del 18/10/2018 ha comunicato la decisone di rinunciare alla partecipazione al campionato di Promozione Femminile.
Rilevato che l'Art. 53 delle N.O.I.F. "Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato" prevede che:
comma 1"Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono.",
comma 3 "Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale one venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa",
comma 8 "Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
Dato atto che la sanzione prevista per la prima rinuncia, come pubblicato sul CU della Figc. Nº 1 del 1-7-2018 (pag. 49) è pari ad Euro 50,00, occorre sanzionare la società per un importo superiore e congruo.
P.Q.S.
DELIBERA
di comminare alla società Belgioioso l'ammenda di Euro 200,00.
-di annullare tutti risultati delle gare precedenti.
