C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 22/11/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 11/11/2018 ROZZANO CALCIO SRL SSD – CENTRO SCHUSTER

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/11/2018 ROZZANO CALCIO SRL SSD - CENTRO SCHUSTER Gara: Rozzano Calcio - ADS Centro Schuster Girone D del 11/11/2018 Con deliberazione pubblicata sul C.U. nº 26 del 15/11/2018 questo giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo avverso al risultato della partita inviato a mezzo di posta elettronica certificata in data 12/11/2018, ore 12,18 da parte della soc. ADS Centro Schuster.

Il reclamo è inammissibile in quanto non risulta provato l'invio e/o il ricevimento alla controparte della copia del reclamo.

Quindi l'inosservanza delle formalità sopra richiamate come previste dagli art. 29, 38 , e 46 del CGS precludono l'esame del reclame medesimo.

Tuttavia dagli atti ufficiali risulta che al 33º del 2t l'arbitro espelleva il calciatore Fioravanti Giulio nº1 Della soc. ADS Centro Schuster, essendo il quarto calciatore della medesima società ad essere espulso riteneva di sospendere la gara ritornato nello spogliatoio si accorgeva dell'errato provvedimento (Regola 3 paragr.1 del Regolamento del Gioco del Calcio.

Nessuna gara può iniziare o proseguire se la squadra non ha il numero minimo di sette calciatori).

Cercava di far ritornare i calciatori sul campo di gioco per recuperare il tempo di gioco residuo, constatato che gli stessi avevano dismesso le divise di gioco ed erano nel locale docce, rinunciava riportando le proprie decisioni sul referto di gara.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla soc. ADS Centro Schuster disponendo che la relativa tassa reclamo venga addebitata, se non versata.

b) in applicazione dell'art. 17 co 4 lett.c ritiene la gara irregolare e ne dispone la ripetizione a cura del C.R.L.

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