C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 22/11/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 14/11/2018 BESANA A.S.D. FORTITUDO – ORATORIO VILLONGO

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 14/11/2018 BESANA A.S.D. FORTITUDO - ORATORIO VILLONGO La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva dall'arbitro al 46º del secondo tempo per i fatti di seguito riportati.

Al 7º del 2º tempo è stato espulso il calciatore Raouf Naname della società Besana Fortitudo per fallo di giuoco..........................

Al 12º del 2º tempo è stato espulso il calciatore Frattini Luca della società Besana Fortitudo per doppia ammonizione: alla notifica del abbassava la testa simulando il gesto di colpire con una testata; a causa dell'atteggiamento minaccioso veniva allontanato dai presenti mentre insultava ripetutamente il direttore di gara...................

Al 16º del 2º tempo è stato espulso il calciatore Latini Niccolò della società Oratorio Villongo per fallo di giuoco.........................

Al 46º del 2º tempo è stato espulso il calciatore Casiraghi Gabriele della società Besana Fortitudo perché, già ammonito inveiva nei confronti di un avversario e dell'arbitro: alla notifica del provvedimento avvicinava l'arbitro minacciandolo con atteggiamento talmente minaccioso tanto a essere bloccato e trattenuto dai compagni. Nel frattempo il direttore di gara notava il dirigente accompagnatore ufficiale della società Besana Fortitudo, signor Slaviero Massimo che urlando insulti e minacce entrava in campo correndo minacciosamente verso di lui.

Il direttore di gara sospendeva la gara e nella confusione che si era creata si avviava verso la panchina della squadra locale chiedendo al tecnico signor Frattini Bernardino di bloccare il proprio dirigente Slaviero che lo stava inseguendo minacciosamente ma ne riceveva una risposta negativa ed irrispettosa venendo quindi meno oltre che ai doveri morali di ciascuna persona anche ad uno dei doveri fondamentali posti in capo alle società e di conseguenza ai tesserati, vale a dire quello (più ampio) della tutela dell'ordine pubblico e quindi anche della tutela del direttore di gara. L'arbitro si recava allora presso la panchina della società ospitata Oratorio Villongo dove trovava tutela e protezione sia da parte dei dirigenti sia dei calciatori; tuttavia il signor Slaviero Massimo nel frattempo sopraggiunto riusciva a sferrare una manata che colpiva di striscio la parte destra del volto dell'arbitro che accortosi del colpo in arrivo riusciva in qualche modo ad evitare di essere pienamente colpito. Il signor Slaviero Massimo veniva a sua volta bloccato ed in tal modo il direttore di gara scortato dai dirigenti e calciatori della squadra ospite riusciva a raggiungere lo spogliatoio. Nel tragitto però veniva fatto oggetto di urla ed insulti da parte di alcuni calciatori della società Besana Fortitudo alcuni dei quali si erano tolti la maglietta per non farsi riconoscere ma tra di essi l'arbitro identificava il calciatore Casiraghi Gabriele della società Besana Fortitudo che lo minacciava ed il calciatore Villa Emanuele della società Besana Fortitudo che con atteggiamento minaccioso cercava di avvicinarlo venendo trattenuto.

Il direttore di gara in considerazione della situazione ha provveduto a chiamare le forze dell'ordine che sopraggiunte hanno provveduto alla sua tutela.

Il gesto di natura violenta posto in essere dal dirigente accompagnatore della società Besana Fortitudo ed il comportamento omissivo della tutela del direttore di gara posto in essere dal tecnico della medesima società, non possono che essere assolutamente censurati ed adeguatamente sanzionati in quanto totalmente contrari ai principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità stabilito sia dal Codice di Comportamento sportivo del CONI, sia dall'articolo uno bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che così recita:" 1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva."

Non vi è dubbio che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un direttore di gara, condotta, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 2014;

P.Q.S.

DELIBERA

Di comminare alla società Besana Fortitudo l'ammenda di Euro 500,00, per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento attuato dal proprio dirigente e dai propri tesserati nonché la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

Di fare obbligo alla società Besana Fortitudo, ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del CGS, ed al fine di favorire processi educativi ed affermare i valori sportivi, di organizzare apposita riunione con i propri tesserati onde illustrare il Codice di Comportamento sportivo del CONI nonché l'articolo uno bis del Codice di Giustizia Sportiva della Figc: a seguito di tale riunione dovrà essere fatto pervenire sintetico verbale allo scrivente Ufficio per il tramite del Presidente del CR Lombardia. In caso di mancata esecuzione della presente disposizione entro il termine della corrente stagione sportiva ci si riserva ulteriore provvedimento disciplinare a carico della società.

Di inibire il dirigente della società Besana Fortitudo, signor Slaviero Massimo, fino al 13-05-2020.

Di squalificare il tecnico della società Besana Fortitudo, signor Frattini Bernardino fino al 17-04-2019.

Di squalificare il calciatore signor Raouf Naname, della società Besana Fortitudo, per una gara, espulso per i fatti a lui attribuiti.

Di squalificare il calciatore signor Frattini Luca, della società Besana Fortitudo, per tre gare, espulso per i fatti a lui attribuiti.

Di squalificare il calciatore signor calciatore Casiraghi Gabriele, della società Besana Fortitudo, per tre gare, espulso per i fatti a lui attribuiti.

Di squalificare il calciatore signor Villa Emanuele, della società Besana Fortitudo, non espulso, per una gara, espulso per i fatti a lui attribuiti.

Di dare inoltre atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che tra l’altro, determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’ art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. n. 256/A del 27.1.2016).

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