C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 03 del 19/07/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 7 giugno 2018 a carico di DI BENEDETTO Mario, Presidente della società SS AUSONIA 1931, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, per avere consentito e/o permesso al calciatore BOCELLARI Manuel Pietro di partecipare a quattro gare del campionato di II Categoria della stagione sportiva 2017/2018 in posizione non regolamentare; BOCELLARI Manuel Pietro, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, per aver partecipato a quattro gare del campionato di II Categoria della stagione sportiva 2017/2018 in posizione non regolamentare; BOLES Gianluca, dirigente accompagnatore della società SS AUSONIA 1931 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, per aver sottoscritto le distinte di quattro gare del campionato di II Categoria della stagione sportiva 2017/2018 in cui cui figurava il calciatore BOCCELLARI Manuel Pietro in posizione non regolamentare; SS AUSONIA 1931, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 7 giugno 2018 a carico di

DI BENEDETTO Mario, Presidente della società SS AUSONIA 1931, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, per avere consentito e/o permesso al calciatore BOCELLARI Manuel Pietro di partecipare a quattro gare del campionato di II Categoria della stagione sportiva 2017/2018 in posizione non regolamentare;

BOCELLARI Manuel Pietro, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, per aver partecipato a quattro gare del campionato di II Categoria della stagione sportiva 2017/2018 in posizione non regolamentare;

BOLES Gianluca, dirigente accompagnatore della società SS AUSONIA 1931 per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, per aver sottoscritto le distinte di quattro gare del campionato di II Categoria della stagione sportiva 2017/2018 in cui cui figurava il calciatore BOCCELLARI Manuel Pietro in posizione non regolamentare;

SS AUSONIA 1931, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 12.7.2018, è comparso il sig. DI BENEDETTO il quale dichiarava di aver tesserato in calciatore in buona fede sulla base di quanto riportato dal sistema informatico della FIGC;

- rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni ed ai fatti contestati nell’atto di deferimento:

a DI BENEDETTO Mario 50 giorni di inibizione;

a BOCELLARI Manuel Pietro due giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2018/2019,

a BOLES Gianluca 30 giorni di inibizione;

Alla società SS AUSONIA 1931 Euro 400,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra stagione sportiva 2018/2019;

-preso atto che i deferiti hanno chiesto l’assoluzione e/o in subordine il minimo delle sanzioni,

 

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che la società ed i suoi tesserati si sono comportati in buona fede essendo stati peraltro tratti in errore dal sistema informatico della FIGC non prontamente aggiornato, senza procedere ad ulteriori verifiche.

A fronte di ciò si ritiene equo applicare il minimo delle sanzioni.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

 

CONDANNA

DI BENEDETTO Mario a 10 giorni di inibizione;

BOCELLARI Manuel Pietro ad una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2018/2019,

BOLES Gianluca a 10 giorni di inibizione;

la SS AUSONIA 1931 ad Euro 350,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale. 

 

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