C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 27/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 25 luglio 2018 a carico di: – ASD VIGEVANO 1921, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento del proprio presidente BERTUCCI Francesco e dei propri dirigenti DE NUNZIO Michele, SITO Salvatore, NOVARINI Marco, PORTALUPPI Vincenzo, Guida Davide e GIANNONE Giuseppe, non avendo altresì ottemperato all’accordo raggiunto con la Procura Federale ex Art. 32, comma 2, sexies CGS con il pagamento dell’ammenda di Euro 470,00 nei termini previsti;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 25 luglio 2018 a carico di:

- ASD VIGEVANO 1921, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento del proprio presidente BERTUCCI Francesco e dei propri dirigenti DE NUNZIO Michele, SITO Salvatore, NOVARINI Marco, PORTALUPPI Vincenzo, Guida Davide e GIANNONE Giuseppe, non avendo altresì ottemperato all'accordo raggiunto con la Procura Federale ex Art. 32, comma 2, sexies CGS con il pagamento dell'ammenda di Euro 470,00 nei termini previsti;

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Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che:

-  all'udienza del 20 settembre 2018 nessuno compariva la società deferita, nonostante regolare convocazione;

- che, dopo ampia discussione, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare alla società ASD VIGEVANO CALCIO 1921 l'ammenda di Euro 700,00.

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati, risulta provata la responsabilità della deferita la quale dopo aver concordato la sanzione della ammenda di Euro 470,00 con la Procura Federale ex art. 32 sexies comma 2, CGS, usufruendo dei benefici previsti (sconto di un terzo), non ha ottemperato al relativo pagamento.

Ritenuta pertanto accoglibile la sanzione richiesta dalla Procura Federale, stante il comportamento tenuto dalla società deferita.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

la società ASD VIGEVANO CALCIO 1921 ad Euro 700,00 di ammenda.

 

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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