C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 20/06/2019 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 14 maggio 2019 a carico di: – ARRIGO Daniele, tesserato per la ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’Art. 39 ed agli Artt. 17 e 37 del regolamento del settore tecnico per aver svolto la funzione di allenatore della squadra juniores della ASD Accademia Gaggiano Team, sensa essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico per la guida tecnica; – DAVENIA Salvatore, Presidente della ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’Art. 39 ed agli Artt. 17 e 37 del regolamento del settore tecnico per aver consentito di svolgere la funzione di allenatore al sig. ARRIGO Daniele, nella squadra juniores della ASD Accademia Gaggiano Team, senza essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico per la guida tecnica; -la società, ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per il comportamento addebitato al proprio Legale Rappresentante.

Deferimento del Procuratore Federale del 14 maggio 2019 a carico di: - ARRIGO Daniele, tesserato per la ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'Art. 39 ed agli Artt. 17 e 37 del regolamento del settore tecnico per aver svolto la funzione di allenatore della squadra juniores della ASD Accademia Gaggiano Team, sensa essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico per la guida tecnica; - DAVENIA Salvatore, Presidente della ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'Art. 39 ed agli Artt. 17 e 37 del regolamento del settore tecnico per aver consentito di svolgere la funzione di allenatore al sig. ARRIGO Daniele, nella squadra juniores della ASD Accademia Gaggiano Team, senza essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico per la guida tecnica; -la società, ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per il comportamento addebitato al proprio Legale Rappresentante.

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, - preso atto che alla riunione del 13.06.2019, compariva per i deferiti, ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM e DAVENIA Salvatore, il sig. Andrea Scarpa su delega del Presidente, DAVENIA Salvatore, ed il rappresentante della Procura Federale, avv. Fabio Esposito; - rilevato che il Rappresentante della Procura ed i deferiti, concordavano l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: - a carico di DAVENIA Salvatore, 3 mesi di inibizione; - a carico della società ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM € 266,66 di ammenda; OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS APPLICA - a DAVENIA Salvatore, 3 mesi di inibizione; - alla società ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM € 266,66 di ammenda; - preso atto che nessuno è comparso per il deferito ARRIGO Daniele, debitamente convocato e che il rappresentante della Procura Federare ha chiesto la condanna del sig. ARRIGO Daniele a mesi sei di inibizione in ordine ai fatti ed alle violazione contestate nell'atto di deferimento; - rilevato che dai documenti agli atti risulta che effettivamente il sig. ARRIGO Daniele ha svolto l'attività di allenatore della squadra juniores della società ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM al posto dell'allenatore ufficiale sig. PAMPINELLA Giuseppe (sul punto sono tutti concordi i tesserati sentiti in sede di indagini dalla Procura Federale).

CONDANNA ARRIGO Daniele a mesi sei di inibizione. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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